LEGGE 23 aprile 1991, n. 147

Type Legge
Publication 1991-04-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 11-05-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo comune relativo all'applicazione della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 e della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, e successivi protocolli, sulla responsabilita' civile dell'esercente nucleare, e del relativo atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VII del protocollo stesso

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli MARTELLI

Protocole

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - articolo I

TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO COMUNE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA E DELLA CONVENZIONE DI PARIGI. Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna Svoltasi presso la Sede dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica Vienna 21 settembre 1988 LE PARTI CONTRAENTI VISTA la Convenzione di Vienna del 21 Maggio 1963, relativa alla responsabilita' civile in materia di danni nucleari, VISTA la Convenzione di Parigi del 29 Luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel settore dell'energia nucleare emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; CONSIDERANDO che la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi sono analoghe per quanto riguarda il merito, e che nessun Stato e', allo Stato attuale, Parte ad entrambe le Convenzioni; CONVINTE che l'adesione ad una delle Convenzioni delle Parti all'altra Convenzione, potrebbe creare difficolta' derivanti dall'applicazione simultanea di entrambe le Convenzioni ad un incidente nucleare; AUSPICANDO stabilire un legame tra la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi, estendendo scambievolmente i benefici del re- gime speciale in materia di responsabilita' civile per quanto riguarda i danni nucleari, stabilito ai sensi di ciascuna Convenzione, e di eliminare i conflitti derivanti da un'applicazione simultanea di entrambe le Convenzioni ad un incidente nucleare; HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo Nel presente protocollo: a) per "Convenzione di Vienna" si intende la Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963, relativa alla reponsabilita' civile in materia di danni nucleari, nonche' ogni emendamento a detta Convenzione il quale e' in vigore per una Parte contraente al presente Protocollo; b) Per "Convenzione di Parigi" si intende la Convenzione di Parigi sulla responsabilita' civile nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, nonche' ogni emendamento a detta Convenzione il quale e' in vigore per una Parte contraente del presente Protocollo.

Protocollo - articolo II

Articolo II Ai fini del presente Protocollo: a) L'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio di una Parte alla Convenzione di Vienna, e' responsabile, in conformita' con la presente Convenzione, dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Parigi sia del presente Protocollo; b) L'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio di una Parte della Convenzione di Parigi e' responsabile, in conformita' con la presente Convenzione, dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Vienna, sia del presente Protocollo.

Protocollo - articolo III

Articolo III 1. La Convenzione di Vienna o la Convenzione di Parigi si applicano, una ad esclusione dell'altra, ad un incidente nucleare. 2. In caso di incidente nucleare verificatosi in un impianto nucleare, la Convenzione applicabile e' quella di cui e' Parte lo Stato sul di cui territorio tale impianto e' situato. 3. In caso di incidente nucleare verificatosi fuori da un impianto nucleare, implicante materie nucleari in corso di trasporto, la Convenzione applicabile e' quella di cui e' Parte lo Stato sul di cui territorio e' situato l'impianto nucleare di cui l'esercente e' responsabile, in applicazione sia dei capoversi 1 b) e c) dell'articolo II della Convenzione di Vienna, sia dei paragrafi a) e b) dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi.

Protocollo - articolo IV

Articolo IV 1. Gli articoli da I a XV della Convenzione di Vienna, per quanto riguarda le Parti contraenti del presente Protocollo che sono Parti alla Convenzione di Parigi, sono applicati nella stessa maniera che tra le Parti alla Convenzione di Vienna. 2. Gli articoli da 1 a 14 della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le Parti contraenti del presente Protocollo che sono Parti alla Convenzione di Vienna, sono applicati nella stessa maniera che tra le Parti alla Convenzione di Parigi.

Protocollo - articolo V

Articolo V Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato sia la Convenzione di Vienna, sia la Convenzione di Parigi, o hanno aderito all'una o all'altra, a decorrere dal 21 settembre 1988 e fino alla data della sua entrata in vigore presso la Sede dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Protocollo - articolo VI

Articolo VI 1. Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno accettati solo da parte degli Stati Parti sia della Convenzione di Vienna, sia della Convenzione di Parigi. Gli stati in questione che non abbiano firmato il presente Protocollo potranno aderirvi. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, che e' cosi' designato come depositario del presente Protocollo.

Protocollo - articolo VII

Articolo VII 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di almeno cinque Stati parti alla Convenzione di Vienna e cinque Stati parti alla Convenzione di Parigi. Per ciascun Stato che ratifica il presente Protocollo, lo accetta, lo approva o vi aderisce dopo il deposito degli strumenti summenzionati, il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Il presente Protocollo rimarra' in vigore per tutto il tempo che la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi saranno in vigore.

Protocollo - articolo VIII

Articolo VIII 1. Ogni Parte contraente puo' denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Protocollo - articolo IX

Articolo IX 1. Ogni Parte contraente la quale cessa di essere Parte sia alla Convenzione di Vienna sia alla Convenzione di Parigi, informa il depositario che essa pone fine all'applicazione di questa Convenzione per quel che la riguarda, nonche' della data alla quale tale recesso ha effetto. 2. Il presente Protocollo cessa di applicarsi ad una Parte contraente che ha posto fine all'applicazione sia della Convenzione di Vienna, sia della Convenzione di Parigi, alla data alla quale tale recesso ha effetto.

Protocollo - articolo X

Articolo X Il depositario notifica senza indugio alle Parti contraenti ed agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, nonche' al Segretario generale dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico: a) Ciascuna firma del presente Protocollo; b) Ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di aprovazione o di adesione relativo al presente Protocollo; c) L'entrata in vigore del presente Protocollo; d) Ogni recesso; e) Ogni informazione ricevuta in applicazione dell'articolo IX.

Protocollo - articolo XI

Articolo XI Il testo originale del presente Protocollo, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il depositario, che ne rilascera' copie certificate conformi alle Parti contraenti ed agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, nonche' al Segretario generale dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico. In FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai Loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo comune. FATTO a Vienna, il 21 settembre 1988.

Protocollo - Atto finale

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA SULLE RELAZIONI TRA LA CONVENZIONE DI PARIGI E LA CONVENZIONE DI VIENNA 1. Il Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) nelle sue riunioni di febbraio 1988, ed il Consiglio dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) nelle sue riunioni di giugno 1988, hanno deciso di convocare congiuntamente una conferenza internazionale per stipulare un protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi in materia di danni nucleari. 2. La Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna si e' riunita a Vienna presso la Sede dell'AIEA, il 21 settembre 1988. 3. Erano rappresentati alla Conferenza i governi dei seguenti Stati: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Cameroun, Canada, Cile, Cuba, Danimarca, Egitto, Emirati arabi uniti, Filippine, Finlandia, Francia, Germania (Repubblica Federale di), Giordania, Grecia, Irlanda, Iugoslavia, Italia, Libano, Marocco, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Paraguay, Paesi Bassi, Peru, Polonia, Portogallo, Repubblica araba siriana, Repubblica di Corea, Repubblica democratica tedesca, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica di Ucraina, Regno Unito, Sudan, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Ungheria. 4. Erano rappresentanti da osservatori alla Conferenza i governi dei seguenti Stati: Albania, Australia, Cecoslovacchia, Repubblica popolare di Cina, Colombia, Giappone, Indonesia, Messico, Panama, Stati Uniti d'America. 5. La Conferenza ha eletto come presidente l'ambasciatore L.H.J.B. Van Gorkom, M.J. Martinez Favini come vice-presidente. 6. La Conferenza ha istituito una commissione di verifica dei poteri costituita dall'ambasciatore A. Baeyens, dall'ambasciatore Y.V. Kostenko e da M.J. Martinez Favini. Il Vice-Presidente della Conferenza e' stato eletto presidente della Commissione. 7. I servizi di Segretariato sono stati forniti dall'AIEA e dall'Agenzia dell'OCSE per l'energia nucleare (AEN/OCSE). Il Direttore generale dell'AIEA era rappresentato dal Direttore dell'Ufficio Legale, Dr. M. ElBaradei. Il Direttore Generale dell'AEN/OCSE era rappresentato da M.P. Reyners, Capo degli Affari Legali. 8. Alla Conferenza venne presentato il seguente documento: Progetto di protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi, adottato dal Gruppo di Lavoro comune AIEA/AEN di esperti governativi sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna il 30 ottobre 1987, ed in seguito approvato dal Consiglio dei Governatori dell'AIEA nelle sue riunioni di febbraio 1988 e dal Consiglio dell'OCSE nelle sue riunioni di giugno 1988. 9. In base alle deliberazioni trascritte nei resoconti della Conferenza e nel rapporto della Commissione di verifica dei poteri, il Protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi, annesso al presente Atto finale, e' stato adottato dalla Conferenza il 21 settembre 1988 ed aperto alla firma lo stesso giorno, in conformita' con le sue disposizioni, presso la sede dell'AIEA. Il Protocollo comune e' sottoposto a ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformita' con le sue disposizioni. Sara' depositato presso il Direttore Generale dell'AIEA. 10. La Conferenza ha adottato il presente Atto finale della Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna. 11. L'originale del presente Atto Finale, le cui versioni arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Direttore Generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica. IN FEDE DI CHE i rappresentanti degli Stati Partecipanti hanno firmato il presente Atto finale. FATTO a Vienna il 21 settembre 1988.

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