LEGGE 27 maggio 1991, n. 176
Entrata in vigore della legge: 12/6/1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO Preambolo Gli Stati parti alla presente Convenzione Considerando che, in conformita' con i principi proclmatati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana nonche' l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della liberta', della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignita' e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in un maggiore liberta', Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Dirittti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Dirittti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno puo' avvalersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' che vi sono enun- ciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unita fondamentale della societa' ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integramente il suo ruolo nella collettivita', Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalita' deve crescere in un'ambiente familiare in un clima di felicita', di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Societa', ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignita', di tolleranza, di liberta', di uguaglianza e di solidarieta', Tenendo presente che la neccessita' di concedere una protezione speciale al fanciullo e' stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10- e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturita' fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati sopratutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che e' necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'eta' inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturita' in virtu' della legislazione applicabile.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinche' il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivita', opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilita' legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinche' il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilita' dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorita' competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonche' l'esistenza di un adeguato controllo.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della coopperazione interanzionale.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Gli Stati parti rispettano la responsabilita', il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettivita', come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacita' l'orientamento ed i consigli adeguati allaesercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 1. Il fanciullo e' registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinche' questi diritti siano attuati in conformita con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se cio' non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identita, ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue relazioni famigliari, cosi' come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo e' illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identita' o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinche' la sua identita sia ristabilita il piu' rapidamente possibile.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 1. Gli Stati parti vigilano affinche' il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volonta' a meno che le autorita competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione e' necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso puo' essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilita' di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che cio' non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. 4. Se la separazione e' il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinche' la presentazione di tale domanda non comporti di per se' conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 1. In conformita' con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sara considerata con uno spirito positivo, con umanita' e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinche' la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro fami liari. 2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformita con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese puo' essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche, o dei diritti e delle liberta' di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero. 2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua eta e del suo grado di maturita. 2. A tal fine, si dara' in particolare al fanciullo la possibilita' di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;
Convenzione - art. 13
Articolo 13 1. Il fanciullo ha diritto allaliberta di espressione. Questo diritto comprende la liberta di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 2. L'esercizio di questo diritto puo' essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita. 3. La liberta' di manifestare la propria religione o convinzioni puo' essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanita' e della moralita' pubbliche, oppure delle liberta' e diritti fondamentali dell'uomo.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla liberta' di associazione ed alla liberta' di riunirsi pacificamente. 2. L'esercizio di tali diriti puo' essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in un societa' democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanita' o la moralita' pubbliche, o i diritti e la liberta' altrui.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 1. Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinche' il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonche' la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli stati parti: a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilita' sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29; b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo proventi da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali; c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia; d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo no minoritario; e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilita' comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilita' di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo. 2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilita' che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalita' fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui e' affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento. 2. Le suddette misure di protezione concoreranno, in caso di necessita', procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli e' affidato, nonche' per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresi' includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Convenzione - art. 20
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