LEGGE 30 luglio 1991, n. 239
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente: "Art. 39 (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). - 1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il R.D. n. 577/1928 reca: "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione".
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