DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1991, n. 254
Art. 39
Assicurazione
1.Sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni connessi con la loro attivita', dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente i responsabili degli uffici provinciali di censimento ed i loro collaboratori, che svolgano attivita' ispettiva, i rilevatori ed i coordinatori. Tale assicurazione e' stipulata a cura dell'ISTAT alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'Istituto. Per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni il massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato con qualifica equivalente a quella rivestita dal personale anzidetto. Per i rilevatori non dipendenti dalla pubblica amministrazione il massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla sesta qualifica funzionale.
2.Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.
3.La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal comma 1 grava sui fondi di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 11.
Nota all'art. 39: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 11/1991 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 446.200 milioni, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 3. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992".
Art. 40
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
SCOTTI, Ministro dell'interno
CARLI, Ministro del tesoro
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programma- zione economica
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 61
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
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Normattiva
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