DECRETO 14 gennaio 1991, n. 179

Type Decreto
Publication 1991-01-14
Ultimo aggiornamento 1991-06-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2/7/1991

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia;

Visto l'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, cosi' come modificato dall'art. 42 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, il quale prevede, relativamente al concorso interno, per titoli ed esami, di cui alla lettera b) dello stesso art. 27, che le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina alla qualifica di vice ispettore e' indetto con decreto ministeriale.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo vigente dell'art. 27, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), come sostituito dall'art. 42 della legge n. 668/1986, e' il seguente: "La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: a) (Omissis); b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'art. 52 della legge 1› aprile 1981, n. 121, che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.I candidati debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 27, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' come modificato dall'art. 42 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, alla data del bando che indice il concorso.

2.L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti e' disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

Nota all'art. 2: - Per il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 335/1982 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che in- dice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

2.Gli aspiranti devono indicare nella domanda i titoli di servizio di cui al successivo art. 4, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.

3.Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande e i titoli prodotti dagli interessati.

4.Il diario della prova scritta con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la stessa si svolgera', sara' inserito nel bando di concorso ovvero in apposita comunicazione pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. In ta caso il bando di concorso indichera' il numero e la data del Bollettino ufficiale nel quale sara' pubblicata la comunicazione.

5.L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

6.Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio e' escluso dal concorso.

Art. 4

1.Per la composizione della commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1 del presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272, e' il seguente: "Art. 7 (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza). - La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in universita' degli studi in una o piu' delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o da altri quattro membri, uno dei quali professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' commissioni esaminatrici. I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale. La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, e' composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Detta commissione esaminatrice e' nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno".

Art. 5

1.Gli esami del concorso di cui al presente decreto consistono in una prova scritta ed un colloquio.

2.La prova scritta verte sui seguenti argomenti: 1) elementi di diritto penale; 2) elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

3.Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.

4.Le votazioni della prova scritta e del colloquio sono espresse in cinquantesimi.

5.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno trentasei cinquantesimi.

6.Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato la votazione di almeno trentasei cinquantesimi.

Art. 6

Art. 7

1.La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, nella votazione ottenuta nel colloquio e del punteggio conseguito per i titoli.

2.A parita' di punteggio, ha la precedenza il candidato con la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, colui che precede in ruolo.

3.Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

4.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 8

1.Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

2.Il capo della Polizia e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il Ministro: SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1991

Registro n. 23 Interno, foglio n. 1

Nota all'art. 8: - Per il D.P.R. n. 903/1983 si veda in nota all'art. 4.

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