LEGGE 23 luglio 1991, n. 233
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete
1.Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare è determinato dall'articolo 4, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui agli articoli seguenti.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge della regione Veneto n. 63/1979 reca: "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete 'I.R.V.V.'".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.