DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1991, n. 191
Entrata in vigore del decreto: 29/06/1991
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 1991 con il quale e' stato conferito all'on. avv. Remo Gaspari, l'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con particolare riferimento all'art. 25, relativo al risanamento degli enti locali dissestati ed alla mobilita' del personale degli enti medesimi;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, che ha prorogato per il 1991 la normativa di cui alla legge n. 554/1988;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 80;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - n. 8 del 29 gennaio 1991;
Considerata la necessita' di definire i criteri per la mobilita' d'ufficio, di cui all'art. 1, comma 11, della citata legge 29 dicembre 1988, n. 554, limitatamente agli enti locali dissestati;
Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.I dipendenti in esubero per riduzione della pianta organica delle amministrazioni provinciali e dei comuni dichiarati in dissesto, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, che risultano tali a seguito delle procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, sono sottoposti alla mobilita' d'ufficio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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