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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1991, n. 254

Current text a fecha 1991-08-13

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 11, recante finanziamento del 13› censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7› censimento generale dell'industria e dei servizi;

Visto l'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visti l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I DATE DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Art. 1

Date di rilevazione

1.Il 13› censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni ed il 7› censimento generale dell'industria e dei servizi hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 20 e lunedi' 21 ottobre 1991.

2.Il censimento della popolazione e' riferito alla mezzanotte tra il 19 e il 20 ottobre 1991, il censimento delle abitazioni al giorno 20 ottobre 1991 ed il censimento dell'industria e dei servizi al giorno 21 ottobre 1991. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi, i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 11/1991 reca: "Finanziamento del 13› censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7› censimento generale dell'industria e dei servizi". - Il testo dell'art. 89 del D.P.R. n. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e' il seguente: "Art. 89 (Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano). - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lungua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo". - Il D.lgs. n. 322/1989 reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica". - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) e' il seguente: "Art. 10. - Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma successivo, sono delegate alle provincie di Trento e di Bolzano le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628. Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con legge provinciale per provvedere alle attivita' statistiche di competenza delle province; degli uffici stessi l'ISTAT si avvale per l'esecuzione delle proprie rilevazioni rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali. Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformita' alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica. Gli uffici di cui al comma precedente devono essere riorganizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti rispetto agli organi provinciali. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118. L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso. Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento fino all'inquadramento nel ruolo provinciale. Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime". - Il D.P.R. n. 228/1981 reca: "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati". - Il testo degli articoli 12 e 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nella materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza, in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, ento un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da legge che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome". "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinando le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 2

Campo di osservazione del censimento della popolazione

2.La popolazione residente censita e' considerata popolazione legale.

3.La popolazione residente di ciascun comune e' costituita dalle persone che, alla data del censimento, hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, anche se temporaneamente assenti dal comune per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4.La popolazione presente di ciascun comune e' costituita dalle persone presenti nel comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altro comune o all'estero.

5.Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie anagrafiche e di stato civile, il grado di istruzione, le notizie professionali ed altre notizie di carattere socio-economico.

6.Per le persone temporaneamente presenti nel comune, ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva notizie anagrafiche e di stato civile ed il luogo di residenza. Per gli stranieri non residenti in Italia, il censimento rileva anche talune notizie di carattere socio-economico.

Note all'art. 2: - La legge n. 1228/1954 reca: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente". - Il D.P.R. n. 223/1989 reca: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

Art. 3

Campo di osservazione del censimento delle abitazioni

1.Il censimento delle abitazioni rileva in ciascun comune le abitazioni, occupate e non occupate, ed i relativi dati concernenti la specie, alcune caratteristiche del fabbricato cui appartengono, tra cui l'anno di costruzione, la natura giuridica del soggetto proprietario, il titolo di godimento, l'anno di eventuale ristrutturazione dell'alloggio, il numero delle stanze, la superficie totale, ed alcuni servizi installati.

2.Il censimento delle abitazioni rileva, altresi', gli altri tipi di alloggio occupati alla data del censimento da persone ivi residenti (magazzino, baracca, roulotte, ecc.).

Art. 4

Campo di osservazione del censimento dell'industria e dei servizi Imprese e relative unita' locali

2.Per le imprese il censimento rileva l'attivita' esercitata, la forma giuridica, le unita' locali da esse gestite, il numero degli addetti, l'utilizzo di attrezzature informatiche e di beni capitali in leasing, nonche' alcune notizie per l'artigianato.

3.Per le unita' locali delle imprese, il censimento rileva l'attivita' esercitata, la superficie, il numero ed alcune caratteristiche degli addetti, le ore di lavoro, i mezzi di trasporto e alcune informazioni sull'ambiente.

4.Per le imprese appartenenti al settore dell'industria, con 10 o piu' addetti, e per quelle del settore dei servizi, con 6 o piu' addetti, il censimento rileva, distintamente per le unita' locali da esse gestite, ulteriori notizie tra le quali la ripartizione funzionale degli addetti, le attivita' terziarie svolte, le tecnologie utilizzate, le fonti energetiche e alcune notizie relative all'ambiente.

Art. 5

Campo di osservazione del censimento dell'industria e dei servizi Amministrazioni pubbliche e istituzioni sociali e relative unita' locali

1.Il censimento dell'industria e dei servizi rileva, in ciascun comune la consistenza numerica e alcune caratteristiche fondamentali delle istituzioni dell'amministrazione pubblica e delle istituzioni sociali private.

2.Per le istituzioni dell'amministrazione pubblica e per le istituzioni sociali private il censimento rileva l'attivita' esercitata, la forma istituzionale, le unita' locali da esse gestite, il numero degli addetti, l'utilizzo di attrezzature informatiche e di beni capitali in leasing.

3.Per le unita' locli delle istituzioni, il censimento rileva l'attivita' esercitata, la superficie, il numero ed alcune caratteristiche degli addetti, i mezzi di trasporto, informazioni sull'ambiente, nonche' alcune modalita' di erogazione dei servizi e le tecnologie utilizzate.

Capo II UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 6

Unita' di rilevazione del censimento della popolazione

2.Per famiglia s'intende la famiglia anagrafica prevista dall'art. 4 del regolamento anagrafico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica prevista dall'art. 5 del regolamento stesso.

Note all'art. 6: - Il testo degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 223/1989 e' il seguente: "Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona. Art. 5 (Convivenza anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se stanti. 3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica".

Art. 7

Unita' di rilevazione del censimento delle abitazioni

2.Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.

Art. 8

Unita' di rilevazione del censimento dell'industria e dei servizi

2.Per impresa s'intende l'organizzazione di una attivita' economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.

3.Per istituzione dell'amministrazine pubblica si intende una unita' che ha un proprio bilancio e una autonoma di decisione, la cui funzione principale e' quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita ed e' finanziata prevalentemente mediante prelevamenti obbligatori effettuati presso tutte le unita' istituzionali dell'economia. Per istituzione sociale privata s'intende una unita' che ha un proprio bilancio e una autonomia di decisione, la cui funzione principale e' quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita ed e' finanziata prevalentemente mediante versamenti volontari delle famiglie e/o dei soggetti che si sono organizzati per la gestione di un interesse comune.

4.Per unita' locale si intende il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, scuola, ospedale, esattoria ecc.), in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresi' unita' locali, sempreche' fisicamente o funzionalmente distinte da altra unita' locale gia' menzionata, anche la sede d'impresa, nonche' gli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.

Art. 9

Questionari dei censimenti

1.Le notizie che formano oggetto del censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del censimento generale dell'industria e dei servizi sono raccolte con appositi questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP.1(foglio di famiglia), CP.2(foglio di convivenza), CP.3(foglio individuale per straniero non residente in Italia) ed ai modelli CIS.1(questionario generale), CIS.2(questionario per il commercio ambulante), CIS.3 e CIS.4 (questionari settoriali per l'industria e per i servizi), allegati al presente decreto.

2.Nella provincia autonoma di Bolzano il censimento viene effettuato anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 752/1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 18. - La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante. Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso. La dichiarazione di cui al primo comma puo' essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalita' di cui all'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15: a) dal cittadino o dal legale rappresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazioni censuaria non abbia reso la dichiarazione perche' temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro se mesi dal rientro in provincia; b) dal cittadino dal legale rappresentante che non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia; c) dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore eta' o riacquista ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera b). In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore eta'. Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici. La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validita' fino a quando non sara' sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento. I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, qualora non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli minori, possono astenersi del rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facolta' puo' essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera a) (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera b) (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalita' ivi previste. Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalita' di cui al citato art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, riscontrati in sede di revisione, non si fa luogo a rettifica di ufficio ma si procede all'acquisizione di una nuova dichiarazione con le stesse modalita' delle operazioni di censimento. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento ispezioni sullo svolgimento delle operazioni di censimento e di segnalare al commissario del Governo irregolarita', comunque rilevate. Il commissario del Governo, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti necessari. I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al presidente della giunta provinciale e al comune competente. La giunta provinciale ha facolta' di proporre ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste a tutela della liberta' e della segretezza della dichiarazione di cui al primo comma. I dati del censimento relativo alla consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della partecipazione agli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e ai concorsi previsti dal presente decreto, il cittadino non residente in provincia di Bolzano, rende la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia stessa dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

Capo III ORGANI DEL CENSIMENTO

Art. 10

Istituto nazionale di statistica

1.L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche attraverso i propri uffici regionali, impartisce a tutti gli organi previsti dal presente capo le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintendente, anche mediante gli interventi di propri funzionari, a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento dei censimenti stessi.

2.Per l'esecuzione l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e puo' richiedere la collaborazione degli altri uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN) previsti dal citato art. 2, nonche' delle amministrazioni da cui dipendono detti uffici e di ogni altro ente ed organismo pubblico.

3.In caso di inadempienze, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, tali da impedire lo svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potra' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni, disponendo che esse siano svolte da personale, anche proprio, appositamente incaricato.

Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 2 del D.lgs. n. 322/1989 e' il seguente: "Art. 2 (Ordinamento del Sistema statistico nazionale). - 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale: a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3; c) gli uffici di statistica delle regioni e delle provincie autonome; d) gli uffici di statistica delle province; e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unita' sanitarie locali; f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni ed enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4; h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 11

Commissione regionale di censimento

1.In ogni regione e' costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonche' di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalita' dei censimenti stessi.

2.La commissione, presieduta da un funzionario dell'istituto nazionale di statistica, e' composta da: un esperto designato dalla regione; un rappresentante del commissario del Governo, ovvero un rappresentante del Governo per la regione Sardegna, un rappresentante del commissario di Stato per la regione Sicilia, un rappresentante del presidente della giunta regionale per la regione Valle d'Aosta; un rappresentante della prefettura del capoluogo della regione; un rappresentante delle province della regione designato dall'Unione province italiane (UPI); un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio; due rappresentanti dei comuni della regione designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); un rappresentante dell'ufficio regionale dell'ISTAT avente sede nella regione; un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative in sede regionale. Un dipendente dell'ufficio regionale dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario.

3.Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e' costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal comma 1. Tale commissione presieduta dal dirigente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma e' composta da: un rappresentante dell'ISTAT; tre esperti designati dalla provincia autonoma; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; un rappresentante del comune capoluogo della provincia; un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma.

Art. 12

Comitato provinciale di censimento

1.In ogni provincia e' costituito, con provvedimento del prefetto, un comitato provinciale di censimento composto da: il prefetto, o un suo rappresentante, che lo presiede; un rappresentante dell'ISTAT; il responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura; il responsabile dell'ufficio di statistica della provincia; il responsabile dell'ufficio provinciale di censimento; il responsabile dell'ufficio comunale del comune capoluogo di provincia. Un dipendente della prefettura svolge le funzioni di segretario.

2.Presso la regione Valle d'Aosta e' costituito, con provvedimento del presidente della giunta, il comitato provinciale di censimento composto da: due rappresentanti della regione tra i quali il responsabile dell'ufficio di statistica; un rappresentante dell'ISTAT; il responsabile dell'ufficio provinciale di censimento; il responsabile dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo. Il comitato e' presieduto da uno dei due rappresentanti della regione designato dal presidente della giunta; un dipendente della regione svolge le funzioni di segretario.

3.Presso le province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni del comitato provinciale di censimento sono svolte dalla commissione prevista dall'art. 11, comma 3. Nell'esercizio di tali funzioni la commissione si riunisce con l'esclusione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Art. 13

Ufficio provinciale di censimento

1.In ogni provincia, le funzioni di ufficio provinciale di censimento sono attribuite all'ufficio di statistica della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, costituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ovvero agli uffici che per legge, ne hanno assunto le funzioni. Il responsabile di ciascuno degli uffici anzidetti, assume le funzioni di responsabile dell'ufficio provinciale di censimento.

3.Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di ispettori provinciali scelti fra i propri funzionari e tra quelli delle camere di commercio, nonche' tra i dipendenti degli uffici di statistica delle prefetture e delle altre amministrazioni ed enti del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Ai suddetti ispettori provinciali e' corrisposto il relativo trattamento di missione, in misura corrispondente alla qualifica posseduta, nei limiti dei fondi a tal fine destinati dall'ISTAT a ciascuno degli uffici stessi.

Art. 14

Ufficio comunale di censimento

1.In ogni comune, le funzioni di ufficio comunale di censimento sono attribuite all'ufficio di statistica del comune costituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nei comuni privi di tale ufficio, il sindaco provvede a costituire, pro tempore e per tutta la durata delle operazioni censuarie, un ufficio di statistica cui attribuire le funzioni di ufficio comunale di censimento.

2.L'ufficio cui attribuire le funzioni di ufficio comunale di censimento e' costituito anche in ciascuno dei comuni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si siano associati ad altri comuni, per l'esercizio delle funzioni statistiche.

3.Nei comuni ove esista, il responsabile dell'ufficio di statistica assume le funzioni di responsabile dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni il sindaco attribuisce la qualifica di responsabile dell'ufficio comunale di censimento ad un dipendente comunale tecnicamente idoneo. In ogni caso il segretario comunale risponde del buon funzionamento dell'ufficio.

Art. 15

Prefetto

1.Il prefetto, ovvero l'organo che per legge ne ha assunto le funzioni, e' responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Art. 16

Sindaco

1.Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, e' responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune ed assicura il regolare svolgimento delle operazioni stesse.

Capo IV OPERAZIONI DEI CENSIMENTI

Art. 17

Pubblicita' dei censimenti

1.La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalita' per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.

2.L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alle rilevazioni censuarie.

3.Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 20, n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

4.Le amministrazioni e gli enti che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalita' dei censimenti e sulla loro importanza, ne informeranno preventivamente l'ISTAT, al fine del necessario coordinamento con la pubblicita' promossa dall'Istituto stesso.

Nota all'art. 17: - Il testo degli articoli 20 e 34 del D.P.R. n. 639/1972, concernente l'importo comunale sulle pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, e' il seguente: "Art. 20 (Esenzioni). - Sono esenti dalla imposta: 1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano, all'attivita' esercitata nei locali stessi, nonche' i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purche' si riferiscano all'attivita' in essi esercitata e non superino nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attivita' esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie in un quarto di metro quadrato, nonche' gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi; 3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto; 4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche; 5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico; 6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi; 7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscano alla attivita' esercitata dall'azienda, nonche' gli avvisi e le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci; 8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonche' delle navi ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 12; 9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; 10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformita' alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e sue successive modificazioni; 11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficienza degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attivita' avente fine di lucro; 12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni, non superino, qualora non stabilite espressamente alle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie". Art. 34 (Esenzioni). - Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni: 1) i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attivita' istituzionale del comune esposti nell'ambito del proprio territorio; 2) i manifesti e gli avvisi delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chimata alle armi ed ai richiami alle armi; 3) i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi; 4) i manifesti e gli avvisi delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza; 5) i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum; 6) ogni altro manifesto od atto delle autorita' la cui affissione sia obbligatoria per legge; 7) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati".

Art. 18

Definizioni delle basi territoriali

1.Il sindaco verifica che i competenti uffici abbiano ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dal capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente il regolamento anagrafico.

2.Il sindaco accerta che, da parte degli uffici interessati, sia stata verificata la corrispondenza dei confini comunali e delle delimitazioni delle localita' abitate, riportati sui supporti cartografici forniti dall'ISTAT, con quelli risultanti dal piano topografico approvato dall'ISTAT stesso in occasione dei censimenti generali del 1981 e debitamente aggiornato secondo quanto disposto dall'art. 39, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

3.Qualora dalle operazioni di verifica di cui al precedente comma 2 risultino delle discordanze, le eventuali modifiche da apportare ai suppporti cartografici forniti dall'ISTAT sono concordate con l'ISTAT stesso.

4.Il sindaco dispone che gli uffici competenti provvedano alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.

5.Le operazioni di cui al presente articolo devono essere ultimate entro il 15 agosto 1991.

Note all'art. 18: - Per il testo del D.P.R. n. 223/1989 v. note all'art. 2. - Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 223/1989 e' il seguente: "Art. 39 (Aggiornamento del piano topografico). - 1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento. 2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili. 3. Nel periodo intercensuario l'istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinche' vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle localita' abitate in base all'intervento sviluppo edilizio. 4. Nello stesso periodo e' fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali".

Art. 19

Rilevatori - Requisiti

1.I rilevatori sono scelti tra le persone indicate all'art. 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in servizio o in quiescenza, che abbiano fatto apposita domanda nei termini e con le modalita' stabiliti dall'ufficio comunale di censimento.

2.Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, salvo il caso di personale dipendente dal comune o da altre amministrazioni ed enti pubblici che, in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore, deve appartenere ad una qualifica non inferiore alla sesta o equiparata ovvero deve essere in possesso di comprovata esperienza censuaria.

3.I rilevatori devono essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale e qualora non siano dipendenti pubblici devono risultare in possesso dei necessari requisiti morali e fisici da attestare secondo le vigenti disposizioni.

Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 11/1991 e' il seguente: "Art. 4. - 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente dal comune stesso, a personale civile di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonche' a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni svolgera' l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario. 2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1".

Art. 20

Rilevatori - Conferimento incarico

1.Il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, accerta che gli aspiranti all'incarico di rilevatore siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'ufficio comunale di censimento puo' far ricorso ad una pre-selezione, secondo criteri e modalita' stabiliti dal comitato provinciale di censimento.

2.Il corso di istruzione di cui al comma 1 riguarda le norme e le modalita' di rilevazione e di compilazione dei questionari di censimento e si conclude con una prova di idoneita' predisposta dall'ISTAT. Alle persone cui e' conferito l'incarico di rilevatore e' corrisposto, per la partecipazione al corso, un compenso forfettario nella misura stabilita dall'ISTAT.

3.Il sindaco, sulla base dei risultati della prova d'idoneita', e su proposta conforme del responsabile dell'ufficio comunale di censimento, conferisce l'incarico di rilevatore agli idonei, nel numero che sara' stabilito, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT, in relazione alle unita' da censire. Costituiscono titoli di preferenza l'appartenenza all'amministrazione comunale o ad altre pubbliche amministrazioni ed il possesso di titoli in materia statistica o di una documentata esperienza in campo statistico.

4.L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I rilevatori, nell'espletare il servizio di raccolta di dati, agiscono in completa autonomia, nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dai competenti organi periferici di censimento e nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 11.

5.Il sindaco, d'intesa con il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico i rilevatori che risultino inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con le persone che abbiano superato la prova di idoneita' di cui al comma 2, ovvero, in caso di impossibilita', con altre persone scelte con le modalita' di cui al presente articolo.

6.Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, comprensivo di un rimborso spese parti al 30%, commisurato al numero e al tipo dei modelli compilati correttamente e alla dislocazione sul territorio delle unita' di rilevazione. Qualora si renda necessaria una maggiorazione del compenso, finalizzata a retribuire il disagio per il raggiungimento delle unita' di rilevazione, tale maggiorazione e' da considerare a titolo di rimborso spese.

Art. 21

Coordinatori - Requisiti

1.I comuni che al 31 dicembre 1990 avevano una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, si avvalgono di coordinatori nella misura non superiore di uno per ogni dieci rilevatori. Nei restanti comuni i compiti indicati nel presente articolo sono svolti dall'ufficio comunale di censimento.

2.Per particolari motivate esigenze connesse al numero dei rilevatori o delle unita' di rilevazione ed alle caratteristiche del territorio, i comuni concorderanno con l'ISTAT eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1.

3.I coordinatori sono scelti tra le persone indicate all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in servizio o in quiescenza, che abbiano fatto apposita domanda nei termini e con le modalita' stabiliti dall'ufficio comunale di censimento.

4.Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, salvo il caso di personale dipendente dal comune o da altre amministrazioni ed enti pubbici che, in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore, deve appartenere ad una qualifica non inferiore alla sesta o equiparata. L'incarico di coordinatore e' incompatibile con l'appartenenza all'ufficio comunale di censimento.

5.I coordinatori devono essere disponibili a svolgere l'incarico presso le varie sedi indicate dal comune e qualora non siano dipendenti pubblici, devono risultare in possesso dei necessari requisiti morali e fisici, da attestare secondo le vigenti disposizioni.

Art. 22

Coordinatori - Conferimento incarico

1.Il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, accerta che gli aspiranti all'incarico siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superiori il fabbisogno previsto, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento puo' far ricorso ad una pre-selezione secondo criteri e modalita' stabiliti dal comitato provinciale di censimento.

2.Il corso di istruzione di cui al comma 1 riguarda l'organizzazione delle operazioni censuarie, con particolare riguardo alla funzione di coordinamento e di assistenza ai rilevatori loro affidati, le norme e le modalita' di rilevazione e di compilazione dei questionari di censimento e si conclude con una prova di idoneita' predisposta dall'ISTAT. Alle persone cui e' conferito l'incarico di coordinatore e' corrisposto, per la partecipazione al corso, un compenso forfettario nella misura stabilita dall'ISTAT.

3.Il sindaco, sulla base dei risultati della prova d'idoneita', e su proposta conforme del responsabile dell'ufficio comunale di censimento, conferisce l'incarico di coordinatore agli idonei, nel numero stabilito, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT. Costituiscono titoli di preferenza l'appartenenza all'amministrazione comunale o ad altre pubbliche amministrazioni, la qualifica ricoperta, il possesso di un titolo di studio in materia statistica ovvero di una documentata esperienza in campo statistico.

4.L'affidamento delle funzioni di coordinatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I coordinatori, nell'espletamento dell'incarico, operano, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, e nel quadro delle disposizioni impartite dall'ISTAT e dalle esigenze organizzative dell'ufficio comunale di censimento.

5.Il sindaco, d'intesa con il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei coordinatori che risultassero inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con le persone che abbiano superato la prova di idoneita' di cui al comma 2, ovvero, in caso di impossibilita', con altre persone scelte con le modalita' di cui al presente articolo.

6.Ai coordinatori viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo di un rimborso spese pari al 30%.

Art. 23

Compiti dei rilevatori

1.I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, secondo quanto previsto nel presente articolo, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborando alla compilazione dei questionari.

2.Nel periodo dall'11 ottobre al 19 ottobre 1991 i rilevatori procedono alla consegna dei fogli di famiglia, di convivenza e dei fogli individuali degli stranieri non residenti, nonche' dei questionari generali e del commercio ambulante del censimento dell'industria e dei servizi.

3.Nel periodo dal 22 ottobre al 9 novembre 1991 i rilevatori procedono al ritiro dei fogli e dei questionari di cui al comma 2. Nello stesso periodo, nei casi previsti e secondo le norme impartite dall'ISTAT, i rilevatori procedono alla consegna dei questionari settoriali per l'industria e dei questionari settoriali per i servizi, di cui all'art. 9, comma 1.

4.Il ritiro dei questionari settoriali, di cui al comma 3, deve essere effettuato, a cura degli stessi rilevatori, nel periodo dal 12 novembre al 29 novembre 1991.

5.Al momento del ritiro, i rilevatori provvedono ad effettuare per ciascun modello i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite. Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti a tal fine necessari, ne danno immediata comunicazione all'ufficio comunale di censimento.

6.I questionari indicati all'art. 9, comma 1, del presente regolamento, sono sottoscritti dai rilevatori.

7.E' fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unita' da censire attivita' diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni per altre indagini da chiunque disposte.

Art. 24

Compiti dei coordinatori

Art. 25

Obbligo dei rispondenti

1.Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, e' fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutte le notizie e i dati loro richiesti con i questionari di rilevazione. Coloro che non forniscano le notizie e i dati richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2.I soggetti di cui al comma 1, i quali entro il 19 ottobre 1991 non abbiano ricevuto i questionari di cui al comma 2 dell'art. 23 del presente regolamento, ovvero, avendoli ricevuti non abbiano potuto riconsegnarli al rilevatore entro il 9 novembre 1991, hanno l'obbligo di darne comunicazione al competente ufficio comunale di censimento. Analogo obbligo incombe ai soggetti destinatari dei questionari settoriali per l'industria (CIS.3) e dei questionari settoriali per i servizi (CIS.4) che non abbiano ricevuto tali questionari entro il 9 novembre 1991, ovvero non abbiano potuto riconsegnarli entro il 29 novembre dello stesso anno.

Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 11/1991 e' il seguente: "Art. 10. - 1. E' fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione. 2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322". - Il testo dell'art. 11 del D.lgs. n. 322/1989 e' il seguente: "Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite: a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, le trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi degli articoli 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'ISTAT".

Art. 26

Censimento di particolare categorie di persone

1.Per le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa i questionari vengono compilati tramite l'ufficio di statistica del Ministero stesso secondo le particolari disposizioni che saranno concordate con l'ISTAT.

2.Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto competenti per territorio.

3.Il censimento dei senza tetto eseguito dagli uffici comunali di censimento il 20 ottobre 1991 a mezzo di appositi rilevatori.

4.Per il censimento degli stranieri senzatetto, il rilevatore puo' essere affiancato da persone della stessa madre lingua, che coadiuvano il rilevatore medesimo nei casi in cui sia necessario acquisire le informazioni tramite intervista.

5.Le persone che affiancano i rilevatori per le operazioni di cui al comma 4 sono individuate dall'ufficio comunale di censimento con l'eventuale collaborazione di enti ed associazioni che operano nel settore dell'assistenza agli immigrati.

6.Alle persone di cui al comma 5 e' corrisposto un compenso forfettario, comprensivo di un rimborso spese pari al 30% commisurato al numero delle unita' censite.

Art. 27

Censimento di particolari categorie di imprese

1.L'ISTAT per le imprese di cui all'art. 4 del presente regolamento, che ne facciano richiesta, puo' concordare con le stesse particolari procedure per la restituzione dei questionari di rilevazione.

Art. 28

Censimento di particolari unita' di rilevazione delle istituzioni della pubblica amministrazione

1.Gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti della pubblica amministrazione collaborano con l'ISTAT per il censimento delle istituzioni facenti capo alle amministrazioni ed enti stessi.

Art. 29

Controlli e riepilogo dei dati

1.Gli uffici comunali di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. Le incompletezze e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante opportuni accertamenti.

2.Gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione dei computi giornalieri di sezione e dei relativi riepiloghi, secondo le modalita' indicate dall'ISTAT.

3.Nei comuni ove sia prevista la figura del coordinatore, le operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono affidate dagli uffici comunali di censimento ai coordinatori stessi.

4.Gli uffici comunali di censimento, terminate le operazioni di cui al presente articolo, provvedono a trasmettere all'ISTAT i dati risultanti dai citati riepiloghi entro i termini e con le modalita' fissati dall'ISTAT stesso.

Art. 30

Revisione e codifica dei questionari

1.Gli uffici comunali di censimento provvedono alla revisione definitiva e codifica dei questionari di rilevazione dei censimenti, secondo le norme che saranno impartite dall'ISTAT. Qualora, per carenza di personale dipendente ed ai fini del rispetto dei termini prefissati dall'ISTAT, l'amministrazione comunale ritenga di dover affidare le operazioni di cui sopra a personale non dipendente dall'amministrazione stessa, l'incarico e' affidato, preferibilmente, alle persone che hanno svolto l'incarico di coordinatore di cui all'art. 22.

2.Qualora le operazioni di cui al comma 1 siano svolte da persone non appartenenti all'ufficio comunale di censimento, ad esse e' corrisposto un compenso per ciascun modello, correttamente revisionato e codificato.

3.Per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, i comuni, se necessario, possono fare ricorso anche ad assunzione di personale a tempo determinato, con qualifica non inferiore al quinto livello, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.

4.Tutte le persone incaricate delle operazioni di revisione definitiva e codifica dei questionari dei censimenti partecipano ad apposito corso di istruzione da svolgersi secondo le modalita' stabilite dall'ISTAT.

5.Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico dei comuni che li assolvono mediante l'utilizzazione del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 11.

Note all'art. 30: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 7. - 1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalita' l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno. 4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 saranno definite le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potra' essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresi' definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili professionali per i quali e' fatto invece divieto di istituire detti rapporti di lavoro, il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute; il trattamento economico che dovra' comunque essere stabilito in misura percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno; e le modalita' per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. 5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro. 6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settimana e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresi' i progetti di formazione-lavoro, nonche' per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e succes- sive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicita' del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unita' richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalita' di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonche' i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalita' ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ed e' posto a carico delle disponibilita' finanziarie delle amministrazioni stesse. Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni compensative. 8. Realizzati i progetti-obiettivi di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate". - Il D.P.C.M. n. 127/1989 reca: "Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 11/1991 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 446.200 milioni, di cui all'articolo 2, la somma di lire 81 miliardi e' destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1. 2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori e gli operatori incaricati del loro coordinamento, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1. 3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la somma di lire 5 miliardi da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati. 4. Sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto nazionale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti e disposti dall'Istituto stesso".

Art. 31

Trasmissione dei questionari dei censimenti

1.Per il censimento della popolazione, ultimate le operazioni di cui all'art. 30, gli uffici comunali di censimento compilano gli stati di sezione definitivi e i relativi riepiloghi. Successivamente provvedono a separare i lembi staccabili (modelli ISTAT CP.1bis e CP.2bis) rispettivamente dal foglio della popolazione residente secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT d'intesa con il Ministero dell'interno. I questionari di rilevazione (modelli ISTAT CP.1 e CP.2) devono essere inoltrati al centro di registrazione secondo le modalita' e le date stabilite dall'ISTAT. I fogli relativi agli stranieri non residenti in Italia (mod. CP.3), devono in ogni caso essere inoltrate, tramite il competente ufficio provinciale di censimento, direttamente all'ISTAT entro la data stabilita dall'ISTAT stesso.

2.Per il censimento dell'industria e dei servizi, successivamente alle operazioni di cui all'art. 30, gli uffici comunali di censimento devono staccare i fogli contenenti le notizie indicative dell'impresa o istituzione, dai questionari generali (mod. ISTAT CIS.1) e inoltrarli, tramite il competente ufficio provinciale di censimento, direttamente all'ISTAT entro la data stabilita dall'ISTAT stesso. Tale adempimento deve essere effettuato anche nel caso in cui il comune sia autorizzato alla registrazione dei questionari. I questionari generali e quelli del commercio ambulante dei comuni non capoluoghi devono essere inoltrati anch'essi agli uffici provinciali di censimento per l'invio ai centri di registrazione, secondo le modalita' e le date stabilite dall'ISTAT; il comune capoluogo li inoltra direttamente al centro di registrazione indicato dall'ISTAT stesso. I questionari settoriali (modelli CIS.3 e CIS.4), invece, devono essere inoltrati direttamente all'ISTAT.

3.Gli uffici di statistica degli enti autorizzati a provvedere direttamente alla registrazione dei modelli devono inoltrare gli stessi, al termine delle operazioni di registrazione, secondo le norme impartite dall'ISTAT.

Capo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32

Divieto di indagini aggiuntive

1.E' fatto divieto di abbinare alla rivelazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura da chiunque disposte.

Art. 33

Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT

1.I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per i censimenti sono forniti dall'ISTAT.

2.E' fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.

Art. 34

Tutela del segreto statistico

1.Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, sulle notizie raccolte in occasione dei censimenti, si applicano le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del presente regolamento.

2.I rilevatori e i coordinatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.

3.Gli organi di censimento adottano tutte le misure e gl accorgimenti idonei ad assicurare la tutela del segreto statistico al fine, in particolare, di impedire l'accesso da parte di terzi alle notizie e ai dati individuali censuari, sia pure in modo casuale.

Note all'art. 34: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 11/1991 e' il seguente: "Art. 9. - 1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione dei censimenti e' tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 nella presente legge. 2. I rilevatori ed i coordinamenti sono vincolanti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 362 del codice penale". - Il testo degli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 322/1989 e' il seguente: "Art. 8. (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5. 2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, da alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. 3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi". - Il testo dell'art. 326 del codice penale e' il seguente: "Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' od ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni".

Art. 35

Rimborso spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento

1.L'ISTAT e' autorizzato ad erogare, sulla base dei criteri di distribuzione stabiliti ai sensi dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, agli organi censuari anticipazioni sul rimborso forfettario previsto ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in relazione allo stato di avanzamento degli adempimenti di rispettiva competenza. Il saldo verra' corrisposto non appena detti organi avranno ultimato le operazioni censuarie di propria pertinenza.

2.Gli importi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, sono destinati ad incrementare il fondo per il miglioramento dell'efficienza degli organi censuari e sono erogati ai dipendenti degli organi stessi interessati alle operazioni di censimento, anche in deroga delle norme vigenti relative ai destinatari del fondo ed ai limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straodinario.

Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 11/1991 e' il seguente: "Art. 5. - 1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani". - Il testo degli articoli 6 e 7 della legge n. 11/1991 e' il seguente: "Art. 6. - 1. Le amministrazioni comunali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e dal relativo contratto di comparto, incrementano il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, destinando ad esso una quota pari all'80 per cento del rimborso forfettario di cui al coma 1 dell'articolo 3, definitivo in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5. 2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sara' affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie diverse da quelle di rilevazione dei dati, sara' erogata dai comuni secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1. Art. 7. - 1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa, pari al 4,6 per cento dello sta 992, da portare ad incremento del fondo di incentivazione destinato al personale dell'Istituto nazionale di statistica addetto alle operazioni dei censimenti di cui alla presente legge".

Art. 36

Gestione dei fondi

1.I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero gli uffici che per legge ne hanno assunto le funzioni, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.

2.I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente emanate dall'ISTAT.

Art. 37

Autorizzazione agli organi di censimento per la registrazione dei dati

1.Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate dall'ISTAT ad enti locali o a loro consorzi che ne abbiano fatto specifica richiesta e puo' riguardare solo i dati relativi alle unita' censite direttamente dagli enti richiedenti.

2.Gli enti richiedenti devono essere dotati di proprie strutture ritenute idonee dall'ISTAT e devono impegnarsi ad effettuare la registrazione rispettando i criteri e i termini fissati dall'Istituto nelle convenzioni da stipularsi con le amministrazioni interessate.

3.I dati registrati non possono oggetto di utilizzazione da parte degli enti locali, per elaborazioni di proprio interesse. A tal fine gli enti faranno riferimento ai dati definitivi forniti dall'ISTAT secondo quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento.

Art. 38

Fornitura dati individuali resi anonimi

1.Ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, l'ISTAT, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo, fornisce i dati definitivi resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione agli uffici di statistica indicati nel predetto articolo che ne facciano richiesta in relazione ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ed al territorio di rispettiva competenza. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2.La fornitura dei dati mediante supporti informatici od altri che saranno concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT e, dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per la loro riproduzione e la loro spedizione.

3.All'atto della richiesta dei dati, il responsabile dell'ufficio di statistica compilera' moduli informativi predisposti dall'ISTAT.

4.L'ufficio di statistica e' responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio e' fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Nota all'art. 38: - Il testo dell'art. 11 della legge n. 11/1991 e' il seguente: "Art. 11. - 1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, singoli e associati, che ne facciano richiesta, i dati definitivi resi anonimi, relativi alle singole unita' rilevate sul territorio di rispettiva competenza, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche. 2. L'Istituto nazionale di statistica fornisce i dati di cui al comma 1, alle stesse condizioni e con le stesse modalita', agli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, costituiti i sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, conservano la natura e le attribuizioni degli uffici provinciali di statistica precedentemente operanti presso le camere di commercio medesime. 3. I dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati nell'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. Le modalita' per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1".

Art. 39

Assicurazione

1.Sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni connessi con la loro attivita', dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente i responsabili degli uffici provinciali di censimento ed i loro collaboratori, che svolgano attivita' ispettiva, i rilevatori ed i coordinatori. Tale assicurazione e' stipulata a cura dell'ISTAT alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'Istituto. Per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni il massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato con qualifica equivalente a quella rivestita dal personale anzidetto. Per i rilevatori non dipendenti dalla pubblica amministrazione il massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla sesta qualifica funzionale.

2.Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.

3.La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal comma 1 grava sui fondi di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 11.

Nota all'art. 39: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 11/1991 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 446.200 milioni, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 3. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992".

Art. 40

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali

SCOTTI, Ministro dell'interno

CARLI, Ministro del tesoro

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programma- zione economica

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DE LORENZO, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 61

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico