LEGGE 1 giugno 1991, n. 166

Type Legge
Publication 1991-06-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 2/6/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 novembre 1990, n. 338, e 28 gennaio 1991, n. 28.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1991. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 giugno 1991.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1991, N. 103. All'articolo 2: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa: a) i periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonche' i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; b) i periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153". All'articolo 3: al comma 6, le parole: "in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15 maggio 1991 e la seconda entro il 15 giugno 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 15 maggio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "in due rate di pari importo di cui la prima entro il 25 giugno 1991 e la seconda entro il 25 luglio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 25 giugno 1991,"; al comma 7, le parole: "15 maggio 199l" sono sostituite dalle seguenti: "25 giugno 1991"; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidita', ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo."; al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: "In caso di regolarizzazione" sono aggiunte le seguenti: ", anche se effettuata in base a domanda presentata nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338,"; il comma 11 e' sostituito dai seguenti: "11. Non e' considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunita' montane, il Servizio per i contributi agricoli unificati, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali. 11-bis. Non costituisce altresi' violazione del segreto di ufficio la fornitura, per i fini di cui al comma 11, di dati e di notizie alle predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonche' delle societa' ad esse collegate."; il comma 12 e' sostituito dai seguenti: "12. Con apposite convenzioni le amministrazioni di cui al comma 11 definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Le stesse amministrazioni definiscono, altresi', con convenzioni le modalita' attraverso le quali gli organismi di cui al comma 11- bis renderanno disponibili con sistemi automatizzati i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le convenzioni dovranno prevedere il rimborso dei costi diretti sostenuti per lo scambio e per la fornitura dei dati. 12-bis. Le informazioni oggetto della fornitura dovranno comprendere anche il numero di codice fiscale degli utenti. A tal fine, ove non previsto, l'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e succes- sive modificazioni e integrazioni, e' esteso ai contratti in essere di cui al comma 11-bis. 12-ter. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna amministrazione, le stesse convenzioni definiscono i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati. 12-quater. Le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche nel caso di scambio di dati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre l989, n. 389. 12-quinquies. Per agevolare l'inserimento del codice fiscale negli archivi delle pubbliche amministrazioni e degli organismi pubblici e privati tenuti all'obbligo di indicazione del codice fiscale, l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i codici fiscali ed i relativi dati anagrafici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. 12-sexies. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' abrogato."; dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: "13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i contributi previdenziali dovuti ad enti, istituti e casse che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi."; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "14-bis. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unita', e' consentita sempreche' la cessazione dal servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquennio precedente l'assunzione predetta'". Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: "Art. 9-bis (Interpretazione autentica). - 1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 e' dovuto un contributo di solidarieta' ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. 3. Al contributo di solidarieta' di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione. Art. 9-ter (Indennita' di trasferta). - 1. L'articolo 12, secondo capoverso, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nella diaria o nell'indennita' di trasferta sono ricomprese anche le indennita' spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attivita' lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuita'". All'articolo 11: al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' fra gli istituti di patronato riconosciuti nel 1989 i quali hanno dovuto nell'anno far ricorso a crediti delle organizzazioni promotrici"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Le somme affluite al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e destinate all'erogazione, a carico dell'esercizio 1987, del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per la particolare attivita' resa in favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Italia, sono definitivamente ripartite tra gli istituti stessi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri: a) quanto al sessanta per cento, in proporzione al numero dei soggetti assistiti, tra la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la data di cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, su iniziativa dei soggetti stessi o dei datori di lavoro. A tale fine il legale rappresentante di ciascun istituto e' tenuto a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il numero dei soggetti assistiti; b) quanto al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS), Istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori (ITAL); al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per l'artigianato (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attivita' commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO); al restante sei per cento tra gli istituti di patronato: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiani italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI). Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti di patronato e di assistenza sociale ciascun raggruppamento fara' pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti appartenenti al raggruppamento medesimo e recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento alle spese sostenute per promuovere ed organizzare l'attivita' di cui al presente comma. 2-ter. La costituzione, l'attivita', la vigilanza e l'erogazione del contributo al finanziamento degli uffici di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste sono disciplinate, a far tempo dall'esercizio 1992, dalle disposizioni in vigore per tutto il territorio nazionale. 2-quater. L'ordine del Governo militare alleato del 27 dicembre 1947, n. 77, nel testo modificato dall'ordine del 14 aprile 1949, n. 80, ed ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui al comma 2- ter rimangono in vigore sino alla ripartizione definitiva relativa all'esercizio 1991". All'articolo 12, il comma 3 e' soppresso. All'articolo 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. La facolta' di riscatto di cui all'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, va riferita anche agli assicurati che per il periodo ivi previsto hanno avuto una attribuzione di giornate lavorative inferiore a 156 annuali".

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