LEGGE 23 aprile 1991, n. 148

Type Legge
Publication 1991-04-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 11-05-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL INTESA AD EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA DELL'ITALIA E DEL SENEGAL. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dei due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: 1. L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto aereo di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e di merci. Questa disposizione non prevede le attivita' manifestamente distinte, quale la gestione indipendente di un albergo, da parte di un'impresa italiana o senegalese avente la sua sede di direzione effettiva nell'altro Stato contraente. 2. Per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuata per mezzo di un aeromobile utilizzato dalle imprese italiane o senegalesi ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica del Senegal. 3. Per "impresa italiana" e "impresa senegalese" s'intende, come il contesto richiede, l'impresa designata da ciascuno Stato contraente in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di trasporto aereo firmato a Roma il 20 aprile 1972. 4. Le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica del Senegal. 5. L'espressione "autorita' competente" designa: - per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze. - per quanto riguarda il Senegal, il Ministero per le Finanze.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Esenzioni da imposte 1. Il Governo della Repubblica Italiana s'impegna ad esentare da tutte le imposte prelevate per conto dello Stato Italiano o dei suoi Enti locali, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato dalla impresa senegalese. 2. Il Governo della Repubblica del Senegal s'impegna ad esentare da tutte le imposte prelevate per conto dello Stato senegalese o dei suoi enti locali, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato dall'impresa italiana. 3. L'esenzione fiscale prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica anche all'impresa italiana e all'impresa senegalese di trasporto aereo che partecipano ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente ai redditi di dette imprese. Questa disposizione si applica soltanto alla quota parte del reddito della societa' Air-Afrique attribuita al Senegal.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Procedura amichevole Le Autorita' competenti degli Stati contraenti, fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione, le difficolta' o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Entrata in vigore La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1› gennaio 1989.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Denuncia La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato ma ciascuna delle due parti contraenti potra' denunciarla previo preavviso scritto di sei mesi; in questo caso essa cessera' di produrre i suoi effetti a partire dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello in cui il preavviso e' stato notificato. Fatta a Dakar il 29/12/1988 in due esemplari in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

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