DECRETO 7 giugno 1991, n. 206

Type Decreto
Publication 1991-06-07
Ultimo aggiornamento 1991-07-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30/7/1991

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui si modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 che modifica le direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE e n. 70/458/CEE, concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, nelle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ed il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva della Commissione n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva n. 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Considerato che le modifiche apportate dalle citate direttive n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi, devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attivita' sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1› ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonche' con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 gennaio 1988, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 29 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);

Vista la direttiva n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE in data 9 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/120/CEE del 14 gennaio 1987, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);

Vista la direttiva n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/374/CEE del 13 luglio 1987;

Vista la direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE del 9 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 86/155/CEE del 22 aprile 1986;

Vista la direttiva n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/481/CEE del 9 settembre 1987;

Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con le citate direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE, n. 70/458/CEE sono state recepite nella legislazione italiana mediante l'adozione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alle citate direttive n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 26 aprile 1991;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 febbraio 1988, recepita con decreto ministeriale del 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) che ha modificato l'allegato 1 della direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, e' modificato con l'aggiunta del seguente periodo al punto A - Barbabietole: "I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065".

2.Dopo il primo comma dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il comma seguente: "Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della loro commercializzazione sul territorio, del cartellino del produttore o dell'importatore. Tale cartellino e' prodotto in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11, punto a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065".

3.Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE del 22 settembre 1989 concernente l'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo ai fini della certificazione, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il seguente comma: "Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del re- gime di certificazione, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare 7 anni".

4.L'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' modificato come segue: "Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato 6, lettera A per la stessa categoria del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di barbabietola raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, conformemente a quanto previsto dall'art. 10- bis ed 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, lettera C. Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui e' stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se si e' constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria".

5.L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera C, a, e' modificato come segue: "4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio; 5) varieta' indicata almeno in caratteri latini;".

6.L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, e' modificato come segue: "4) specie indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio; 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini;".

7.All'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il seguente paragrafo III - Barbabietola: "ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO. A) Indicazioni prescritte per l'etichetta: - Autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio. - Varieta', indicata almeno in caratteri latini. - Categorie. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione 'sementi non definitivamente certificate'. B) Colore dell'etichetta. L'etichetta e' di colore grigio. C) Indicazione prevista per il documento. - Autorita' che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero. - Varieta', indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento. - Quantita' di sementi raccolte e numero di colli. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono. - Se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 86/1989 reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Si trascrive il testo del relativo art. 5, nonche' dell'art. 4 della medesima legge ivi richiamato: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformita' alle norme dei trattati istitutivi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione, n.d.r.)". - La direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 187 del 16 luglio 1988. - La direttiva della Commissione n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 5 del 7 gennaio 1989. - Le direttive n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 169 del 10 luglio 1969. - La direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970 e la direttiva n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 225 del 12 ottobre 1970. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Nell'allegato 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, punto 1, lettera a, dopo i termini "Arrhenatherum elatius (L) Beauv. ex J. et K. Presl." sono inseriti i termini: "Bromus catharticus Vahl Bromo Bromus sitchensis Trin. Bromo dell'Alaska".

2.Nell'allegato 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, punto 2 dopo i termini "Brassica oleracea L. convar acephala (DC.) Alef. var medullosa thell + var. viridis L." e' aggiunto il termine: Phacelia tanacetifolia Benth Facelia" 3. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera C, II e' aggiunto il seguente punto 3: "I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, compresi i miscugli, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065". 4. L'allegato 5, I, B, a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene cosi' modificato: "4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 5) varieta' indicata almeno in caratteri latini". 5. Nell'allegato 5, I, B, a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il punto 13 e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni contenute nei punti 4 e 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi". 6. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' modificato come segue: "Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera B, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'art. 6, lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per la stessa categoria. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di piante foraggere raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'art. 10- bis e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto un Paese terzo, e raccolte in, un Paese terzo, debbono, a richiesta, essere certif- icate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se e' stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria". 7. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera B, alla prima colonna della tabella, dopo i termini "Brassica Spp." sono inseriti ogni volta i termini "Phacelia tanacetifolia". 8. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera C, A - tavola, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le seguenti linee: 2 4 5 6 7 8 12 13 14 Bromus catharticus 75(a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 10(n) Bromus sitchensis 75(a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 10(n) e Phacelia tanacet. 80(a) 96 1,0 1,5 0 0(j)(k) 9. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, punto 2 A - tavola, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. aceephala sono inserite le linee: 2 3 4 5 6 7 8 Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 (j) Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (j) e Phacelia tanacet. 0,3 20 10. Nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera B, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le seguenti linee: 2 3 4 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 e Phacelia tanacetifolia 10 300 40 11. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, a, viene cosi' modificato: "4) specie, indicata con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini". 12. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, b, al punto 5 dopo specie e' aggiunto il testo seguente: "indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini". 13. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, b, dopo il punto 10 e' aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni contenute al punto 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi". 14. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, c, al punto 4 dopo i termini "indicate secondo le specie e, se necessario, le varieta'" sono aggiunti i termini "indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini". 15. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, c, al punto 4 nota 10, i termini "al fornitore" sono sostituiti da "all'acquirente". 16. L'allegato 5 II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, B, a, e' cosi' modificato: "4) specie, indicata almeno in caratteri latini; 5) varieta' indicata almeno in caratteri latini". 17. Nell'allegato 5, II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, B, b, al punto 4 e' aggiunto il testo seguente: "indicata almeno in caratteri latini". 18. Nell'allegato 5 II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, B, c, al punto 7 e' aggiunto il testo seguente: "indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini". 19. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il seguente paragrafo III - Foraggere: "ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO. A. Indicazioni prescritte per l'etichetta. - Autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Varieta' indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento del campo e della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione 'sementi non definitivamente certificate'. Le disposizioni contenute al 2 e 3 alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. B. Colore dell'etichetta. L'etichetta e' di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento. - Autorita' che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. - Quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli. - Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi. - Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".

Art. 3

1.All'allegato 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dalla direttiva n. 86/320/CEE recepita nella legislazione nazionale con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) dopo i termini: "Sorghum sudanense (Piper) Stapf erba sudanese" sono aggiunti i termini: "X Triticosecale Wittm. Triticale".

2.L'art. 22, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene cosi' modificato: " A) Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi). Inoltre e' aggiunto il seguente punto: A-bis) Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale frumento, frumento duro e spelta): a) destinate alla produzione di ibridi; b) che, conformemente alle norme di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati 6, I, B e 7, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni".

3.L'art. 22, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene cosi' modificato: "Sementi certificate (scagliola diversa dagli ibridi, segale, sorgo, erba sudanese, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta)".

4.L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera D viene cosi' modificato: "Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi".

5.All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera E viene cosi' modificata: "Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi)".

6.All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il seguente comma: "Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varieta' compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura".

7.All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il seguente comma: "Puo' essere autorizzata la commercializzazione sul territorio nazionale delle sementi di triticale con facolta' germinativa ridotta all'80% rispetto a quella richiesta nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Se in tali casi le sementi di triticale non soddisfano le condizioni del sopracitato allegato 6 per quanto riguarda la facolta' germinativa nei limti sopraddetti, questo elemento nonche' il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale interessato, sono specificati sull'etichetta conformemente all'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096".

8.Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente: "Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certif- icate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CEE devono essere certif- icate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, I, lettera B - Cereali del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di cereali raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma precedente, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, I, A del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Cereali, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le sementi di cereali provenienti direttamente dalle sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente cer- tificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente cer- tificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, lettera B - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria".

9.Nell'allegato 7, A, punto 2 (tabella), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, prima della linea Zea mays e' inserito il testo seguente: "Triticosecale, varieta' ad autofecondazione: - per la produzione di sementi base. . . . . . . 50 m - per la produzione di sementi certificate . . . 20 m".

10.Nell'allegato 7, A - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto B (numero di ispezioni in campo), alla lettera a), dopo il termine "Phalaris canariensis" e' inserito il termine "Triticale".

11.Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera B - Cereali, punto A, dopo i termini "Triticum spelta", sono inseriti i termini "comunque diverso dagli ibridi".

12.Nell'allegato 6, I, B - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto A e' inserito il punto A-bis con il seguente testo: A-bis. Varieta' di Tritico secale ad autofecondazione. Purezza minima Categoria varietale (%) -- -- Sementi di base. . . . . . . . . . . . 99,7 Sementi certificate, 1a generazione. . 99,0 Sementi certificate, 2a generazione. . 98,0 La purezza minima varietale e' esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

13.Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera B - Cereali, A-Tavola, modificata dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 gennaio 1988 recepita con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) dopo la linea Sorghum spp e' inserito il testo seguente: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Triticosecale - sementi di base . . . . 85 98 4 1(b) 3 0(c) 1 - sementi certificate della 1ae 2a riproduzione . 85 98 10 7 7 0(c) 3

14.Nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (tavola), alla lettera A, dopo i termini "Secale cereale" e' aggiunto il termine "Triticosecale".

15.Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera A e' cosi' modificata: "4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini".

16.Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera A, dopo il punto 12 e' inserito il seguente punto 12-bis: "Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi".

17.Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera A, il punto 10 viene sostituito dal testo seguente: "Nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine 'componente'; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine 'componente'; per le sementi certificate, il nome della varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine 'ibrido'".

18.All'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il seguente paragrafo III - Cereali: "ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO. A. Indicazioni prescritte per l'etichetta. - Autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Varieta' indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride, e' aggiunta la parola 'componente'. - Categoria. - Nel caso di varieta' ibride, la parola ibrido. - Numero di riferimento del campo e della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione 'sementi non definitivamente certificate'. Le disposizioni contenute al 2› alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. B. Colore dell'etichetta. L'etichetta e' di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento. - Autorita' che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Varieta', indicata in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. - Quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli. - Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi. - Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".

Art. 4

Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera D e' modificata come segue: "4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini".

Art. 5

1.L'art. 21, V, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera A, e l'art. 26 del medesimo decreto, alla lettera A, sono cosi' modificati: "A) sementi di base (tutte le specie escluso le varieta' ibride di girasole.)".

Art. 6

1.All'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. Dopo il 1› luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varieta' componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varieta' componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varieta' componenti sono indicate come tali".

2.All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il comma 3 e' aggiunto il testo seguente: "L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' richiesto per l'ammissione di varieta' (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilita' ed omogeneita' previsti all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096".

3.All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il comma 4 e' aggiunto il testo seguente: "Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varieta' devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame".

4.All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il settimo comma e' inserito il testo seguente: "La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali".

Art. 7

1.Nell'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, dopo i termini: Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes . . . . Cavolo rapa sono inseriti i termini: Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.. . . . . . . . . . . . . Cavolo cinese Il termine cicoria e' sostituito da "cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)" e dopo i termini: Cichorium intybus L. (partim) . . . . . . . . . . . . Cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga) sono inseriti i termini: Cichorium intybus L. (partim) . . . . . . . . . . . . Cicoria industriale

2.All'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il punto a diventa a-bis e viene inserito il seguente punto a: "i diversi tipi di varieta', compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195".

3.All'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, I, al punto 1 e' inserito il testo seguente: "Per la cicoria industriale la varieta' deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente".

4.All'art. 16- ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il secondo alinea e' aggiunto il testo seguente: " - nel caso di varieta' di sementi da orto derivate da varieta' la cui ammissione ufficiale e' stata determinata conformemente alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche attuate con legge 20 aprile 1976, n. 195, deve essere assicurato che le varieta' abbiano denominazioni determinate secondo le stesse procedure".

5.All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il testo seguente: "Nel caso di varieta' di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione puo' essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice e' stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065".

6.L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, primo capoverso, e' sostituito dal testo seguente: "Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificato come sementi di base o sementi certificate e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A. Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".

7.L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, ultimo capoverso, e' sostituito dal testo seguente: "In caso di varieta' ampiamente note al 1› luglio 1970, sull'etichetta si puo' fare riferimento ad una selezione conservatrice della varieta'. E' vietato fare riferimento a proprieta' particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice. Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale. Dopo una data da stabilire anteriormente al 1› luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potra' fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data".

8.All'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, dopo il terzo capoverso e' inserito il testo seguente: "Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 20 aprile 1976, n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo. Dopo il 30 giugno 1992 si puo' decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva e' espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio".

Art. 8

1.All'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "Nel caso di sementi di base e di sementi certif- icate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo".

2.All'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' aggiunto il seguente periodo: "Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui al primo comma del medesimo art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195. La durata di un esperimento non dovra' superare 7 anni".

3.L'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195, A, a, e' cosi' modificato: "5) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi; 6) varieta', indicata almeno in caratteri latini;".

4.All'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il testo dei primi due commi e' sostituito dal seguente: "Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b, della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1055, II, lettera A per la stessa categoria. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si puo' autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate. Le sementi di ortaggi raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1- bis lettere A e B, conformemente all'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, nonche' accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1- bis della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera C. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera c), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolta in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c), per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria".

5.Nell'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera B e' aggiunto il seguente punto: "3) Cicoria industriale a) Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 m b) Rispetto ad altre varieta' di cicoria industriale per le sementi di base. . . . . . . . . . . . . . . 600 m per le sementi certificate. . . . . . . . . . . . . 300 m".

6.Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, punto 2, i termini "Beta vulgaris (specie Cheltenham beet)" sono sostituiti da "Beta vulgaris (Cheltenham beet)" ed i termini "Beta vulgaris (tutte le specie)" sono sostituiti da "Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)".

7.Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A punto 2 (tabella), dopo "Cichorium intybus" sono aggiunti i termini "(partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga))" e dopo le linee "Brassica oleracea (altre specie) e Cichorium intybus (partim) [(cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo itaiano (o cicoria a forma larga)]" sono inserite rispettivamente le linee seguenti: Brassica pekinensis 75 97 1 e Cichorium intybus (partim) 80 97 1 (cicoria industriale)

8.Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera F, (peso minimo del campione) dopo "Chicorium intybus" sono aggiunti i termini "(partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga))" e dopo le linee "Brassica oleracea e Cichorium intybus (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a forma larga))" sono inserite rispettivamente le linee seguenti: Brassica pekinensis 20 e Cichorium intybus (partim) 50 (cicoria industriale)

9.L'allegato 1 legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera A, a, e' cosi' modificato: "5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi. 6) varieta', indicata almeno in caratteri latini;".

10.Nell'allegato 1 legge 20 aprile 1976, n. 195, A, a, e' aggiunto il seguente punto: "12) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE del 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine 'componente'; per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' fi- nale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine 'componente'; per le sementi certificate, il nome delle varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine 'ibrido'".

11.L'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, a, e' cosi' modificato: "4) specie, indicata almeno in caratteri latini; 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini;".

12.Alla legge 20 aprile 1976, n. 195, e' aggiunto il seguente allegato 1- bis: "ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO. A. Indicazioni prescritte per l'etichetta - Autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini. - Varieta' indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento del campo e della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione "sementi non definitivamente certificate". B. Colore dell'etichetta. L'etichetta e' di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento. - Autorita' che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi. - Varieta', indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. - Quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono. - Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1› luglio 1991

Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 142

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