DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231
Entrata in vigore del decreto: 16/8/1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Udito il parere del predetto Garante;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
TITOLO I ORGANIZZAZIONE Capo I STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 1
Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
2.Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato): "6. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'Ufficio del Garante e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto e' emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2
Organizzazione dell'Ufficio del Garante
1.L'Ufficio del Garante si articola nelle seguenti unita' organizzative permanenti, oltre quelle temporanee di cui all'art. 20 eventualmente istituite: 1) segreteria del Garante; 2) segretario generale; 3) settore affari generali e del personale; 4) settore amministrazione e contabilita'; 5) settore assetti delle imprese editrici e radiotelevisive; 6) settore bilanci ed ispezioni; 7) settore per la pubblicita' e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto; 8) settore studi e affari giuridici, procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.
Art. 3
Modalita' dell'assegnazione del personale all'Ufficio e della sua utilizzazione
1.Il personale addetto all'Ufficio del Garante, in via continuativa ed esclusiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' richiesto dal Garante, anche nominativamente, nei limiti del contingente fissato ed in base a requisiti di professionalita' e di specializzazione, ed e' messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza, previo assenso degli interessati, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione corrispondente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
2.Il Garante assegna il personale ai settori e ne indica le mansioni, tenuto conto delle qualifiche rivestite nelle amministrazioni di provenienza.
3.Le presenti disposizioni si applicano anche ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati dello Stato da utilizzare in posizione compatibile con il loro status.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 223/1990 v. nota all'art. 1.
Art. 4
Segreteria del Garante
1.La segreteria coadiuva il Garante nello svolgimento dei compiti istituzionali; nelle relazioni esterne in generale ed in particolare in quelle con organismi, enti, associazioni di carattere pubblico e privato operanti nei settori dell'informazione; nei rapporti con l'editoria, la stampa e la radiotelevisione; nella redazione della rassegna stampa relativa ai settori rientranti nelle funzioni del Garante.
TITOLO I ORGANIZZAZIONE Capo II IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 5
Funzioni del segretario generale
1.Il segretario generale assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle sue direttive; esplica l'attivita' rivolta ad assicurare il coordinamento dell'operato di tutte le unita' organizzative, ai fini di un armonico svolgimento dei compiti istituzionali.
2.Provvede alle raccolte e al coordinamento dei dati e degli elementi utili per l'elaborazione, da parte del Garante, delle relazioni semestrali al Parlamento sullo stato dell'editoria, nonche' di quella annuale al Parlamento sull'attuazione della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo, avvalendosi anche di specifici rapporti predisposti dai vari settori in relazione alle proprie competenze.
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2-bis.Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, puo' nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalita' al vice segretario generale puo' essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'Ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilita', assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia.
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Art. 6
Deleghe al segretario generale
1.Il Garante puo' delegare al segretario generale compiti specifici di carattere istruttorio, preparatorio o preliminare, non aventi rilevanza esterna, nonche' la emanazione di ordini di servizio, la firma di atti determinati e l'adozione dei provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e di beni materiali.
2.Delle predette deleghe e dei relativi ambiti e termini e' tenuto apposito repertorio presso la segreteria particolare del Garante.
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2-bis.Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, puo' esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilita', le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilita' speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'Ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilita' speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.
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TITOLO I ORGANIZZAZIONE Capo III I SETTORI
Art. 7
Settore affari generali e del personale
1.Il settore affari generali e del personale cura la gestione dei servizi generali; in particolare: dell'archivio centrale, del centralino telefonico e del servizio fax, del servizio del centro stampa e fotoriproduzione e simili; provvede alla manutenzione dei beni mobili e immobili; cura la gestione e la manutenzione degli impianti; svolge le procedure relative alla fornitura delle dotazioni di mobili, dei mezzi strumentali, degli oggetti di cancelleria e delle pubblicazioni; provvede all'amministrazione del personale; cura gli adempimenti di legge in materia di stato giuridico e di retribuzione del personale; provvede agli adempimenti in materia di conferimenti di incarichi, movimento di personale e provvedimenti disciplinari.
Art. 8
Settore amministrazione e contabilita'
1.Il settore dell'amministrazione e della contabilita' provvede alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione delle spese, nonche' ai rilevamenti statistico-contabili: predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Garante; cura la predisposizione degli atti relativi alle spese; appone il visto sugli ordini di pagamento emessi dal Garante; provvede a corredare i titoli di spesa della relativa documentazione giustificativa da allegare al rendiconto che viene trasmesso alla Corte dei conti; vigila sulla gestione del fondo cassa interno e sulla regolare tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 36, nonche' sulla gestione dell'economo-consegnatario vistando i registri previsti dall'art. 38.
Art. 9
Settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria): "Art. 11 (Registro nazionale della stampa). - E' istituito il Registro nazionale della stampa, la cui tenuta e' affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro nazionale della stampa gli editori di: 1) giornali quotidiani; 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18; 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18. I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel Registro nazionale della stampa, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprieta' della testata edita, nonche' di chi esercita l'attivita' editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione. Sono altresi' soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo Registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita' su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicita' sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'art. 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attivita' imprenditoriale; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite. Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni. Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al Registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa e' disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne da' immediata comunicazione al Garante. Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle societa' titolari di azioni o quote di societa' editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, societa' editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria. Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente. L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile. Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 223/1990: "Art. 12 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive). - 1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta e' affidata al Garante. 2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi. 3. Le modalita' per l'iscrizione nel registro, nonche' le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'art. 36. 4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalita' italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicita' quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale. 5. Nei casi in cui e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, la societa' soggetta all'obbligo di cui al comma 2 e' tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese societa', dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o quote della societa' che esercita l'impresa, nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della societa' che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' che esercita l'impresa ovvero delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente. 6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'art. 17".
Art. 10
Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa
1.Presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni ed i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la tenuta del registro nazionale della stampa, nonche' di quelle gia' attribuite dalla legge citata, e successive modificazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.
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