LEGGE 17 maggio 1991, n. 159

Type Legge
Publication 1991-05-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 24/5/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprieta' industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SULLA PROTEZIONE RECIPROCA E SULL'UTILIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE Articolo 1 Sono esenti da legalizzazione i documenti, comprese le pro- cure, relativi alle domande intese ad ottenere la protezione dei diritti di proprieta' industriale depositate in Italia da richiedenti sovietici e nell'URSS da richiedenti italiani.

Accordo - art. 2

Articolo 2 L'Ufficio Centrale Brevetti italiano e il Comitato Statale per le invenzioni e le scoperte presso il Comitato di Stato per la Scienza e la Tecnica dell'URSS adottano tutte le misure necessarie per facilitare la presentazione e l'esame delle domande indicate all'art. 1 del presente Accordo e, in particolare, per prorogare su espressa richiesta degli interessati e fino ad un massimo di sei mesi, i termini per le risposte che i richiedenti italiani e sovietici debbono fornire ai quesiti ed osservazioni, emersi nel corso dell'esame di una determinata domanda.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Sono considerati comuni: - le invenzioni e i modelli industriali creati nel corso della collaborazione economica e tecnico-scientifica tra imprese ed organizzazioni italiane e sovietiche; - i marchi adottati dalle imprese ed organizzazioni cooperanti per contraddistinguere le loro produzioni o i servizi offerti; - gli altri diritti di proprieta' industriale creati dalle summenzionate imprese ed organizzazioni cooperanti di entrambi i Paesi nel corso della collaborazione economica e tecnico- scientifica, osservando all'uopo la procedura d'intesa prevista dalla relativa disposizione dell'art. 4 del presente Accordo.

Accordo - art. 4

Articolo 4 La protezione dell'invenzione comune e del modello industriale comune si effettua in Italia come in URSS sotto forma di brevetto se un'altra forma di protezione non e' prevista dagli accordi tra le imprese e le organizzazioni cooperanti. La protezione dei marchi comuni si effettua in Italia come in URSS con la registrazione. Le forme di protezione di altri diritti di proprieta' industriale saranno concordate con la firma di protocolli aggiuntivi comuni, che costituiranno parte integrante del presente Accordo.

Accordo - art. 1

Articolo 5 Le domande relative alla protezione dei diritti comuni di proprieta' industriale, previste all'art. 3, vengono presentate all'Ufficio Centrale Brevetti italiano e al Comitato Statale per le invenzioni e le scoperte presso il Comitato di Stato per la Scienza e la Tecnica dell'URSS dalle imprese od organizzazioni cooperanti del Paese di deposito della domanda, previa autorizzazione delle imprese od organizzazioni cooperanti dell'altro Paese. La prima domanda viene depositata, di regola, presso l'Ufficio competente del Paese sul cui territorio sono stati creati gli oggetti dei diritti di proprieta' industriale.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Le condizioni di utilizzazione dei diritti comuni di proprieta' industriale previsti dal presente Accordo sono regolate con appositi accordi o contratti tra le imprese ed organizzazioni cooperanti.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Le imprese ed organizzazioni cooperanti cercheranno di risolvere mediante trattative tutte le controversie che possono sorgere nel corso della realizzazione della collaborazione economica e tecnico-scientifica nel campo della protezione dei diritti di proprieta' industriale. In caso di mancata intesa, se non e' previsto altrimenti negli accordi o nei contratti stipulati tra le imprese ed organizzazioni cooperanti, l'Ufficio Centrale Brevetti italiano e il Comitato Statale per le invenzioni e le scoperte presso il Comitato di Stato per la Scienza e la Tecnica dell'URSS, conformemente alla loro legislazione nazionale, prendono le iniziative necessarie per riconciliare le parti e dirimere le controversie relative ai diritti di proprieta' industriale e si tengono informati reciprocamente delle iniziative prese. Se la procedura di conciliazione non e' stata messa in opera o se essa non ha potuto portare al regolamento della controversia, questa e' sottoposta all'arbitrato conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra l'espletamento della procedura necessaria per l'entrata in vigore del presente Accordo. Questo entrera' in vigore allo scadere del trentesimo giorno dalla data dell'ultima notifica. Il presente Accordo sara' valido per il periodo di validita' dell'Accordo di collaborazione economica e tecnico-scientifica concluso tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche il 23 aprile 1966. Fatto a Roma il 30 novembre 1989 in due esemplari, in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo dell'Unione Repubblica Italiana delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Parte di provvedimento in formato grafico

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