DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991, n. 170
Entrata in vigore del decreto: 19/6/1991
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1991 recante delega di funzioni al Ministro per i problemi delle aree urbane;
Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1990, n. 110, recante: "Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Considerato che occorre costituire presso il Dipartimento per le aree urbane l'Ufficio del programma per Roma Capitale e che, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 396 del 1990, per la costituzione ed il funzionamento del predetto Ufficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che occorra a tal fine integrare le disposizioni del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;
D'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 110, dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente: "Art. 7 (Ufficio del programma per Roma-Capitale). - 1. Presso il Dipartimento e' costituito l'Ufficio del programma per Roma Capitale, di seguito denominato Ufficio. 2. L'Ufficio provvede agli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge o delegate al Ministro per i problemi delle aree urbane per l'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' all'attivita' e al funzionamento della commissione per Roma Capitale. 3. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi: Servizio per il programma e gli accordi; Servizio per l'attuazione degli interventi; Servizio vigilanza e rapporti istituzionali; Segreteria tecnica e di elaborazione dati; Servizio per gli affari generali e finanziari. 4. Le disposizioni per il funzionamento dell'Ufficio sono adottate con provvedimento del Ministro per i problemi delle aree urbane. Il coordinatore dell'Ufficio e' nominato tra il personale di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 396 del 1990.".
Il Presidente: ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1991
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 382 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 396/1990 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 1990. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale. - Il D.P.C.M. 3 maggio 1991 (Delega di funzioni al Ministro per i problemi delle aree urbane) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1991. - Il D.P.C.M. n. 110/1990 (Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' publicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'11 maggio 1990. - Il testo dell'art. 5 della sopracitata legge n. 396/1990 e' il seguente: "Art. 5 (Ufficio del programma per Roma Capitale). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'Ufficio del programma per Roma Capitale. 2. L'Ufficio del programma per Roma Capitale e' costituito da non piu' di trentacinque unita', compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonche' sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale e' scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il personale di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza. 4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La commissione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza". Note all'art. 1: - Per il D.P.C.M. n. 110/1990 si vedano le note alle premesse. - Per il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 396/1990 si vedano le note alle premesse.
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