LEGGE 17 maggio 1991, n. 162

Type Legge
Publication 1991-05-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".

2.Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "Tuber aestivum var. uncinatum" sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum".

3.La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituita dalla seguente: " a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;".

4.Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre".

Note all'art. 1: - Il testo del n. 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 752/1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: (Omissis); 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato". - Il testo del n. 5) del terzo comma dell'art. 6 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati: (Omissis); 5) Tuber uncinatum, dal 1› ottobre al 31 dicembre". - Il testo della lettera a) dell'art. 13 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum". - Il testo del n. 5) dell'allegato 1 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Allegato 1 (Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili): (Omissis). 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre". - L'allegato 2 alla citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, riguarda la classificazione dei tartufi conservati.

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