DECRETO 15 ottobre 1990, n. 459
Entrata in vigore del decreto: 4/7/1991
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" ed in particolare l'art. 2, nel quale vengono indicati i fatti, gli stati e le qualita' personali per le quali e' ammessa una dichiarazione sostitutiva delle relative certificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 3, con il quale nel fissare i criteri per l'emanazione dei regolamenti ministeriali e' stato stabilito che gli stessi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione;
Considerate le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che comportano l'emanazione di provvedimenti amministrativi dietro istanza degli interessati;
Considerato che l'adozione di numerosi provvedimenti avviene gia' sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Ritenuta la necessita', in esecuzione dell'art. 3 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, di prevedere per quali fatti, stati e qualita' personali oltre quelli previsti all'art. 2, e' ammessa una dichiarazione temporaneamente sostitutiva della prescritta documentazione;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione - Protocollo n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968, contenente istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779, contenente istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Ritenuto che lo schema del presente regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 118321 in data 13 aprile 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 giugno 1990;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Casi nei quali e' ammessa la dichiarazione sostitutiva
2.La dichiarazione di cui al comma precedente puo' essere presentata anche contestualmente all'istanza dell'interessato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1968 e' il seguente: "Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalita' di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi, le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali". Note alle premesse: - L'art. 2 della legge n. 15/1968 e' cosi' formulato: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20.". Per il testo dell'art. 3 della medesima legge si veda la precedente nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1989. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.".
Art. 2
Produzione della documentazione e termine
2.Nei rimanenti casi la presentazione dei documenti dovra' avvenire entro trenta giorni dalla data di richiesta dei competenti uffici e comunque prima del rilascio di atti certificativi.
Art. 3
Documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione - Nozione
1.Per documentazione irregolare deve intendersi la documentazione viziata da errori materiali o da omissioni nonche' la documentazione priva delle indicazioni della data di rilascio o della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale competente al rilascio e ad attribuire pubblica fede alla attestazione contenuta nell'atto.
2.Per documentazione non conforme alla dichiarazione deve intendersi la documentazione attestante fatti, stati o qualita' personali diversi da quelli indicati dall'interessato nella dichiarazione temporaneamente sostitutiva.
Art. 4
Regolarizzazione e rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione
1.Qualora sia accertata la irregolarita' o la non conformita' alla dichiarazione della documentazione esibita, l'ufficio richiede all'interessato di regolarizzare o di rettificare la documentazione predetta mediante apposita dichiarazione sottoscritta ed autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2.Nella dichiarazione di regolarizzazione e di rettifica l'interessato indica, sotto la sua responsabilita', le integrazioni o le correzioni da apportare alla documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione sostitutiva.
3.Alla dichiarazione l'interessato allega la documentazione opportunamente regolarizzata o rettificata. Sono fatti salvi eventuali accertamenti di ufficio.
4.Il termine perentorio non superiore a dieci giorni per la regolarizzazione e la rettifica di cui ai precedenti commi decorre dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine di decadenza, il provvedimento richiesto non puo' piu' essere adottato.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda la precedente nota all'art. 1.
Art. 5
Rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali
1.E' consentita all'interessato la rettifica della dichiarazione sostitutiva la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali alla formazione del provvedimento, nei modi indicati all'art. 4 e nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2.E' altresi' consentita la rettifica degli errori materiali e di quelli meramente formali.
3.La mancata rettifica di cui ai commi precedenti non preclude la emanazione del provvedimento favorevole all'interessato.
Art. 6
Regolarizzazioni e rettifiche - Applicazione
1.La regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione temporaneamente sostitutiva e' ammessa in tutti i casi indicati dall'art. 1 del presente regolamento.
2.Sono fatte salve le norme vigenti in tema di regolarizzazione fiscale.
Art. 7
Abrogazione di norme incompatibili
1.Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 1› agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1981, e' abrogato nella parte in cui prevede l'esclusione dall'ammissione alla prova di idoneita' per quegli aspiranti che non presentano, unitamente alla domanda, la documentazione prescritta.
2.Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1991
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 181
Nota all'art. 7: - Il D.M. 1› agosto 1981 reca: "Procedure per l'ammissione alla prova di idoneita' per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati rispettivamente dei compiti di sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3. - La domanda di ammissione alla prova di idoneita' ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati dovra' essere redatta su carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato A, e corredata, pena l'esclusione dalla partecipazione alla prova stessa, dei seguenti documenti in carta legale o in copia autenticata in bollo: a) certificato di laurea o di diploma, rilasciato dalle universita' o dagli istituti presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie. Qualora l'aspirante sia cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' europea o di un altro Stato, nei cui confronti vige un re- gime di reciprocita', i documenti suddetti devono essere rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza; b) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Se il candidato e' nato all'estero, tale documento dovra' essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovra' produrre il certificato della competente autorita' consolare; c) certificati universitari o attestazioni rilasciati da amministrazioni pubbliche, da enti, da studi professionali, da ditte o da privati, che dimostrino il possesso del requisito previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, per i soli aspiranti all'abilitazione di III grado.".
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