DECRETO 6 ottobre 1990, n. 460

Type Decreto
Publication 1990-10-06
Ultimo aggiornamento 1991-08-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22/8/1991

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 5 della stessa legge che definisce le attribuzioni statali in materia di difesa del suolo, fissando, tra l'altro, le competenze del Ministro dei lavori pubblici;

Visto l'art. 7 della legge stessa, comma 1, che attribuisce alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici la denominazione di Direzione generale della difesa del suolo e demanda alla stessa direzione le funzioni di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge, oltre a quelle gia' di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 5;

Considerato che il richiamato art. 7, comma 3, stabilisce che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, si provveda alla organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo, in modo da dotarla delle strutture tecniche, degli stumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il piu' efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale della difesa del suolo;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1985, n. 16415, con il quale si e' provveduto alla ricognizione degli uffici del Ministero dei lavori pubblici costituiti a livello dirigenziale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 21 febbraio 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Vista

la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 185 del 3 agosto 1990; Decreta:

Art. 1

Attribuzioni della Direzione generale della difesa del suolo

1.Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la Direzione generale della difesa del suolo esercita, oltre alle attribuzioni di competenza della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, le funzioni di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo, nonche' quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 5 della stessa legge.

2.Alla Direzione generale della difesa del suolo e' preposto un dirigente generale con funzioni di direttore generale coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vice direttore generale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1: - Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente: "Art. 7 (Direzione generale della difesa del suolo). - 1. La Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle gia' di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5". - Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 183/1989 prevede quanto segue: "Art. 5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente). - 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilita' del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze. 2. Il Ministro dei lavori pubblici:. a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero; c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali; d) provvede in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonche' alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza; e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente. 3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h).".

Art. 2

Organizzazione della Direzione generale

1.L'organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo si articola nei seguenti uffici e servizi: ufficio territoriale area A; ufficio territoriale area B; ufficio territoriale area C; ufficio territoriale area D; ufficio territoriale area E; ufficio informativo; ufficio piani e programmi; ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo; ufficio segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo; ufficio per i servizi generali di direzione.

Art. 3

Aree di competenza degli uffici territoriali

1.L'ufficio territoriale area A esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area A, comprendente i bacini del Veneto; Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, esclusi i bacini afferenti al Po.

2.L'ufficio territoriale area B esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area B, comprendente i bacini del Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; ed i bacini afferenti al Po della Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige.

3.L'ufficio territoriale area C esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area C, comprendente i bacini della Toscana, esclusi quelli afferenti al Tevere; Umbria, limitatamente alla parte afferente al bacino dell'Arno; Emilia-Romagna esclusi i bacini afferenti al Po; Marche, esclusi i bacini afferenti al Tevere; Liguria esclusi i bacini afferenti al Po; isole dell'arcipelago Toscano e Sardegna.

4.L'ufficio territoriale area D esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area D, comprendente i bacini del Lazio e Abruzzo esclusi i bacini afferenti al Liri; Umbria, esclusi i bacini afferenti all'Arno; Molise relativamente ai bacini del Sangro e del Trigno, isole del Lazio e Sicilia.

5.L'ufficio territoriale area E esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area E, comprendente i bacini della Campania; Puglia; Calabria; Basilicata; Molise, esclusi i bacini del Sangro e Trigno; isole della Campania.

Art. 4

Funzioni e articolazione dell'ufficio territoriale

1.L'ufficio territoriale esercita le funzioni di competenza della Direzione generale riferibili agli ambiti territoriali individuati nell'art. 3; promuove e cura i rapporti, per la Direzione, con le autorita' competenti nell'area territoriale ad esso affidata; rappresenta inoltre la Direzione stessa nei consessi istituzionali, localmente competenti, a cui la direzione partecipa. Svolge le funzioni e le attivita' relative sia all'attuazione della legge n. 183/1989 sia alle competenze in precedenza attribuite alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici riferibili all'ambito territoriale ad esso assegnato.

3.L'ufficio territoriale esercita altresi' le funzioni in precedenza svolte dalla Direzione delle acque e degli impianti elettrici relativamente all'area di competenza e, in particolare, quelle concernenti: vigilanza su enti pubblici e consorzi, sdemanializzazione relitti d'alveo e pertinenze idrauliche, dichiarazioni di pubblicita' delle acque, elenchi delle acque pubbliche, concessioni di derivazioni di acque pubbliche, concessione contributi per dighe di ritenuta, gestione sovraccanoni concessioni per impianti idroelettrici, varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, autorizzazioni di elettrodotti, istruttorie per il finanziamento di acquedotti, istruttorie e pareri per l'esecuzione delle opere di competenza e per incarichi di studi, ricerche e progettazioni; predisposizione di elementi istruttori per il contenzioso relativo a provvedimenti attinenti all'area territoriale di competenza; predisposizione di elementi di risposta relativi ad interrogazioni parlamentari nelle questioni di competenza.

4.Agli uffici territoriali A, B e C e' preposto un funzionario con la qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico. Agli uffici territoriali D ed E e' preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo.

5.L'ufficio territoriale si articola nelle seguenti unita': unita' tecnica; unita' amministrativa; unita' informatica.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 6, comma 7, lettere d ) ed e), della legge n. 183/1989 e' il seguente: "Art. 6 (Comitato nazionale per la difesa del suolo). (Omissis). 7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attivita' ed alle finalita' della presente legge, ed ogni qualvolta ne e' richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare: (Omissis); d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino; e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale". - Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettere d ) ed e), della legge n. 183/1989, si vedano le note all'art. 1.

Art. 5

Funzioni e articolazione dell'ufficio piani e programmi

1.L'ufficio piani e programmi esercita le funzioni di competenza della Direzione generale connesse con l'adempimento dei compiti di pianificazione e programmazione su scala nazionale. Attende alla verifica di coerenza e di compatibilita' delle determinazioni assunte dagli organi di bacino in materia di pianificazione e programmazione con i criteri e gli indirizzi generali fissati a livello centrale con riferimento, tra l'altro, alle esigenze di coordinamento previste dall'art. 5, comma 2, lettera e), della legge n. 183/1989. Esercita compiti di supporto del direttore generale nelle attivita' da svolgere di concerto con le altre amministrazioni centrali.

3.L'ufficio piani e programmi esercita altresi' le funzioni in precedenza svolte dalla Direzione delle acque e degli impianti elettrici e, in particolare, quelle relative a: istruttoria ai fini dell'emanazione di direttive generali per la programmazione delle opere e delle attivita' di competenza del Ministero dei lavori pubblici e la predisposizione dei relativi schemi di programmi; supporto e coordinamento istruttorio per la predisposizione di criteri ed indirizzi generali ai fini dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti; supporto e coordinamento delle attivita' di competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

4.All'ufficio piani e programmi e' preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico.

5.L'ufficio piani e programmi si articola nelle seguenti unita': unita' tecnica; unita' amministrativa; unita' informatica.

Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera e), della legge n. 183/1989, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 6, settimo comma, lettere d ) ed e), della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 4. - Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 1. - Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 183/1989 cosi' recita: "Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto: a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione; b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale; c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3; e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi; f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge. 2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali ed ambientali. 3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti. 4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". - Il testo dell'art. 30 della legge n. 183/1989 e' il seguente: "Art. 30 (Bacino regionale pilota). - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, gia' con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalita' di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, e' inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalita' della presente legge. 2. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 for- mula le opportune direttive per l'attuazione delle finalita, di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalita' della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attivita', sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Coordinamento dei Ministri di cui all'articolo 4. 3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, e' ripartita dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31". - Il D.P.R. n. 236/1988 attua la direttiva CEE n. 80/788 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 6

Funzioni e articolazione dell'ufficio studi affari generali e coordinamento legislativo

1.L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo esercita la funzione di supporto dell'attivita' della Direzione sugli aspetti di carattere normativo; svolge attivita' istruttoria e di supporto normativo del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989 svolge le necessarie istruttorie ai fini della predisposizione dello schema del regolamento di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 183/1989; cura la trattazione del contenzioso della Direzione generale sulla base degli elementi istruttori predisposti dagli uffici territoriali. Svolge l'attivita' di ricerca e di proposizione legislativa, coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi. Coordina e redige la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 183/1989. Esercita funzioni di coordinamento delle attivita' di documentazione e di informazione.

3.L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo svolge, inoltre, le funzioni attribuite alla Direzione generale ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 1986, n. 260/50/7, e del decreto ministeriale 28 settembre 1989, n. 481, concernenti l'attuazione della normativa speciale per la salvaguardia di Venezia.

4.All'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo e' preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo.

5.L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo si articola nelle seguenti unita': unita' amministrativa; unita' informatica.

Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 5. - Il testo del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 183/1989, e' il seguente: "6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle prorie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9". - Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 1. - I decreti ministeriali 25 maggio 1986, n. 260/50/7 e 28 settembre 1989, n. 481, concernono la regolamentazione di aspetti organizzativi interni al Ministero dei lavori pubblici in materia di attuazione della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".

Art. 7

Funzioni ufficio informativo

2.All'ufficio informativo e' preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico.

Art. 8

Funzioni e articolazione dell'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo

2.Attende alla gestione contabile dei capitoli di spesa attinenti al funzionamento dello stesso Comitato e della Direzione generale della difesa del suolo, curando la predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi. Svolge attivita' amministrativa- contabile per l'espletamento delle pratiche di ragioneria, contabilita' ed economato, connesse alla funzionalita' operativa del Comitato e della Direzione generale. Assicura altresi' la funzione di segreteria operativa del Comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183/1989, per quanto di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

3.All'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo e' preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo che svolge altresi' le funzioni di segretario del Comitato nazionale della difesa del suolo.

4.L'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo si articola nelle seguenti unita': unita' affari generali; unita' gestioni contabili e di ragioneria; unita' informatica.

Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 5.

Art. 9

Articolazione e funzione dei servizi generali di direzione

1.L'ufficio per i servizi generali di direzione esercita funzione di supporto diretto dell'attivita' del direttore generale. E' diretto da un funzionario di livello non inferiore all'ottavo.

2.L'ufficio per i servizi generali di direzione e' articolato in tre sezioni: segreteria generale; ragioneria; archivio generale.

3.La sezione di segreteria generale ha il compito della ricezione, dello smistamento e dell'inoltro ai singoli uffici competenti dei documenti e della corrispondenza in arrivo alla direzione. Cura la gestione degli atti relativi alla amministrazione del personale in servizio presso la direzione.

4.La sezione di ragioneria ha il compito di predisporre tutti i documenti contabili (bilanci consuntivi, preventivi, rendiconti per capitoli, ecc.) relativi all'attivita' di competenza della direzione e di mantenere le relazioni con la ragioneria del Ministero ai fini di tutti gli adempimenti necessari. La sezione di ragioneria produce, inoltre, quadri consuntivi mirati alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi avviati da altri enti competenti in materia di difesa del suolo, anche ai fini di ottimizzare in collaborazione con l'ufficio piani e programmi il perseguimento degli obiettivi generali connessi all'attuazione della legge. Collabora con l'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo ai fini della predisposizione delle relazioni tecniche previste dall'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67, di accompagnamento agli schemi di disegno di legge.

5.Alla sezione di segreteria generale ed alla sezione di ragioneria sono rispettivamente preposti due funzionari di livello non inferiore al settimo.

6.La sezione di archivio generale svolge l'attivita' di raccolta e di conservazione della corrispondenza e della documentazione in entrata e in uscita dagli uffici della Direzione. L'archivio della Direzione e' organizzato in modo tale da consentire la reciproca consultazione degli atti di competenza dei diversi uffici. All'unita' di archivio generale e' preposto un funzionario di settimo livello.

Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 2 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilita' dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. E' inoltre esclusa l'utilizzazione della facolta' prevista dal sesto e settimo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potra' essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si puo' fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilita' esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge; d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1. 2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare. 4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni leg- islative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. 5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, puo' disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie, extra- tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne da' notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

Art. 10

Conferenze e riunioni periodiche dei dirigenti

Al fine di garantire il coordinato esercizio delle fuzioni che non siano di esclusiva competenza di un singolo ufficio, la Direzione operera' tramite conferenze e riunioni periodiche dei dirigenti responsabili dei vari uffici, convocate e presiedute dal direttore generale.

Art. 11

Adattamenti organizzativi

Con procedura identica a quella di approvazione del presente decreto si provvede alle modifiche ed agli adattamenti da apportare alla struttura e alle attribuzioni degli uffici, necessari per adeguare lo schema organizzativo adottato alle effettive esigenze funzionali della Direzione che si manifestino nel corso dell'attivita' operativa della Direzione stessa.

Art. 12

Utilizzazione di strutture esterne e gruppi di lavoro

2.Per la elaborazione di proposte connesse all'espletamento di compiti determinati, il direttore generale della difesa del suolo puo' procedere alla costituzione di gruppi di lavoro composti anche da funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, previo assenso delle stesse, ed integrati da esperti qualificati nelle materie da trattare.

Nota all'art. 12: - Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 183/1989 e' il seguente: "Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali e' assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. 2. I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che gia' operano nel settore, nonche' quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' di bacino di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno. 4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual'e' definita all'art. 2; b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5; c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca. 5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali. 6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati. 7. Ai servizi nazionali e' preposto un consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. 8. Il consiglio dei direttori: a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attivita' svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonche' agli organismi indicati al precedente comma 7; b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando: a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale di ogni singolo servizio; b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma, 4, tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali; c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo servizio, e sul livello professionale delle mansioni da svolgere; d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli; e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza; f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico. 10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici. 11. I direttori dei servizi tecnici nazionali e mareografico, sismico, dighe, geologico, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresi' le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio.

Art. 13

Oneri finanziari - Gestione dei capitoli di spesa

1.Agli oneri finanziari derivanti dalle esigenze in termini di organico indicate nel successivo art. 14 si fa fronte con apposita dotazione del capitolo di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativo alle spese a carattere obbligatorio per stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale e, inoltre, nei modi indicati agli articoli 24 e 33 della legge n. 183/1989. Agli oneri finanziari derivanti dalle esigenze organizzative della Direzione necessari, tra l'altro, al funzionamento del Comitato nazionale della difesa del suolo, ivi compresi: le spese occorrenti per l'acquisto di attrezzature tecniche: quelle relative alla formazione e all'aggiornamento del personale, alla realizzazione del sistema informativo, allo svolgimento di studi e ricerche ed alle partecipazioni convegni e mostre si fa fronte ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), e dell'art. 7, comma 3, della legge n. 183/1989 mediante istituzione di uno o piu' capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2.In via transitoria e, comunque, fino all'istituzione dei capitoli di bilancio sopracitati, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, sulla base delle proposte formulate dalla Direzione generale della difesa del suolo, le somme da riservare per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento di cui al comma 1 a valere sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

3.La Direzione generale della difesa del suolo attende direttamente alla gestione dei capitoli di spesa attinenti alle proprie competenze e alla predisposizione dei relativi atti amministrativi, inclusi quelli attinenti all'utilizzo delle somme riservate ai sensi del comma 2.

Note all'art. 13: - Il testo degli articoli 24 e 33 della legge n. 183/1989 e' il seguente: "Art. 24 (Personale). - 1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici. 2. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformita' alle previsioni di spesa indicate nel presente comma". "Art. 33 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il l989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro pcr il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Ristrutturazione della amministrazione finanziaria' e rel- ative proiezioni per gli anni successivi. 2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge e' autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento 'Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno'; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno' e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno', e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 1. __ Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge n. 183/1989 e' il seguente: "3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessarie, tra l'altro, a garantire il piu' efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale per la difesa del suolo".

Art. 14

Dotazioni organiche della Direzione generale della difesa del suolo

2.I dirigenti superiori sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni: vice direttore generale; consigliere ministeriale aggiunto con compiti di coordinamento dei rapporti con le altre amministrazioni; consigliere ministeriale aggiunto con compiti di coordinamento degli uffici con competenze territoriali nei confronti degli uffici con competenza di supporto giuridico, tecnico e amministrativo ai fini dell'unita' d'azione ed indirizzo. Inoltre i dirigenti superiori espletano compiti di studio e di ricerca su specifiche questioni attinenti la materia della difesa del suolo, non ricomprese nelle attribuzioni di cui ai precedenti articoli.

3.I dirigenti sono assegnati agli uffici di cui al comma 1 conformemente al disposto di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4.Il personale non dirigente necessario per l'espletamento dei compiti della Direzione generale e' provvisoriamente individuato nella tabella A allegata al presente decreto, in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici in conformita' di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183/1989.

Il Ministro: PRANDINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1991

Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 321

Note all'art. 14: - Il D.M. 26 settembre 1985, n. 16415, individua le unita' organiche e gli uffici cui e' preposto un dirigente, nei limiti dei posti di funzione dirigenziale attribuiti allo stesso dicastero ai sensi del D.P.R. n. 748/1972, e successive modifiche ed integrazioni. - La tabella X, quadri A e B, dell'allegato II al D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) fissa i posti di qualifica e di funzione dei dirigenti amministrativi e tecnici del Ministero dei lavori pubblici. Detti posti sono stati successivamente incrementati con D.P.R. n. 1186/1973 e dalle leggi n. 457/1978 e n. 46/1986. - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 748/1978 e' il seguente: "Art. 15. - La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi. Il passaggio da una funzione ad un altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di un altro analogo, e' disposto con le stesse modalita'. Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo". - Per il testo dell'art. 24 della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 13.

Tabella A

TABELLA A Dirigenti: Dirigente generale "C" . . . . . . . . . . . 1 Dirigenti superiori . . . . . . . . . . . . 3 Primi dirigenti . . . . . . . . . . . . . . 9 ___ 13 13 Personale: Funzionario amm.vo . . . . . . . . . . liv. 8 8 Funzionario amm.vo contab. . . . . . . liv. 8 2 Collaboratore amm.vo . . . . . . . . . liv. 7 21 Ingegnere direttore . . . . . . . . . liv. 8 8 Capo tecnico . . . . . . . . . . . . . liv. 7 12 ___ 51 51 Analista sistemi . . . . . . . . . . . liv. 8 2 Analista procedure . . . . . . . . . . liv. 8 2 Programmatore sistema . . . . . . . . liv. 7 3 Programmatore . . . . . . . . . . . . liv. 6 8 Consollista . . . . . . . . . . . . . liv. 6 8 Addetto terminali . . . . . . . . . . liv. 5 8 ___ 31 31 Collaboratore econom. fin. . . . . . . liv. 7 7 Assistente amm.vo . . . . . . . . . . . liv. 6 20 Assistente tecnico . . . . . . . . . . liv. 6 20 ___ 47 47 Assistente telecomunic. . . . . . . . . liv. 6 5 Operatore amm.vo . . . . . . . . . . . liv. 5 5 Dattilografi . . . . . . . . . . . . . liv. 5 10 Addetti serv. vigilanza . . . . . . . . liv. 5 4 Addetto serv. anticamera . . . . . . . liv. 3 4 ___ 28 28 ___ 170

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