LEGGE 17 maggio 1991, n. 160

Type Legge
Publication 1991-05-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 24/5/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. avendo in vista la creazione di condizioni favorevoli per l'effettuazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente. tenendo conto che la promozione e reciproca protezione di tali investimenti contribuira' allo sviluppo di una cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica reciprocamente vantaggiosa. hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformita' delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprende, in particolare ma non esclusivamente: a) beni (edifici, costruzioni, impianti ed altri beni strumentali) nonche' ogni diritto in rem; b) mezzi monetari, azioni, obbligazioni, quote ed altre forme di partecipazione, o titoli: c) Diritti a prestazioni di mezzi monetari ed ogni obbligazione avente valore economico: d) diritti d'autore, diritti su marchi commerciali, brevetti, designs industriali, nomi commerciali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, tecnologie, know-how; e) diritti di attivita' economica che vengano concessi in conformita' di leggi o di contratti e che riguardino in particolare la prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamentodelle risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica della Repubblica Italiana o dell'Unione delle Repubbliche Socialiste che abbia facolta', in conformita' alla legislazione del suo Paese, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia cittadinanza in conformita' con le proprie leggi. Per "persona giuridica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede legale nel suo territorio e che sia stata da essa, a norma di legge, riconosciuta come persona giuridica, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata od altro. 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, cosi' come definito al punto 1 del presente articolo, ivi compresi, in particolare ma non esclusivamente: profitti o quote di profitti, dividenti, interessi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici. 4. Per "liquidazione di investimento" si intende un disinvestimento totale o parziale, in conformita' con le vigenti leggi del Paese nel quale gli investimenti siano stati effettuati. 5. Per "territorio" s'intende: - il territorio della Repubblica Italiana ed il territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste, rispettivamente: - le zone marittime adiacenti ai limiti esterni del mare territoriale di ogni territorio sopra nominato, sulle quali ogni rispettiva Parte Contraente eserciti, in base al diritto internazionale diritti sovrani o di giurisdizione ai fini di prospezione, coltivazion, estrazione, sfruttamento e conservazione di risorse naturali di tali zone.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Promozione e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed in conformita' alla propria legislazione, permettera' tali investimenti 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre nel proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente e si asterra' dall'adottare misure ingiustificate o discriminatorie che potrebbero colpire la gestione, il mantenimento, il godimento, la cessione o la liquidazione degli investimenti effettuati.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Trattamento degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai redditi degli investitori di Stati terzi. 2. Il trattamento accordato alle attivita', connesse con investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita', connesse con investimenti, di quelli di ogni altro Paese terzo. In particolare, ma non esclusivamente, tale trattamento si applichera' alle attivita' riguardanti: acquisto, vendita e trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali. 3. I cittadinidi una Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno, nell'ambito della legislazione di quest'ultima, usufruire di condizioni adeguate per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. 4. Ogni Parte Contraente, per quanto possibile ed in conformita' alla propria legislazione, assicura agli investimenti, loro redditi compresi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento pari a quello fatto agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori. 5. Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro ad investitori di Paesi terzi, per l'effetto di una partecipazione a: - zone di libero scambio, Unione doganale od economica, associazioni di Mercato Comune, Organizzazioni di cooperazione economica internazionale od analoghi accordi internazionali, siano essi multilaterali o bilaterali; - Accordi conclusi tra una delle Parti Contraenti ed un Paese terzo per evitare la doppia imposizione: - Accordi per facilitazioni al commercio transfrontaliero.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Risarcimento per danni Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre o di altri scontri armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' agli investitori, a risarcimento dei danni subiti, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di ogni altro Paese terzo. I pagamenti a tale titolo devono essere effettuati senza indebito ritardo ed essere liberamente trasferibili.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Nazionalizzazione ed Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale e contro un adeguato risarcimento, ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con le disposizioni e procedure di legge. 2. Il risarcimento verra' calcolato in base al reale valore dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di cui al punto 1 siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri obiettivi di riferimento internazionalmente accettati. Il risarcimento dovra' aver luogo senza indebito ritardo e comunque non oltre un mese. Sul suo ammontare, dalla data della decisione di esproprio o di spoglio alla data di pagamento, verranno calcolati interessi in conformita' al tasso di interesse commerciale applicabile nel territorio del Paese ospitante l'investimento. Il risarcimento dovra' essere liberamente trasferibile. In assenza di raggiungimento di un accordo fra investitore e Parte ospitante l'investimento, la determinazione del risarcimento verra' effettuata conformemente alle procedure di composizione delle controversie, di cui all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento dovra' essere liberamente trasferibile. 2. Le disposizioni di cui al presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quaest'ultima.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento, in qualsiasi valuta liberamente convertibile e senza indebito ritardo, dei pagamenti relativi ad investimenti, dopo l'assolvimento da parte degli investitori di tutti gli obblighi fiscali ed in particolare, ma non esclusivamente, di: a) redditi; b) somme spettanti ad un investitore per la totale o parziale vendita o liquidazione dell'investimento; c) somme destinate al rimborso di prestiti relativi all'investimento; d) compensi ed indennita' percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel suo territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamneti nazionali vigenti. 2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per l'investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato un pagamento in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. 2. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtu' di tale surrogazione, veranno applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Modalita' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli4, 5, 6 e 7 del presente Accordo saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purche' nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al cambio applicabile alla data del trasferimento.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Controversie tra investitore e Parte Contraente ospitante 1. Le Controversie insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, riguardanti l'ammontare e le modalita' dei risarcimenti per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o misure aventi conseguenze analoghe, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente. 2. Qualora tali controversie non possono essere composte amichevolmente entro sei mesi dalla data di ricezione di una richiesta inviata per iscritto dall'investitore interessato, le controversie in questione potranno essere sottoposte al giudizio, a scelta dell'investitore: a) di un Tribunale ad hoc, in conformita' con il Regolamento Arbitrale della Commissione ONU sul diritto del Commercio internazionale (UNCITRAL). b) al competente tribunale della Parte Contraente, sul cui territorio sono stati effettuati gli investimenti, in conformita' con la sua legislazione, con il diritto di ricorrere contro la decisione del tribunale, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte tramite canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tali controversie non siano composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatta notifica scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su richiesta di una delle Parti Contraenti predette, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3 . Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta dalla Parte adita la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti nominera' un membro del Tribunale. I due membri di Tribunale nominati sceglieranno successivamente un cittadino di un terzo Paese, che sara' Presidente del Tribunale. Il Presidente dovra' essere nominato entro i tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri del Tribunale. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non abbiano avuto luogo, ognuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja. Ove tale Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi causa non fosse a lui possibile espletare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora anche il Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altra causa non fosse a lui possibile espletare l'incarico, verra' designato il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle due Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie modalita' di procedura.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Relazioni fra le Parti Contraenti Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Applicazione dell'Accordo Il presente Accordo verra' applicato a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 10 febbraio 1947.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Applicazione di Altre Norme 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, il presente Accordo non impedira' alle Parti Contraenti ed ai loro investitori di trarre beneficio dalle disposizioni di volta in volta piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle leggi, regolamenti o di altre disposizioni, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole. 3. Gli investitori di una Parte Contraente possono concludere con gli investitori dell'altra Parte Contraente degli accordi specifici le cui disposizioni non possono peraltro essere in contrasto con il presente Accordo e con la legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento sia stato effettuato.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Entrata in vigore dell'Accordo Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate attraverso canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Durata e scadenza dell'Accordo 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per quindici anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di cui all'art. 14 del presente Accordo e si proroghera' per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo abbia denunciato per iscritto almeno un anno prima della data di ogni scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per i dieci anni successivi a partire dalle date di scadenza predette. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO in duplice copia a Roma, il 30 novembre 1989 in lingua italiana ed in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE (firma illegibile) (firma illegibile) Parte di provvedimento in formato grafico

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