DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231
Entrata in vigore del decreto: 16/8/1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Udito il parere del predetto Garante;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
TITOLO I ORGANIZZAZIONE Capo I STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 1
Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
2.Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato): "6. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'Ufficio del Garante e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto e' emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2
Organizzazione dell'Ufficio del Garante
1.L'Ufficio del Garante si articola nelle seguenti unita' organizzative permanenti, oltre quelle temporanee di cui all'art. 20 eventualmente istituite: 1) segreteria del Garante; 2) segretario generale; 3) settore affari generali e del personale; 4) settore amministrazione e contabilita'; 5) settore assetti delle imprese editrici e radiotelevisive; 6) settore bilanci ed ispezioni; 7) settore per la pubblicita' e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto; 8) settore studi e affari giuridici, procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.
Art. 3
Modalita' dell'assegnazione del personale all'Ufficio e della sua utilizzazione
1.Il personale addetto all'Ufficio del Garante, in via continuativa ed esclusiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' richiesto dal Garante, anche nominativamente, nei limiti del contingente fissato ed in base a requisiti di professionalita' e di specializzazione, ed e' messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza, previo assenso degli interessati, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione corrispondente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
2.Il Garante assegna il personale ai settori e ne indica le mansioni, tenuto conto delle qualifiche rivestite nelle amministrazioni di provenienza.
3.Le presenti disposizioni si applicano anche ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati dello Stato da utilizzare in posizione compatibile con il loro status.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 223/1990 v. nota all'art. 1.
Art. 4
Segreteria del Garante
1.La segreteria coadiuva il Garante nello svolgimento dei compiti istituzionali; nelle relazioni esterne in generale ed in particolare in quelle con organismi, enti, associazioni di carattere pubblico e privato operanti nei settori dell'informazione; nei rapporti con l'editoria, la stampa e la radiotelevisione; nella redazione della rassegna stampa relativa ai settori rientranti nelle funzioni del Garante.
TITOLO I ORGANIZZAZIONE Capo II IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 5
Funzioni del segretario generale
1.Il segretario generale assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle sue direttive; esplica l'attivita' rivolta ad assicurare il coordinamento dell'operato di tutte le unita' organizzative, ai fini di un armonico svolgimento dei compiti istituzionali.
2.Provvede alle raccolte e al coordinamento dei dati e degli elementi utili per l'elaborazione, da parte del Garante, delle relazioni semestrali al Parlamento sullo stato dell'editoria, nonche' di quella annuale al Parlamento sull'attuazione della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo, avvalendosi anche di specifici rapporti predisposti dai vari settori in relazione alle proprie competenze.
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2-bis.Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, puo' nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalita' al vice segretario generale puo' essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'Ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilita', assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia.
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Art. 6
Deleghe al segretario generale
1.Il Garante puo' delegare al segretario generale compiti specifici di carattere istruttorio, preparatorio o preliminare, non aventi rilevanza esterna, nonche' la emanazione di ordini di servizio, la firma di atti determinati e l'adozione dei provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e di beni materiali.
2.Delle predette deleghe e dei relativi ambiti e termini e' tenuto apposito repertorio presso la segreteria particolare del Garante.
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2-bis.Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, puo' esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilita', le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilita' speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'Ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilita' speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.
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TITOLO I ORGANIZZAZIONE Capo III I SETTORI
Art. 7
Settore affari generali e del personale
1.Il settore affari generali e del personale cura la gestione dei servizi generali; in particolare: dell'archivio centrale, del centralino telefonico e del servizio fax, del servizio del centro stampa e fotoriproduzione e simili; provvede alla manutenzione dei beni mobili e immobili; cura la gestione e la manutenzione degli impianti; svolge le procedure relative alla fornitura delle dotazioni di mobili, dei mezzi strumentali, degli oggetti di cancelleria e delle pubblicazioni; provvede all'amministrazione del personale; cura gli adempimenti di legge in materia di stato giuridico e di retribuzione del personale; provvede agli adempimenti in materia di conferimenti di incarichi, movimento di personale e provvedimenti disciplinari.
Art. 8
Settore amministrazione e contabilita'
1.Il settore dell'amministrazione e della contabilita' provvede alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione delle spese, nonche' ai rilevamenti statistico-contabili: predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Garante; cura la predisposizione degli atti relativi alle spese; appone il visto sugli ordini di pagamento emessi dal Garante; provvede a corredare i titoli di spesa della relativa documentazione giustificativa da allegare al rendiconto che viene trasmesso alla Corte dei conti; vigila sulla gestione del fondo cassa interno e sulla regolare tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 36, nonche' sulla gestione dell'economo-consegnatario vistando i registri previsti dall'art. 38.
Art. 9
Settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria): "Art. 11 (Registro nazionale della stampa). - E' istituito il Registro nazionale della stampa, la cui tenuta e' affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro nazionale della stampa gli editori di: 1) giornali quotidiani; 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18; 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18. I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel Registro nazionale della stampa, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprieta' della testata edita, nonche' di chi esercita l'attivita' editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione. Sono altresi' soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo Registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita' su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicita' sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'art. 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attivita' imprenditoriale; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite. Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni. Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al Registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa e' disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne da' immediata comunicazione al Garante. Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle societa' titolari di azioni o quote di societa' editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, societa' editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria. Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente. L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile. Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 223/1990: "Art. 12 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive). - 1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta e' affidata al Garante. 2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi. 3. Le modalita' per l'iscrizione nel registro, nonche' le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'art. 36. 4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalita' italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicita' quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale. 5. Nei casi in cui e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, la societa' soggetta all'obbligo di cui al comma 2 e' tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese societa', dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o quote della societa' che esercita l'impresa, nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della societa' che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' che esercita l'impresa ovvero delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente. 6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'art. 17".
Art. 10
Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa
1.Presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni ed i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la tenuta del registro nazionale della stampa, nonche' di quelle gia' attribuite dalla legge citata, e successive modificazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18 e 19 della legge n. 416/1981: "Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche nonche' alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle societa' cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attivita' editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione. Agli effetti della presente legge le societa' in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche. Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni. Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa. Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che: a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo; b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci; c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma. E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani. Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11: a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive; b) i contratti di affitto o di gestione dell'azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula; c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa; d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute. Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono: a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite. I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici. In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata. Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria. Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o della societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'. A tutti gli effetti della presente legge e' considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione". "Art. 2 (Trasferimento di azioni). - Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa. La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo. Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di societa' titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma. Le disposizioni del presente articolo si estendono altresi' al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani. L'avente causa o, se si tratta di societa', il legale rappresentante, nonche' i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo". "Art. 3 (Intestazione a societa' con azioni quotate in borsa). - Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche. Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'art. 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del due per cento del capitale sociale. Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136". "Art. 5 (Cessazione di testata giornalistica). - Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta' dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo art. 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni piu' vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle piu' vantaggiose, purche' il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata e' ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita e' determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio. Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta' di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni gia' praticate con il precedente editore. Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni gia' praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni. Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'art. 6 hanno facolta' di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali gia' praticate con il precedente editore. Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non e' regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, e' determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma". "Art. 7 (Bilanci delle imprese). - Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'art. 11, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole testate edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite. Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato A della presente legge, nonche' l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicita', dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonche' un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nell'anno a favore dell'impresa e delle testate da essa edite. Le societa' che controllano, ai sensi del settimo comma dell'art. 1, una o piu' imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalita' di cui al primo comma. I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicita', superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da societa' aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicita'. Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicita', superiori a cinque miliardi di lire. Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio, ciascuna testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda editrice, nonche' eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene l'azienda stessa. L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano od omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire. In caso di falsita' nei bilanci si applica la sanzione di cui all'art. 2621 del codice civile". "Art. 11". (Per il testo v. nelle note all'art. 9). "Art. 12 (Imprese concessionarie di pubblicita'). - Le imprese concessionarie di pubblicita', ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicita' comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato e' compilato secondo un modello fissato a norma dell'art. 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicita', i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalita' di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13. I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicita' che produce il bilancio. Nessuna societa' concessionaria di pubblicita' puo' esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale. La concessionaria di pubblicita' che, a norma dell'art. 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non puo' esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente. E' vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicita' attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge. Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicita' sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'art. 11, i dati relativi alla proprieta' ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'art. 1". "Art. 18 (Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa). - Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno. Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'art. 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge. Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'art. 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 27 nonche' le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo art. 27. Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili. Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo e' stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'art. 7. L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo e' condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge". "Art. 19 (Esclusioni dall'applicazione della normativa). - I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonche' le riviste con periodicita' mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge. Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'art. 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge. Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali".
Art. 11
Tenuta del registro nazionale della stampa
1.Nella tenuta del registro nazionale della stampa si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, in quanto attinenti alla materia oggetto del presente regolamento e non incompatibili con la legge 6 agosto 1990, n. 223.
Note all'art. 11: - Il D.P.R. n. 268/1982 reca: "Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria". - Per il titolo della legge n. 223/1990 v. nota all'art. 1.
Art. 12
Comunicazioni ed istanze concernenti il registro nazionale della stampa
1.Le domande di iscrizione nel registro nazionale della stampa, nonche' le dichiarazioni rese dagli editori e la documentazione relativa, devono essere indirizzate all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
2.Le domande di iscrizione devono essere redatte in carta bollata. I documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.
3.Si applicano, per quanto attiene all'iscrizione nel registro nazionale della stampa, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, relative alla presentazione dei bilanci, che devono essere redatti secondo i modelli allegati allo stesso decreto presidenziale e presentati all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno.
Nota all'art. 12: - Il D.P.R. n. 73/1983 reca: "Approvazione dei modelli di bilancio in attuazione dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".
Art. 13
Strumenti informatici e telematici
1.Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di quello delle imprese radiotelevisive, l'Ufficio del Garante puo' avvalersi di strumenti telematici e di informatica.
2.A tal fine, e' costituito un sistema di elaborazione, trasmissione, acquisizione ed archiviazione, analogo al sistema informativo che ha funzionato per il registro nazionale della stampa presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3.La gestione elettronica dei dati e' diretta, in particolare, a prevenire ed accertare l'insorgenza di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, nonche' a controllare l'adempimento degli obblighi dei concessionari, in base alle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
4.Il settore studi riferisce mensilmente al Garante, sulla base delle acquisizioni elettroniche, la situazione aggiornata degli assetti societari e proprietari, salvo che circostanze particolari richiedano segnalazioni in termini piu' brevi.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 223/1990: "Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). - 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e' fatto divieto di essere titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; b) di piu' di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d'Italia;. c) di piu' di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). 2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi piu' del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicita', da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. 4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarita' di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 6. Le imprese concessionarie di pubblicita', di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento e' compilato sulla base di modelli, approvati con le modalita' previste dal comma 1 dell'art. 14 e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge. 7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicita', queste ultime non possono raccogliere pubblicita' per piu' di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicita' di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicita' da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle societa' concessionarie di pubblicita' che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformita' dalle norme di cui al presente comma sono nulli. 8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. 10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'. 11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno. 15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo. 16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1› gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990".
Art. 14
Settore bilanci ed ispezioni
2.Ai fini dell'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante puo' avvalersi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Inoltre, con riferimento sia ai soggetti indicati nell'art. 9, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sia a quelli indicati nell'art. 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante tramite il settore puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la titolarita' e la situazione patrimoniale e tributaria di imprese radiotelevisive, o editrici di quotidiani o periodici.
3.Qualora le notizie richieste non siano state fornite, ovvero siano giudicate insufficienti o inattendibili dal Garante, questi puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione delle forze di polizia, al fine di accertare la titolarita' delle imprese editoriali e di radiodiffusione e la proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario od organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive) v. note all'art. 9. - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 9 della legge n. 416/1981 (per il titolo v. note all'art. 9): "Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici". - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 223/1990 v. note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 416/1981 v. nota all'art. 10.
Art. 15
Settore per la pubblicita' e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto
1.Il settore per la pubblicita' svolge ogni compito avente riferimento alla materia della pubblicita' effettuata da soggetti pubblici e privati sia nel settore editoriale che in quello radiotelevisivo.
2.Il settore cura la vigilanza sulle rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e svolge i compiti relativi sia alla materia degli affollamenti pubblicitari sia a quella delle sponsorizzazioni. Nell'espletamento di tali compiti puo' anche avvalersi dell'ausilio di organismi specializzati.
3.Il settore provvede inoltre agli adempimenti, compresi quelli di segreteria, occorrenti per il funzionamento della commissione prevista nel comma 4 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 223/1990: "4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalita' di riconosciuta competenza determina le opere di alto valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie".
Art. 16
Settore studi e affari giuridici, procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.
2.La prima sezione provvede a studi, analisi e ricerche concernenti i settori della informazione e le loro prospettive di evoluzione sia nell'ambito nazionale che in quello comunitario. Cura, attraverso un apposito centro di elaborazione dati, la raccolta e la gestione informatica dei dati concernenti la rilevanza degli assetti e delle linee di sviluppo dei soggetti operanti nell'ambito delle comunicazioni di massa. Studia l'impostazione generale dei mezzi telematici a disposizione degli uffici, cura l'acquisizione e l'elaborazione del "software" dedicato alla realizzazione delle pro- cedure di automazione, trasferisce su memoria di massa i dati da elaborare, controlla le risultanze delle elaborazioni e cura la custodia negli archivi dei dati memorizzati.
3.Il Garante puo', tramite la sezione, organizzare dibattiti e incontri di studio, nonche' curare la pubblicazione di atti e studi, nonche' di una rivista attinente alla informazione. La sezione puo' proporre al Garante convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari ed organismi specializzati per l'acquisizione dei dati ed elementi occorrenti per l'approfondimento dei temi connessi al sistema comunicativo; cura il servizio di biblioteca.
4.La sezione da' pareri sull'interpretazione di norme della legislazione nazionale, nonche' dei regolamenti e direttive della Comunita' europea e su ogni altra questione giuridica; segue i lavori del Parlamento e del Governo, degli organi della CEE inerenti alle materie dell'informazione; segue l'elaborazione giurisprudenziale italiana e comunitaria nelle stesse materie e cura lo studio di ogni altra problematica giuridica. Provvede agli adempimenti, compresi quelli di segreteria, occorrenti per il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, nonche' agli adempimenti connessi ai rapporti fra il Garante e il Consiglio stesso. Cura i compiti connessi allo svolgimento da parte del Garante dei poteri inerenti alle rettifiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
6.L'assolvimento dei compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 e' svolto in coordinamento con il settore bilanci ed ispezioni quando sia necessaria l'esplicazione di un'attivita' ispettiva.
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge n. 223/1990: "2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verita', ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purche' questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali. 3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4. 4. Fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima".
Art. 17
Ordinamento degli archivi
1.Il protocollo e l'archivio sono articolati in una struttura centrale organizzata secondo le direttive del Garante, nonche' in una struttura apposita per le pratiche concernenti il registro nazionale della stampa e il registro delle imprese radiotelevisive. Il segretario generale vigila sulla organizzazione delle predette strutture e assicura i necessari collegamenti con le strutture d'archivio decentrate presso i singoli settori.
2.Sono istituiti un archivio a carattere corrente presso i settori di competenza, per la conservazione degli atti inerenti i procedimenti in corso di svolgimento, correlato, di norma, ad un unico registro di protocollazione per l'entrata e l'uscita della corrispondenza, ed un archivio di deposito centrale per la custodia degli atti relativi ai procedimenti conclusi.
Art. 18
Custodia di atti e documenti
1.Con l'osservanza dei criteri di archiviazione di cui all'art. 17, gli atti e documenti possono, se necessario, essere microfilmati o memorizzati su supporti magnetici allo scopo di assicurare piu' agevoli ricerche, consultazioni e trattamenti dei contenuti, nonche' la loro conservazione.
2.Qualora atti e documenti vadano distrutti per qualsiasi evento, le suddette trascrizioni hanno il valore riconosciuto dalla legge.
Art. 19
Gruppi di lavoro
1.Per lo sviluppo di problemi determinati, che richiedono l'apporto di esperti in diverse discipline, il Garante puo' costituire gruppi temporanei di lavoro, composti da personale dell'ufficio e, occorrendo, da consulenti.
2.Il Garante determina lo scopo e la durata del gruppo di lavoro e le sue modalita' di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore e' responsabile dell'efficacia e della tempestivita' dei lavori del gruppo e ne riferisce al Garante, informandone il segretario generale.
Art. 20
Unita' organizzative temporanee
1.Per la realizzazione di speciali obiettivi, il Garante puo' costituire apposite unita' organizzative temporanee, con personale dell'Ufficio, che puo' essere addetto alle stesse anche a tempo parziale e, occorrendo, con consulenti.
2.Il Garante determina lo scopo e la durata dell'unita' organizzativa temporanea e le sue modalita' di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore e' responsabile dell'efficacia e della tempestivita' dei lavori dell'unita' e ne riferisce al Garante, informandone il segetario generale.
TITOLO II ATTIVITA' CONOSCITIVA, ISPETTIVA ED ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE
Art. 21
Attivita' di acquisizione di dati e informazioni
1.L'attivita' di acquisizione, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, di dati e informazioni presso organi ed istituti pubblici o presso soggetti privati costituisce attivita' conoscitiva degli uffici del Garante, preordinata allo svolgimento dei compiti istituzionali od all'emanazione di specifici provvedimenti.
Art. 22
Modalita' di acquisizione
1.Le richieste e gli ordini di trasmissione di dati e di esibizione di atti e documenti sono comunicati dall'Ufficio del Garante agli interessati per lettera raccomandata, telex o telegramma o su fax, unitamente al termine per l'invio delle dichiarazioni o dei documenti richiesti.
2.Ove occorra acquisire dati, notizie, informazioni da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, ovvero sia necessaria la loro collaborazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante ne fa richiesta ai capi delle amministrazioni, delle forze di polizia e degli enti competenti.
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo del comma 10, lettera c), dell'art. 6 della legge n. 223/1990: "10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede: (Omissis); c) a compiere l'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresi' esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'art. 12 della presente legge, i poteri previsti dall'art. 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;".
Art. 23
Comunicazione e notificazione Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio
1.Gli atti e i provvedimenti dei singoli settori sono comunicati ai destinatari in essi personalmente nominati, in copia conforme all'originale, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2.Ove si ritenga opportuno, le comunicazioni possono avvenire mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovvero nella sede delle persone giuridiche alle persone indicate dall'art. 145 del codice di procedura civile da parte di personale appositamente incaricato. La consegna e' attestata a mezzo di relazione dell'incaricato dallo stesso datata, sottoscritta e apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. Tale relazione e' redatta in base all'art. 148, comma secondo, del codice di procedura civile.
3.Quando non sia possibile procedere alla comunicazione nei modi indicati nei commi 1 e 2, per irreperibilita' o rifiuto del destinatario di riceverla, si provvede alla notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
4.Il rilascio di copie integrali o di estratti di deliberazioni e di atti di ufficio, ove consentito, e' autorizzato dai responsabili dei singoli settori su richiesta motivata degli interessati.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 148 del codice di procedura civile: "Art. 148 (Relazione di notificazione). - L'ufficiale giudiziario certifica la eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario". - Gli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile riguardano le notificazioni.
Art. 24
Attivita' ispettiva
1.L'attivita' ispettiva e' svolta da personale appositamente incaricato.
2.L'attivita' ispettiva ha inizio con l'incarico conferito dal Garante con atto nel quale sono fissati l'oggetto, il motivo che in- duce a ritenere sussistenti i presupposti di legge e di fatto che rendono opportuno l'esercizio della funzione ispettiva, nonche' il termine iniziale dell'operazione.
3.L'attivita' ispettiva puo' svolgersi, con le modalita' di cui al presente articolo ed all'art. 25, presso persone fisiche, enti e societa' destinatari di norme di legge che lo sottopongano alla potesta' ispettiva.
4.Copia della lettera di incarico, nella quale sono riportati gli elementi concernenti l'oggetto e il termine di decorrenza dell'incarico, e' consegnata agli interessati all'inizio dell'operazione ispettiva.
5.Il Garante puo' chiedere che col personale incaricato collaborino gli organi e i servizi di cui all'art. 6, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Nota all'art. 24, comma 5: - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 6 della legge n. 223/1990: "10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede: a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'art. 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonche', ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'; c) a compiere l'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresi' esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'art. 12 della presente legge, i poteri previsti dall'art. 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria; d) a svolgere l'attivita' e ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 31; e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati".
Art. 25
Verbale, relazioni e adempimenti successivi all'ispezione
1.Dell'ispezione eseguita e' redatto un verbale nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresi' riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso od assistito alle operazioni stesse. Copia del verbale e' rilasciata agli interessati, i quali lo sottoscrivono. Del loro eventuale rifiuto viene dato atto unitamente all'indicazione dei motivi, ove dichiarati.
2.Al termine delle operazioni e' redatta una relazione nella quale sono esposti i risultati raggiunti con riguardo all'oggetto e al motivo per il quale era stata disposta l'ispezione. La relazione e' sottoposta al Garante.
3.Il Garante, sulla base dell'esito degli accertamenti, formula le opportune istruzioni ai settori competenti per gli ulteriori atti del procedimento nell'ambito del quale e' stata disposta l'ispezione, ovvero adotta le determinazioni del caso.
4.E' istituito un repertorio ufficiale unico di tutte le ispezioni eseguite. Il settore preposto all'attivita' ispettiva provvede alla tenuta del repertorio e alla conservazione di tutti gli atti concernenti l'esercizio della funzione ispettiva.
Art. 26
Istruttoria nei procedimenti
1.L'avvio di un procedimento amministrativo e' comunicato con atto scritto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Nella comunicazione debbono essere indicati l'oggetto del procedimento promosso ed il settore responsabile del procedimento.
2.Nel corso dell'istruttoria il Garante, o un funzionario da lui delegato, ha facolta' di convocare i soggetti direttamente interessati, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla situazione da esaminare. Tale convocazione puo' aver luogo anche prima dell'avvio del procedimento ove si ravvisi l'opportunita' di acquisire in via preliminare elementi conoscitivi.
3.In ogni caso i titolari o legali rappresentanti delle imprese e degli enti hanno facolta' di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nonche' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria.
4.Il settore procedente puo', in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e puo' disporre la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
5.Le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria sono tutelati dal segreto d'ufficio.
TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo I GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI
Art. 27
Gestione dei fondi
1.Alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante si provvede mediante apertura di contabilita' speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Ufficio.
2.La contabilita' speciale e' alimentata mediante mandati tratti sul fondo stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, commutabili in quietanza di entrata della stessa contabilita' speciale.
3.Nei limiti del singolo stanziamento il Garante provvede mediante proprie determinazioni alla gestione delle spese.
4.I pagamenti sulla contabilita' speciale sono disposti dal Garante o, per sua delega, dal segretario generale.
5.Le somme versate sulla contabilita' speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio, potranno essere trattenute per effettuare i pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto fino al 31 dicembre successivo.
TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo II CONTRATTI E SPESE VARIE
Art. 28
Ordinazione delle spese
1.Le spese per le forniture di beni e servizi sono ordinate dal Garante.
Art. 29
Competenza alla firma
1.I contratti devono essere firmati dal Garante.
Art. 30
Spese per i servizi in economia
1.Per le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai vari servizi dell'economato, il Garante puo' autorizzare l'economo- consegnatario ed effettuare erogazioni di importo non superiore a lire cinque milioni per singola spesa, ai migliori prezzi correnti.
Art. 31
C a u z i o n e
Gli assuntori e fornitori debbono prestare, se richiesta, adeguata cauzione.
Art. 32
Spese casuali e di rappresentanza
1.Il Garante puo' autorizzare, nei limiti del relativo stanziamento, l'erogazione di spese casuali e di rappresentanza leg- ate ai fini istituzionali, le quali devono essere documentate.
TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo III SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Art. 33
Settore dell'amministrazione e della contabilita'
TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo IV SERVIZI DI CASSA E DI ECONOMATO
Art. 34
Servizio di cassa interno
1.Il Garante puo' autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere e' conferito, su proposta del segretario generale, ad un dipendente per un periodo non superiore a due anni ed e' rinnovabile per due volte.
2.Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del settore dell'amministrazione e della contabilita', puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Garante, di un fondo non superiore a lire dieci milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale fondo si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, ciasuna d'importo non superiore a lire un milione.
3.Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennita' di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale.
4.Nessun pagamento puo' essere eseguito con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del settore dell'amministrazione e della contabilita'.
Art. 35
Responsabilita' del cassiere
1.Il cassiere e' responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarita' delle relative determinazioni di pagamento. Egli e' altresi' responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.
Art. 36
Scritture contabili
2.Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di vaore che non siano di pertinenza degli uffici.
Art. 37
Situazione di cassa
1.Il cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia al settore dell'amministrazione e della contabilita'.
Art. 38
Manutenzione dei beni
1.L'economo-consegnatario provvede alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.
Art. 39
Elenco indicativo delle spese
2.Per le spese predette non e' richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato.
TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo V TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 40
Retribuzione del Garante
1.Al Garante, equiparato al giudice costituzionale, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, da liquidare a carico dell'unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dell'ufficio.
Nota all'art. 40: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 223/1990: "5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale".
Art. 41
Indennita' di funzione
1.Al personale addetto all'ufficio ai sensi dell'articolo 3 spetta l'indennita' di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058.
Nota all'art. 41: - Si riporta il testo del comma primo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1058/1981 (Norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'ufficio del Garante della attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria): "Art. 2. - A ciascuna unita' di personale collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 8 agosto 1981, n. 416, compete una indennita' di funzione non pensionabile pari al 50 per cento della retribuzione in godimento, con esclusione della indennita' integrativa speciale".
Art. 41-bis
(( (Buoni pasto) ))
((
1.Nei confronti del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante, appartenente ad amministrazioni nei cui ordinamenti sia prevista l'attribuzione di buoni pasto, l'Ufficio del Garante, ove ne sia richiesto dalle amministrazioni di provenienza, obbligate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, puo', su conforme determinazione del Garante, curare la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1997.
2.Con propria determinazione, il Garante puo' estendere, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997, e con oneri a carico degli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione dei buoni pasto al personale non contemplato nel comma 1, con esclusione di quello di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conformita' alla disciplina prevista per il personale del comparto Ministeri e per la relativa durata.
))
Art. 42
Lavoro straordinario
1.I dipendenti sono tenuti a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro quando le esigenze di servizio lo richiedano.
2.E' stabilito il limite di duecento ore all'anno per prestazioni oltre l'orario normale, da rendere con le modalita' stabilite dal Garante, su proposta del segretario generale.
3.Il personale addetto allo svolgimento di particolari mansioni o assegnato a particolari uffici, in considerazione delle esigenze di servizio connesse con l'espletamento delle attivita' di istituto, con motivata determinazione del Garante, puo' essere autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario oltre il predetto limite e comunque non oltre le sessanta ore mensili.
4.La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le prestazioni di lavoro straordinario derivanti dalla partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro.
Art. 43
Consulenti dell'ufficio
1.I consulenti di cui all'art. 6, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza, nonche' fra liberi professionisti od esperti dei settori dell'informazione.
2.Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni e' corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni.
3.Ai liberi professionisti, agli esperti o alle societa' di consulenti il compenso e' corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di incarico.
Nota all'art. 43: - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 della legge n. 223/1990: "9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti".
TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 44
Soppressione dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria
1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. E' altresi' soppresso con la medesima decorrenza l'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.
2.I dipendenti in servizio presso il cessato Ufficio permangono ad ugual titolo, in costanza del loro assenso e salva contraria determinazione del Garante, alle dipendenze del nuovo ufficio.
3.Sono soppresse le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, 17 novembre 1988, n. 519, e 7 agosto 1990, n. 254, salvo quelle richiamate nel presente regolamento.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 60
Note all'art. 44: - Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 6 della legge n. 223/1990: "12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale e' soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416". - Si riporta il testo dei commi quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'art. 8 della legge n. 416/1981: "Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' oggetto a controllo della Corte dei conti. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti".
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