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LEGGE 6 agosto 1991, n. 244

Current text a fecha 1991-08-06

Entrata in vigore della legge: 7/8/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23, e 27 marzo 1991, n. 100.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MISASI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1991, N. 172. All'articolo 1, al comma 8, le parole: "e' ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato fino al 31 ottobre 1992". Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica. 2. Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, ai fini dell'attivazione, per i predetti posti, delle procedure concorsuali di cui al comma 1, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attivita' che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 e' valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli. 4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, relativo al requisito del servizio, e dal comma 2 dello stesso articolo 11, relativo al requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico e ai posti di insegnamento istituiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonche', per la determinazione dei posti da assegnare ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989. 5. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 357 del 1989, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico- pratico. Art. 1- ter. - 1. E' abrogato l'articolo 13- bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202".