DECRETO 4 febbraio 1991, n. 189
Entrata in vigore del decreto: 11/7/1991
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che detta le disposizioni per il coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione scolastica;
Visto il comma 5 dell'art. 4 su citato, che dispone che i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvalgono per le predette attivita' di una commissione di esperti;
Visto il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per le disposizioni attuative inerenti la costituzione ed il funzionamento della predetta commissione;
Visto il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Ritenuto che dell'adozione del presente regolamento e' stata data preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 gennaio 1991 prot. n. 7556;
ADOTTANO
il seguente regolamento:
Art. 1
1.La commissione di esperti, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' costituita con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2.La commissione ha durata biennale; i singoli componenti cessano dalla carica, in ogni caso, con la scadenza della commissione.
3.Il decreto di costituzione della commissione e' adottato entro il mese di gennaio di ogni biennio. I Ministri formulano le richieste di rispettiva competenza per la nomina dei componenti entro il mese di ottobre.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note informative al decreto interministeriale 4 febbraio 1991 Note alle premesse: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente: "Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado. 2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le universita' ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione; b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' per il rilascio dei relativi titoli di studio. 4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle universita' rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresi' le inziative assunte dalle universita', d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra universita' e scuola. 5. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da: a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI); b) tre membri designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN); c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro; d) un rappresentante designato dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST); e) un rappresentante degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE) designato dalla Conferenza dei presidenti; f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione; g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo. 6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
1.Nella prima adunanza della commissione, dopo il decreto di nomina, si procede all'elezione del presidente e del vice presidente. L'adunanza e' convocata dal Ministro presso il quale la commissione stessa ha sede ed e' presieduta dal componente piu' anziano di eta'.
2.Il presidente e il vice presidente della commissione sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato piu' voti nel secondo scrutinio; all'esito del ballottaggio e' proclamato eletto il candidato che abbia riportato piu' voti o, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.
3.Il presidente provvede alla convocazione della commissione e ne presiede le sedute; definisce l'ordine del giorno e organizza i lavori, nominando, ove necessario, i relatori degli argomenti in discussione.
4.Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5.Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 3
1.La commissione di esperti svolge la sua attivita' a seguito di richieste del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, formulate congiuntamente o separatamente. La richiesta separata di un Ministro deve essere comunicata per conoscenza all'altro Ministro e non puo' essere portata all'esame della commissione prima di trenta giorni dalla comunicazione. Entro lo stesso termine il Ministro non richiedente puo' presentare le sue osservazioni.
2.Per lo svolgimento delle sue attivita', la commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare altri esperti, anche dipendenti dei due Ministeri.
3.La commissione ha facolta' di convocare, per fornire chiarimenti, rappresentanti dell'una o dell'altra amministrazione.
4.I verbali della commissione sono comunicati ai due Ministri.
Art. 4
1.Le sedute della commissione si svolgono presso la sede del Ministero della pubblica istruzione o presso quella del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a bienni alternati.
2.Per la durata del biennio, ciascun Ministero provvede al supporto amministrativo e tecnico, assicurando il servizio di segreteria.
3.Le spese per il funzionamento della commissione gravano, per il biennio di riferimento, sugli stati di previsione dei due Ministeri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alle attivita' delle commissioni di studio.
4.Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita la misura del gettone di presenza da attribuire ai componenti della commissione.
Art. 5
1.Per il primo periodo di attivita', la commissione e' costituita e funziona presso la sede del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica fino al 31 dicembre 1992.
Il Ministro della pubblica istruzione BIANCO Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1991
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 281
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