DECRETO 12 febbraio 1991, n. 183
Entrata in vigore del decreto: 3/7/1991
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 526, recante modificazioni al citato regolamento generale delle lotterie nazionali;
Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante, tra l'altro, nuove norme in materia di lotterie e in particolare l'art. 6, comma 1, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione n. UDG/243 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1990;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale e' stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 357/1988 reca: "Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea provvede l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sotto la direzione del Comitato generale per i giochi di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.
2.Per la distribuzione alle rivendite di generi di monopolio ed alle ricevitorie del lotto dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' avvalersi di un concessionario.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 357/1988 (per il titolo si veda nelle premesse), come modificato dall'art. 9 della legge 26 marzo 1990, n. 62, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composta da: a) i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato; c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; d) un esperto in legislazione tributaria. 2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa amministrazione. 3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata 'Servizio delle lotterie nazionali' con opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia' approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. 5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge".
Art. 3
1.I decreti del Ministro delle finanze, di cui all'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, stabiliscono i criteri e le modalita' di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea.
2.Con gli stessi decreti saranno determinate le caratteristiche ed i valori di vendita di ciascun biglietto, nonche' il numero dei biglietti vendibili e la quota del ricavato da destinare ai vincitori di ciascun premio, secondo un programma correlato alle singole combinazioni vincenti.
3.Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'attribuzione di uno o piu' premi attraverso una estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non hanno conseguito una vincita immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga richiesto entro i sessanta giorni successivi alla pubblicizzazione, attraverso apposite comunicazioni da effettuarsi mediante le reti radiofoniche e televisive della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il premio e' devoluto allo Stato.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 62/1990 (Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a vendere i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea tramite le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del lotto".
Art. 4
1.I biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono "valori"; la loro stampa, che deve garantire massima sicurezza da ogni forma di manipolazione e di contraffazione, e' riservata all'officina carte e valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 559/1966 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) e' il seguente: "Art. 2. - L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica - salva la competenza del Ministero di grazia e di giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse - nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari. Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturali, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401. L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attivita' all'entrata in vigore della presente legge. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e straniere ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditore generale dello Stato, in materia grafica".
Art. 5
1.Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e' effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente, fino all'importo di un milione di lire.
2.In caso di dubbio sull'autenticita' del titolo, il venditore puo' richiedere l'acquisizione delle generalita' e la relativa quietanza al presentatore del titolo vincente.
3.Per vincite superiori all'importo di cui al comma 1, il pagamento va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticita' da effettuarsi, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui all'art. 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.
4.I pagamenti di cui al comma precedente sono corrisposti nei modi previsti dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
5.Il limite di un milione di lire di cui al comma 1 potra' essere adeguato con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.
Nota all'art. 5: - L'art. 1 della legge n. 62/1990 sostituisce l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722 (Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali), con il seguente: "Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1. 3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico- artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. 4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo. 5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 6
1.Alle vincite si applica l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20% sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel 25% in ogni altro caso. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge".
Art. 7
1.Il venditore al dettaglio dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea percepisce l'aggio del 10 per cento su ogni biglietto.
2.Ai venditori di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303.
3.I venditori hanno l'obbligo di esporre nel locale sede dell'esercizio, in modo ben visibile al pubblico, il decreto istitutivo di ogni singola lotteria ad estrazione istantanea.
Nota all'art. 7: - La legge n. 303/1963 reca: "Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori".
Art. 8
1.I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea possono essere venduti anche all'estero attraverso gli istituti nazionali abilitati alla vendita, previ accordi di reciprocita' con organismi esteri autorizzati nei rispettivi Stati.
Il Ministro: FORMICA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1991
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 200
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Normattiva
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