DECRETO 9 maggio 1991, n. 185

Type Decreto
Publication 1991-05-09
Ultimo aggiornamento 1991-06-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/7/1991

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

Visto il regolamento per la vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, relativo all'attuazione della direttiva n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985, concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente;

Visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune;

Vista la direttiva CEE/89/362 del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita';

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

Vista la comunicazione fatta in data 9 maggio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti generali

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse del decreto: - La legge 3 maggio 1989, n. 169, concerne la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino. L'art. 4, comma 2, di tale legge prescrive: "Il latte fresco pastorizzato puo' essere definito 'latte fresco pastorizzato di alta qualita'' qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalla stalla ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, stabilite con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste". - Il R.D. 9 maggio 1929, n. 994, detta le norme di produzione e di commercializzazione del latte destinato al consumo diretto. - Il D.M. 14 maggio 1988, n. 212, che ha recepito nell'ordinamento legislativo nazionale la direttiva 85/397/CEE del 5 agosto 1985, disciplina le condizioni sanitarie che devono essere osservate nella produzione del latte destinato agli scambi intracomunitari. - Il regolamento CEE 1411/71 del 29 giugno 1971 fissa le regole nella commercializzazione del latte per il consumo diretto ed, in particolare i contenuti di materia grassa per i tipi di latte intero, scremato e parzialmente scremato. - La direttiva CEE/89/362 del 26 maggio 1989 fissa le condizioni igieniche che devono essere osservate nelle aziende di produzione (vaccherie) in cui si produce il latte crudo destinato agli scambi intracomunitari. Nota all'art. 1: - Le aziende di produzione (vaccherie) in cui si produce il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente devono essere autorizzate dall'autorita' sanitaria locale (sindaco).

Art. 2

C o n t r o l l i

1.Le aziende di produzione che forniscono latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualita'" sono assoggettate a controlli periodici, con frequenza quadrimestrale o inferiore a seconda delle necessita', da parte del servizio veterinario della competente autorita' sanitaria locale.

2.I controlli di cui al paragrafo 1 sono diretti ad accertare la conformita' a quanto prescritto dal precedente art. 1, lettere a), b), c), d), e).

3.Qualora a seguito del controllo siano emersi elementi tali da far ritenere che non siano soddisfatti i requisiti di sanita' animale previsti nell'art. 1, lettera a) del presente regolamento, l'autorita' sanitaria locale dispone specifici accertamenti e adotta le misure di profilassi ritenute necessarie.

4.Il rispetto dei requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo riportati nell'allegato deve essere controllato mediante prelievi effettuati presso l'azienda di produzione e presso lo stabilimento di trattamento termico destinatario al momento dell'introduzione del latte nello stabilimento medesimo secondo la frequenza prescritta nell'allegato 2. Il controllo del latte crudo presso l'azienda di produzione e' effettuato dal servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio che si avvale dei laboratori pubblici o di altri ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanita'. I risultati dei controlli analitici effettuati sono comunicati alle parti interessati.

5.Nel caso in cui si verifichi che il latte crudo superi il valore limite di cellule somatiche, il servizio veterinario della competente unita' sanitaria locale effettua, al piu' presto, gli accertamenti clinici sulle vacche lattifere interessate e adotta le necessarie misure di profilassi.

6.Il Ministro della sanita', in qualsiasi momento, puo' procedere ad accertamenti per verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Nota all'art. 2: - I laboratori ufficiali sono quelli facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

Latte non conforme

1.Nel caso in cui si constati, a seguito dei controlli analitici effettuati secondo la frequenza riportata nell'allegato 2 del presente regolamento dai laboratori di cui al comma 4 del precedente art. 2, la non conformita' in tutto o in parte ai requisiti prescritti, il latte crudo deve essere escluso, con provvedimento motivato del competente servizio dell'autorita' sanitaria locale, dalla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualita'", salvo nel caso dei requisiti igienico-sanitari per il ripristino della cui conformita' e' concesso alla azienda di produzione un periodo massimo di un mese. Se alla scadenza di tale periodo persistesse la non conformita' del latte ai requisiti igienico-sanitari prescritti, il competente servizio della unita' sanitaria locale adotta nei confronti della azienda di produzione il provvedimento di sospensione temporanea della utilizzazione del latte per la produzione di "latte fresco di alta qualita'" fino a quando non risultino, a seguito di controlli analitici, ripristinate le condizioni di conformita'.

2.Il latte crudo di cui al precedente comma 1, tuttavia, ove compatibile, puo' essere destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente.

Art. 4

Norme transitorie

Art. 5

A l l e g a t i

1.Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1991

Registro n. 7 Sanita', foglio n. 398

Allegato 1

ALLEGATO 1 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE DI PRODUZIONE 1. Il latte crudo destinato alla produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualita'" deve provenire da aziende produttrici che, oltre a soddisfare le condizioni previste per la produzione di latte alimentare trattato termicamente, rispondano ai seguenti requisiti: a) possedere un locale separato e distinto dalla stalla per la filtrazione, refrigerazione e conservazione del latte e per il deposito dei recipienti e dei bidoni; b) possedere un locale adibito alla conservazione dei detergenti e dei disinfettanti; c) possedere un registro di carico e scarico, vidimato dall'autorita' locale competente, dal quale risulti il quantitativo giornaliero di latte prodotto e l'impresa destinataria.

Allegato 2

ALLEGATO 2 REQUISITI DI COMPOSIZIONE ED IGIENICO-SANITARI DEL LATTE CRUDO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI "LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITA'". 1. Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualita'", deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente: a) requisiti di composizione: tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%; tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro; b) requisiti igienico-sanitari: tenore in germi a + 30 ›C (per ml): non superiore a 100.000 (1); tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 (2); contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m. ------- (1) Inteso come valore medio (media geometrica) rilevato in un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese. (2) Inteso come valore medio (media geometrica) rilevato in un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al mese.

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