DECRETO 16 maggio 1991, n. 204

Type Decreto
Publication 1991-05-16
Ultimo aggiornamento 1991-07-13
State In force
Source Normattiva
articles 17
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 28/7/1991

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina;

Visto il regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio al mantenimento delle vacche nutrici, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1187/90 del 7 maggio 1990;

Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione del premio e del premio supplementare previsti dal regolamento CEE n. 1357/80, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2079/90 del 20 luglio 1990;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 31 marzo 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-quater;

Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorita' degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;

Considerato che per la corresponsione del premio alle vacche nutrici il produttore deve assolvere a determinati impegni sia che non commercializzi prodotti lattieri o che li commercializzi entro i limiti quantitativi prescritti dalla normativa comunitaria;

Considerata l'opportunita' di procedere alla identificazione degli animali oggetto del premio, al fine di operare un adeguato controllo, e che pertanto si rende necessaria una serie di interventi presso gli allevamenti che richiedono personale specializzato ed adeguatamente abilitato;

Considerata la necessita' di predisporre dei controlli in loco per la verifica del numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio con quelli presenti in azienda e che pertanto si rende necessario istituire e tenere aggiornato un registro di stalla;

Considerata inoltre la opportunita' della istituzione di una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, allo scopo di poter effettuare tutti i controlli ritenuti necessari dal momento della presentazione delle domande alla fase ultima della liquidazione dei premi;

Ritenuta la necessita' di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82 e successive modifiche ed in particolare di disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio, di individuazione e controllo degli animali su tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/308 del 25 gennaio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il produttore, cosi' come definito dall'art. 5, par. 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1357/80, per beneficiare del premio e del premio complementare per le vacche nutrici, di seguito indicati con la dizione "premi", deve presentare domanda in carta semplice, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, redatta, a seconda che intenda avvalersi del disposto dell'art. 2 o dell'art. 2- bis del regolamento CEE n. 1357/80 summenzionato, sulla base dei fac-simili allegati 1 o 2, che fanno parte integrante del presente regolamento, con l'indicazione dello status giuridico dal medesimo rivestito di produttore singolo o di produttore associato.

2.Per le domande presentate ai sensi dell'art. 2- bis del predetto regolamento CEE n. 1357/80 il premio puo' essere corrisposto per non piu' di dieci capi per azienda.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il produttore e' cosi' definito dall'art. 5 del regolamento CEE n. 1357/80: "l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda e' situata sul territorio della Comunita', dedito all'allevamento di animali della specie bovina". - L'art. 2 del regolamento CEE summenzionato cosi' recita: "Al fine di poter beneficiare del premio, ogni produttore deve dimostrare con soddisfazione all'autorita' competente che non abbia consegnato ne' latte ne' prodotti lattieri provenienti dall'azienda gestita dal giorno del deposito della domanda. Inoltre la concessione del premio e' subordinata all'impegno del beneficiario di non consegnare ne' latte ne' prodotti lattieri durante il periodo di dodici mesi a partire dal giorno del deposito della domanda e di detenere nella sua azienda per un periodo minimo di sei mesi a partire dallo stesso giorno un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno uguale a quello per le quali il beneficio del premio e' concesso. Tuttavia la cessione di latte o di prodotti lattieri effettuati direttamente all'azienda, dal produttore al consumatore, non impedisce di poter beneficiare del premio". - L'art. 2- bis del regolamento CEE n. 1357/80 sancisce: comma 1: "In deroga all'art. 2, i produttori di latte con un quantitativo di riferimento individuale reale disponibile di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 che, previa deduzione dei quantitativi sospesi a norma del regolamento CEE n. 775/87, e' inferiore o uguale a 60.000 chilogrammi per il periodo di dodici mesi in cui e' presentata la domanda di premio, possono beneficiare del premio per le vacche nutrici da essi detenute. In questo caso il premio e' limitato a dieci vacche nutrici per azienda. L'appartenenza delle vacche alla mandria di vacche nutrici oppure alla mandria di vacche da latte e' verificata, in particolare, in base al summenzionato quantitativo di riferimento del beneficiario e ad una resa lattiera media che sara' fissata secondo la procedura prevista all'art. 6"; comma 2: "In tal caso, la concessione del premio e' subordinata all'impegno del beneficiario di detenere nell'azienda, per la durata minima di sei mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno pari a quello per il quale e' stato domandato il premio. Inoltre, gli animali che sono oggetto di una domanda di premio a norma del presente articolo devono re- care una individuazione individuale; quest'ultima e' iscritta su un registro particolare detenuto dall'allevatore nonche' nelle domande di premio".

Art. 2

1.Le domande di premio, da inoltrare all'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., devono essere presentate agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati in appresso denominati "organismi di controllo", nelle cui circoscrizioni e' allevato il bestiame al quale le domande stesse si riferiscono.

2.Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate una solo volta nel corso del periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 gennaio dell'anno successivo, complete degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

3.Qualora la superficie dell'azienda agricola di allevamento ricada sotto la competenza di piu' circoscrizioni, la domanda deve essere inviata all'organismo di controllo competente in relazione all'ubicazione della stalla.

Nota all'art. 2: - L'art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82 cosi' recita: "le domande di premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici sono depositate presso l'autorita' competente designata per ogni Stato membro, dal 15 giugno al 31 gennaio di ogni anno per le vacche nutrici detenute dal giorno della presentazione della domanda".

Art. 3

1.Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve corrispondere alla definizione di cui all'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 1357/80.

2.Qualora il richiedente i premi si avvalga del disposto di cui all'art. 5, par. 4, terzo comma, del regolamento CEE n. 1357/80, deve avere cura di conservare il certificato o i certificati di fecondazione nei quali deve figurare la razza del toro utilizzato.

Nota all'art. 3: - L'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 1357/80 cosi' recita: comma 1: "Vacca nutrice: una vacca, o una giovenca gravida di sostituzione, di cui all'art. 2, appartenente a una delle razze ad orientamento di produzione di carne o nata da un incrocio con una di queste razze e facente parte di una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne ed il cui detentore non consegna ne' latte ne' prodotti lattiero-caseari"; comma 2: "Ai sensi del presente regolamento, non si considerano vacche appartenenti a una razza ad orientamento di produzione di carne le vacche di razza pura appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato"; comma 3: "Il premio puo' tuttavia essere concesso per le vacche appartenenti alle razze indicate nell'allegato, o nate da un incrocio fra tali razze, se sono incrociate con tori di razza ad orientamento di produzione di carne e se appartengono a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne e se il loro detentore non consegna ne' latte ne' prodotti lattiero-caseari".

Art. 4

Art. 5

1.Sono esclusi dal beneficio dei premi i produttori che non adempiano agli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e che in particolare: A) Per le domande presentate secondo il fac-simile allegato 1: 1) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 e all'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 1244/82; 2) detengano nell'azienda, cosi' come definita dall'art. 5, par. 3, del regolamento CEE n. 1357/80, anche vacche delle razze di cui all'allegato del medesimo regolamento n. 1357/80 e che non rientrino nella definizione di cui al precedente art. 3; 3) siano titolari dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68; Tuttavia, i soggetti di cui alla lettera c) del punto A possono beneficiare dei premi se la domanda e' accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il produttore rinuncia, per il periodo di dodici mesi successivi a quello della presentazione della domanda, ad usufruire del diritto ad effettuare consegne di latte. In tal caso, copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - c.a.p. 00187 Roma. B) Per le domande presentate secondo il fac-simile allegato 2: 1) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2- bis del regolamento CEE n. 1357/80; 2) detengano nell'azienda vacche delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 unitamente a quelle per le quali e' stato richiesto il premio, senza aver provveduto alla identificazione di queste ultime al momento della presentazione della domanda; 3) non indichino il proprio quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68.

Note all'art. 5: - L'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82 cosi' recita: "La ricevibilita' della domanda e' subordinata in particolare all'assunzione degli impegni previsti dall'art. 2, paragrafo 2, oppure dall'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1357/80, nonche' alla presentazione di una dichiarazione del produttore da cui risulti che questi si impegna ad osservare il regolamento summenzionato, il presente regolamento e le disposizioni adottate ai fini della loro applicazione dallo Stato membro interessato". - Nel quadro del regime di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, in conformita' all'art. 5, punto 4, del suddetto regolamento, il richiedente deve dichiarare che: - la mandria bovina presente nell'azienda da lui gestita e' destinata all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne; - qualora in tale mandria siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultante da un incrocio con una di queste razze, e' stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato; - che, in caso di cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, tale cessione avviene in azienda direttamente dal produttore al consumatore; - che il latte proveniente dalla sua azienda non e' destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possono essere commercializzati dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui all'art. 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento. - Nel quadro del regime di cui all'art. 2-bis del regolamento CEE n. 1357/80, in conformita' all'art. 5, punto 4, del suddetto regolamento, va dichiarato che: - la mandria di vacche nutrici presente nell'azienda e' destinata all'allevamento nell'azienda dei vitelli per la produzione di carne; - qualora tra le vacche nutrici siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultanti da un incrocio tra tali razze, e' stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato; - il proprio quantitativo di riferimento di latte a norma dell'art. 2- bis del regolamento CEE n. 1357/80, quale e' stato stabilito all'inizio del rispettivo regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario; - s'impegna a tenere il registro di cui al paragrafo 5, lettera b).

Art. 6

1.Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve essere identificato.

2.Nel caso in cui le domande siano presentate sulla base del fac- simile allegato 1, l'identificazione deve essere effettuata dagli organismi di controllo, entro settantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, mediante marca fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice, da applicarsi al padiglione auricolare dell'animale.

4.Per il bestiame iscritto al libro genealogico o per quello gia' identificato ai sensi del precedente comma 2, o mediante altre marche auricolari ritenute idonee da parte degli organismi di controllo, e' sufficiente che in domanda vengano indicati, rispettivamente, il numero di iscrizione attribuito ad ogni singolo capo con relativa razza di appartenenza e/o il numero di identificazione delle marche utilizzate.

5.Nel caso in cui le domande vengano presentate sulla base del fac-simile allegato 2, il bestiame per il quale e' richiesto il premio, deve risultare gia' identificato al momento della presentazione delle domande secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 7

1.L'organismo di controllo deve annotare su apposito registro e in maniera distinta, secondo il tipo di domanda di cui all'art. 1, i dati anagrafici nonche' la partita I.V.A. o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente i premi ed il numero delle marche di identificazione del bestiame, avendo cura di annotare su ogni singola domanda, pervenuta sulla base del fac-simile allegato 1, i numeri delle marche utilizzate per il bestiame riferite alla domanda stessa, e dovra' darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A., entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 6, paragrafo 2.

Art. 8

1.Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, gli organismi di controllo comunicano all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il numero delle vacche per le quali sono state accettate le domande per l'ottenimento dei premi.

Art. 9

2.Sulla base degli elenchi di cui al paragrafo precedente lettera a), l'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti all'art. 3, par. 1, del regolamento CEE n. 1244/8/2.

Nota all'art. 9: - L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82 cosi' recita: "L'importo fissato dall'articolo 3 del regolamento CEE n. 1357/80 nonche' quello fissato dall'art. 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1199/82 sono pagati entro i venti mesi successivi all'inizio del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1".

Art. 10

1.Nel corso dei sei mesi successivi alla data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo completano i controlli amministrativi con sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni di cui all'art. 2 e all'art. 2- bis del regolamento CEE n. 1357/80, nonche' la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

4.I sopralluoghi in azienda sono effettuati a sondaggio e devono riguardare un numero non inferiore al 10% del numero dei richiedenti all'anno. Tuttavia gli organismi di controllo, qualora il totale degli animali per i quali vengono richiesti i premi non sia compatibile a livello regionale con il patrimonio bovino censito, avranno cura di elevare in maniera sensibile tale percentuale.

5.Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare e dettagliato verbale con l'esito dell'accertamento. Copia del verbale e' trasmessa all'A.I.M.A. e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Art. 11

1.Se nel corso del periodo minimo di detenzione previsto all'art. 2, par. 2, del regolamento CEE n. 1357/80, il numero degli animali per i quali sono stati richiesti i premi sia diminuito per causa di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente deve informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato. Nello stesso termine e con le stesse modalita' il richiedente comunica la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare l'impegno di mantenere gli animali ai quali il premio si riferisce per il periodo minimo indicato nella domanda di premio.

2.L'informazione va indirizzata agli organismi di controllo presso i quali e' stata inoltrata la domanda per l'ottenimento dei premi. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto a beneficiare dei premi.

Art. 12

1.Gli organismi di controllo, ove nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili ai premi rispetto a quello per i quali e' stata presentata domanda, ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A., precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.

2.L'A.I.M.A., se del caso, provvede ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alla constatazione dell'eventuale deliberata falsita' della dichiarazione o della grave negligenza del produttore, per i conseguenti provvedimenti di diniego del premio richiesto o di sua riduzione o di esclusione dal regime di premio per i successivi dodici mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.

Art. 13

1.Ove nell'azienda se ne presenti la necessita', si puo' procedere alla sostituzione di una o piu' vacche nutrici anche con giovenche gravide, purche' non appartenenti ad una delle razze indicate nell'allegato del regolamento CEE n. 1357/80.

2.Dell'avvenuta sostituzione deve essere data tempestiva comunicazione all'organismo di controllo competente anche al fine di poter procedere alla identificazione del bestiame di sostituzione.

Art. 14

1.Entro il 15 marzo di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, distinti per provincia e raggruppati per regione, gli elenchi dei pagamenti effettuati, precisando il numero delle vacche di ciascuna azienda, per le quali sono stati erogati i premi.

Art. 15

1.Al fine di poter espletare le opportune verifiche, l'A.I.M.A. provvedera' ad istituire un'anagrafe dei produttori richiedenti i premi sulla base delle comunicazioni effettuate dagli organi di controllo ai sensi dell'art. 7.

Art. 16

1.L'A.I.M.A. e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli assessorati regionali dell'agricoltura per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 17

1.A decorrere dal 4 aprile 1991 il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 marzo 1990 e' abrogato. Tuttavia rimane valido per le domande presentate dal 15 giugno 1990 al 31 gennaio 1991.

Il Ministro: GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1› luglio 1991

Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 141

Allegato 1

ALLEGATO 1 (articoli 1, 5, 6 e 10) Fac-simile di domanda ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 Il sottoscritto ................................................ partita Iva................. codice fiscale....................(1) nato a........................................ il ................ residente nel comune di ............................................ via (o localita') .................................................. nella sua qualita' di (2) .......................................... dell'azienda (3) .................................................. sita nel territorio del comune di .................................. contrada (o localita')......................di Ha .................. chiede che gli venga concesso il premio ed il premio complementare per n...... vacche nutrici di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80. A tal fine dichiara: 1) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento CEE n. 1357/80; 2) che, ai fini dell'allevamento, l'ordinamento colturale dell'azienda e' il seguente: Ha......................coltivati a.............. Ha......................coltivati a.............. 3) di godere del diritto di pascolamento su Ha.............. appartenenti ...................................................... 4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini: vacche nutrici n. .........................; vacche da latte n. ........................; vitelli delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 n. ............ vitelli di razze diverse da quelle indicate nel citato allegato n. ..........; maschi adulti n. .................; 5) che le vacche nutrici saranno o sono identificate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale.......... e gli elementi atti alla loro individuazione sono riportati nel modello indicato in calce; 6) di non essere titolare dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68; ovvero di rinunciare per un periodo di dodici mesi, a partire dalla data della presente, al diritto di effettuare consegne di latte, giusta allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 7) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda da lui gestita, ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso; 8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE n. 1357/80, n. 1244/82 e delle disposizioni nazionali; 9) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento CEE n. 1357/80, per la campagna di commercializzazione di riferimento, relativamente alla stessa azienda e per le vacche in essa allevate; 10) di aver provveduto all'incrocio di n. ..... vacche da latte con tori di razza diversa da quelle indicate all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 e di conservare i relativi certificati di fecondazione sino al momento della liquidazione dei premi. Il sottoscritto s'impegna: 1) a non cedere, ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso, nel periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della presente, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nell'azienda; 2) a non destinare il latte prodotto nell'azienda alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possano essere ceduti dopo il periodo di dodici mesi; 3) a mantenere in azienda, per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto i premi; 4) a comunicare entro i termini prescritti al...... (4)..... l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali sono stati chiesti i premi, nonche' il verificarsi di eventi dovuti a causa di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria; 5) ad istituire e tenere aggiornato un registro di stalla recante tutte le annotazioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. .... 6) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, maggiorata dell'interesse legale applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative, cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898. Modello di individuazione delle vacche nutrici ===================================================================== Riservato all'allevatore Riservato organo di controllo N. Data Marca di nascita identificazione Marca di identificazione 1 2 3 4 5 Firma autenticata ............................ --------- (1) Indicare la partita IVA o, in mancanza di questa, il numero di codice fiscale. (2) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc. (3) Denominazione dell'azienda, ivi comprese le societa' cooper- ative. (4) Indicare l'organismo di controllo competente.

Allegato 2

ALLEGATO 2 (articoli 1, 5, 6 e 10) Fac-simile di domanda ai sensi dell'art. 2- bis del regolamento CEE n. 1357/80 Il sottoscritto ................................................ partita IVA.............. codice fiscale ........................(1) nato a ...................................... il ................... residente nel comune di ............................................ via (o localita') .................................................. nella sua qualita' di (2) .......................................... dell'azienda (3) .................................................. sita nel territorio del comune di .................................. contrada (o localita')......................di Ha ................ chiede che gli venga concesso il premio ed il premio complementare per n. ... vacche nutrici di cui all'art. 2-bis del regolamento CEE n. 1357/80 (4). A tal fine dichiara: 1) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento CEE n. 1357/80; 2) che, ai fini dell'allevamento, l'ordinamento colturale dell'azienda e' il seguente: Ha..............coltivati a .............. Ha..............coltivati a .............. 3) di godere del diritto di pascolamento su Ha ......... appartenenti ...................................................... 4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini: vacche nutrici n. ............; vacche da latte n. ...........; vitelli delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 n. .... vitelli di razze diverse da quelle indicate nel citato allegato n. ...........; maschi adulti n. ................. ; 5) che le vacche nutrici sono state identificate ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali e gli elementi atti alla loro individuazione sono riportati nel modello indicato in calce; 6) di essere titolare del quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 pari a.. .. .... kg di latte stabilito all'inizio del rispettivo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario; 7) di ottenere o di avere ottenuto il predetto quantitativo di riferimento da n. .... vacche da latte delle seguenti razze...... 8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE n. 1357/80, n. 1244/82 e delle disposizioni nazionali; 9) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento CEE n. 1357/80, per la campagna di commercializzazione di riferimento, relativamente alla stessa azienda e per le vacche in essa allevate; 10) di aver provveduto all'incrocio di n. ....... da latte con tori di razza diversa da quelle indicate all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 e di conservare i relativi certificati di fecondazione sino al momento della liquidazione dei premi; 11) (per i produttori associati all'UNALAT) di far parte della seguente associazione di produttori............ Il sottoscritto s'impegna: 1) a destinare la mandria di vacche nutrici presenti in azienda all'allevamento di vitelli per la produzione di carne; 2) a mantenere in azienda, per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguali a quello per il quale ha chiesto i premi; 3) a comunicare entro i termini prescritti al ... (5) ... l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali sono stati chiesti i premi, nonche' il verificarsi di eventi dovuti a causa di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria; 4) ad istituire e tenere aggiornato un registro di stalla recante tutte le annotazioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. .. 5) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza degli impegni di cui al regolamento CEE n. 1357/80, maggiorata dell'interesse legale applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative, cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898. Modello di individuazione delle vacche nutrici ===================================================================== Riservato all'allevatore Riservato organo di controllo N. Data Marca di nascita identificazione Marca di identificazione 1 2 3 4 5 Firma autenticata ............................ --------- (1) Indicare la partita IVA o, in mancanza di questa, il numero di codice fiscale. (2) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc. (3) Denominazione dell'azienda, ivi comprese le societa' cooper- ative. (4) Il numero dei capi per i quali si richiede il premio non puo' essere superiore a 10. (5) Indicare l'organismo di controllo competente.

Allegato 3

ALLEGATO 3 SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO CEE N. 1357/80 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2- BIS DEL REGOLAMENTO CEE N. 1357/80 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

ALLEGATO 5 SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE ACCOLTE Regione.................... ===================================================================== Vacche per le quali e' Azienda e vacche escluse stato posto in liquidazione dalla concessione del premio il premio (riepilogo degli allegati) n. 3 e n. 4 ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)