DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1991, n. 241

Type DPR
Publication 1991-07-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 6/8/1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1989 di attuazione, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, recante soppressione dei ruoli speciali;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 luglio 1988 e in data 12 dicembre 1990 con i quali sono state rideterminate le competenze degli uffici a livello dirigenziale della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))

Art. 4

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))

Art. 5

Segreteria tecnico-operativa

1.Presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita una "segreteria tecnico-operativa" con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza.

2.La segreteria di cui al comma 1 e' costituita da dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile. I relativi incarichi quinquennali sono conferiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

3.La segreteria di cui al presente articolo opera secondo le disposizioni del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base; il responsabile della segreteria ne cura l'organizzazione e ne dirige l'attivita'.

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CARLI, Ministro del tesoro

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1991

Registro n. 14 Industria, foglio n. 172

Allegato 1

ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 2, comma 1) Livello di Posti di Posti di funzione Qualifica qualifica Funzione funzione (Omissis). Quadro C - DIRIGENTI PER I SERVIZI DELL'ENERGIA D Dirigente 6 Vice direttore generale 1 superiore Capo servizio 4 Consigliere ministeriale aggiunto 1 E Primo dirigente 18 Direttore di divisione 14 -- Vice consigliere ministeriale 4 24

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