LEGGE 22 luglio 1991, n. 221

Type Legge
Publication 1991-07-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26/7/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

AVVERTENZA: Il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 26.

Art. 2

1.Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI _

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1991, N. 164. All'art. 1, comma 1: al capoverso 1, le parole: "degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialita'" sono sostituite dalle seguenti: "degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione"; al capoverso 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed e' contestualmente trasmesso alle Camere"; al terzo periodo, le parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento"; al capoverso 3, primo periodo, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a diciotto mesi"; al secondo periodo, le parole: "ed e' comunicato immediatamente al Parlamento" sono soppresse; al capoverso 4, secondo periodo, le parole: "e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza" sono sostituite dalle seguenti: ", in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza"; al capoverso 5, primo periodo, le parole: "puo' sospendere" sono sostituite dalla seguente: "sospende"; al secondo periodo, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto"; al capoverso 7, le parole: "municipalizzate comunali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "speciali dei comuni e delle prov- ince".

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