LEGGE 6 giugno 1991, n. 175
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di seguito indicati complessivamente come "Enti", sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità. Gli Enti costituiti in forma di società per azioni possono essere altresì abilitati all'esercizio di altri tipi di attività creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2.Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e succes- sive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti presso i quali sono costituite.
3.Entro il medesimo termine di cui al comma 2 le sezioni di credito fondiario devono assumere la forma di società per azioni. Tale scopo è conseguito attraverso operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218.
4.Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 5, della citata legge n. 218 del 1990 e i decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357.
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