LEGGE 20 giugno 1991, n. 193

Type Legge
Publication 1991-06-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Per il triennio 1991-1993 il contributo statale annuo all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, è elevato a lire 500 milioni annue e alla competente soprintendenza sono assegnate lire 3.000 milioni annue per il completamento degli interventi avviati nel duomo di Orvieto.

2.Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a lire 3.494 milioni annue per il triennio 1991-1993, si provvede utilizzando parzialmente le disponibilità di cui al capitolo 8113 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 545.

3.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Note all'art. 1: - La legge n. 1520/1960 reca: "Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto". In particolare l'art. 3 della citata legge ha determinato il contributo statale annuo a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto (lire 6 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-1961). - Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n. 545/1987 (Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi), è il seguente: "4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonchè dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.