LEGGE 12 luglio 1991, n. 202

Type Legge
Publication 1991-07-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 13-7-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Le modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991.

3.Coloro che, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 7, e 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, somme maggiori di quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate ai predetti articoli, possono computare l'eccedenza in diminuzione dell'ammontare del versamento delle corrispondenti tasse dovute per il periodo successivo; le maggiori somme versate a titolo di tassa speciale erariale relativa ai veicoli idonei all'impiego fuori strada, sono computate in diminuzione delle tasse automobilistiche di spettanza erariale. La disposizione non si applica se le maggiori somme versate superano l'importo del tributo dovuto per il periodo successivo o se per questo periodo il tributo non e' dovuto; in tal caso il contribuente puo' chiedere il rimborso sulla base degli originali delle ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento; l'ufficio prende nota in apposito registro del provvedimento di rimborso. Se l'importo complessivo della ricevuta presentata per il rimborso e' superiore a quello per il quale si richiede il rimborso stesso, l'obbligo della conservazione della ricevuta e' assolto con la conservazione di copia autenticata della medesima.

3-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172)).

4.Coloro che dal 13 maggio 1991 fino alla data di entrata in vigore della presente legge hanno corrisposto somme inferiori a quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, devono effettuare il versamento della differenza dovuta, nei termini, con le modalita' e in ragione dei dodicesimi indicati rispettivamente nel comma 5 dell'articolo 7 e nel comma 2 dell'articolo 8 del predetto decreto; al versamento sono altresi' tenuti, nei termini, con le modalita' e in ragione dei dodicesimi stabiliti ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 9, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno corrisposto la tassa speciale erariale sugli aeromobili in misura inferiore a quella che risulta dovuta per effetto delle modificazioni apportate con la presente legge.

5.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' sulla base degli articoli 1, 2 e 7, comma 2, del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 151.

Art. 2

2.Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si provvede su rispettiva proposta dei presidenti del consorzio autonomo del porto di Genova, del consorzio autonomo del porto di Napoli e del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.

Art. 3

2.Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento ((nonche' per gli utilizzatori senza titoli)) e le sanzioni pecuniarie per l'omessa ((incompleta, infedele o tardiva)) denuncia.

3.Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4

1.Il compenso di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, e' elevato a lire 3.000 dal 1° agosto 1991. ((4))

2.E' abrogato il primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249. L'elevazione del compenso di cui al comma 1 non compete al messo speciale che si avvale del rito postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, e del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

3.Il Ministro delle finanze puo' aggiornare, con proprio decreto, il compenso stabilito al comma 1, ogni due anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

4.Le spese per i compensi di notifica stabiliti al comma 1, le spese postali in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, e quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti ad imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento, secondo modalita' da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

5.Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4652 e 3854 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, integrati con quota parte delle somme stanziate di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e, successivamente, in relazione alle maggiori entrate previste dal comma 4 del presente articolo, attraverso il recupero derivante dalla ripetibilita' delle spese di notifica, poste a carico dei destinatari.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ---------------- AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla L.

28 maggio 2004, n. 140, ha disposto (con l'art. 7-quinquies, comma 1)

che " Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202,

in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali".

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 151 All'Articolo 1: Il comma 1 e' stostituito dal seguente: "1. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 1) e 2) sono soppressi."; il comma 2 e' sostituito dal seguente. "2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche. a) dopo il numero 10) e' inserito il seguente: "10 bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)"; b) il numero 58) e' sostituito dal seguente; "58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testascei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05)"; c) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) preparazioni alimentari composte omogenizzate (v.d. ex 21.05)"; d) il numero 91) e' sostituito dal seguente: "91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07)"; e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102) e 117) sono soppressi"; al comma 4: Le lettere a), b), e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati secchi, salati o in salamoia; astici, ostriche e aragoste non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v.d ex 03.03). Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v.d. ex 16.05); b) preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione di cani o gatti, condizionate per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07); c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01-06.02)"; dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti; "l-bis) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03); Salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, ministre, brodi, preparati (v.d. 21.04-ex 21.05); "l-ter) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati"; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per le cessioni e le importazioni di gas di petrolio liquefatti per uso domestico, contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 20 e 25 chilogrammi e in piccoli serbatoi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 9 per cento in qualunque fase della commercializzazione". All'articolo 2, al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: a) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:

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| | Imposte dovute

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"Articolo | | |

della | Indicazione degli atti | Fisse | Propor

tariffa | soggetti ad imposta | |

| | | zionali

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21 Carte di credito 500 - Per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.

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