LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

Type Legge
Publication 1991-06-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre.

2.Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

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