LEGGE 6 agosto 1991, n. 260

Type Legge
Publication 1991-08-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 18/08/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quando disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.411.000.000 per l'anno 1991, in L. 18.100.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ___

Convenzione - art. 1

La Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela intendono regolare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e desiderando tutelare i diritti delle persone che sono state assoggettate ai sistemi di sicurezza sociale di uno o di entrambi i Paesi, hanno concordato di stipulare la seguente convenzione: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, si stabiliscono le seguenti definizioni: a) "legislazione": indica le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale di cui all'art. 2 della presente convenzione; b) "autorita' competente": indica: in Italia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanita'; in Venezuela, il Ministero del lavoro; c) "istituzione": indica l'organismo o l'autorita' responsabile dell'applicazione delle legislazioni di cui all'art. 2; d) "istituzione competente": indica l'istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazione, o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli ed i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale istituzione si trova; e) "lavoratori": indica le persone che, esercitando o avendo esercitato una attivita' indipendente o dipendente, sono o sono stati assoggettati, alle legislazioni menzionate nell'art. 2 della presente convenzione; f) "periodi assicurazione": indica i periodi di contribuzione o i periodi assimilati considerati quali periodi di contribuzione da ciascuna legislazione; g) "prestazioni": indica le prestazioni che possono essere erogate in base alle legislazioni di cui all'art. 2 della presente convenzione. 2. Gli altri termini ed espressioni utilizzati nella presente convenzione hanno il significato loro attribuito dalla legislazione applicabile.

Convenzione - art. 2

Art. 2. Campo di applicazione per materia 1. La presente convenzione si applica: A) Nella Repubblica del Venezuela, alla legislazione che disciplina il regime delle assicurazioni sociali relativamente alle prestazioni in caso di: a) incapacita' temporanea; b) incapacita' parziale o invalidita'; c) vecchiaia; d) superstiti; e) assegno per morte. B) Nella Repubblica Italiana alle legislazioni concernenti: a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) i regimi di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali; d) l'assicurazione di malattia e maternita', limitatamente alle prestazioni economiche. 2. La presente convenzione si applica altresi' alle legislazioni che completano o modificano le legislazioni menzionate nel paragrafo 1. 3. La presente convenzione si applica egualmente alle disposizioni legislative che estendano i regimi menzionati nel paragrafo 1 a nuove categorie di lavoratori sempre che l'autorita' competente di uno Stato contraente non si opponga entro i sei mesi successivi alla notifica di tali disposizioni da parte del Governo dell'altro Stato contraente.

Convenzione - art. 3

Art. 3. Campo di applicazione personale La presente convenzione si applica alle persone che sono o sono state assoggettate alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari aventi diritto.

Convenzione - art. 4

Art. 4. Eguaglianza di trattamento I cittadini di uno Stato contraente ai quali si applica la presente convenzione sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato, salvo quanto disposto nell'articolo 11.

Convenzione - art. 5

Art. 5. Legislazione applicabile 1. I lavoratori cui si applica la presente convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio svolgono l'attivita' lavorativa, salvo quanto diversamente previsto nei successivi paragrafi. 2. Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un lavoro a carattere temporaneo, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato per la durata di ventiquattro mesi. Se il lavoro si dovesse prolungare oltre tale termine, le autorita' competenti delle due parti, di comune accordo, potranno autorizzare la proroga di tale situazione per un ulteriore periodo che non potra' eccedere dodici mesi. 3. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. 4. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato. I lavoratori occupati in operazioni di carico, scarico e riparazione della nave, o nel porto, sono soggetti alla legislazione dello Stato a cui appartiene il porto. 5. I dipendenti pubblici ed il personale assimilato di uno Stato contraente, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono. 6. Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, nonche' il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari sono regolamentati dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. 7. I lavoratori al servizio privato ed esclusivo delle persone menzionate nel paragrafo 6, se sono cittadini dello Stato accreditante, potranno optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato o dell'altro. L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione o, secondo il caso, entro i tre mesi successivi alla data di inizio dell'attivita' lavorativa nel territorio dello Stato in cui si svolge tale attivita'.

Convenzione - art. 6

Art. 6. Prestazioni ai residenti all'estero Le prestazioni in denaro dovute da uno Stato contraente saranno corrisposte integralmente e senza alcuna limitazione ai titolari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo.

Convenzione - art. 7

Art. 7. Totalizzazione 1. Ai fini della acquisizione, mantenimento o recupero del diritto a pensione ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti ai sensi di tale legislazione, si totalizzano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che non vi sia doppia contribuzione nel medesimo periodo. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione delle pensioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a pensione si totalizzano soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato, o, in mancanza, nella stessa professione. Se nonostante la totalizzazione non sorge alcun diritto a pensione nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a pensione nel regime generale.

Convenzione - art. 8

Art. 8. Calcolo delle pensioni 1. Se il diritto a pensione ai sensi della legislazione di uno Stato contraente sorge senza il ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l'istituzione competente di questo Stato determina l'importo della pensione esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica. Questa disposizione si applica anche se l'istituzione dell'altro Stato contraente calcola la pensione a proprio carico secondo le disposizioni del successivo paragrafo 2. 2. Se il diritto a pensione non sorge sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'istituzione competente di tale Stato totalizza detti periodi con i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, determinando l'importo della pensione a proprio carico secondo le seguenti disposizioni: a) determina l'importo teorico della pensione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti unicamente sotto la legislazione che essa applica; b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della pensione cui l'interessato ha diritto, riducendo l'importo di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti; c) se la legislazione di uno Stato contraente stabilisce una durata massima di assicurazione per il calcolo di una prestazione completa, nel totalizzare i periodi di assicurazione, l'istituzione competente applichera' la medesima regola e conseguentemente prendera' in considerazione i periodi di assicurazione nei limiti di detta durata massima. 3. Se la durata complessiva dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno, non trova applicazione la totalizzazione di cui all'art. 7. Tuttavia tali periodi saranno presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altro Stato contraente nella misura necessaria per l'acquisizione del diritto e per il calcolo della pensione ai sensi della legislazione che essa applica. 4. Le ulteriori disposizioni necessarie per l'effettuazione del calcolo della pensione teorica e per la determinazione della quota parte di pensione a carico di ciascun Stato contraente verranno stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'art. 17.

Convenzione - art. 9

Art. 9. Assicurazione volontaria o facoltativa Ai fini dell'applicazione e ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtu' della legislazione di tale Stato, si totalizzano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di assicurazione ai sensi della legislazione del primo Stato.

Convenzione - art. 10

Art. 10. Le prestazioni economiche di malattia e maternita' sono a carico dell'istituzione competente dello Stato la cui legislazione e' applicabile al lavoratore in conformita' all'art. 5 della presente convenzione. Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, se necessario, si fara' ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione secondo le regole dell'art. 7.

Convenzione - art. 11

Art. 11. Prestazioni nell'altro Stato 1. I lavoratori inviati nel territorio dell'altro Stato per svolgere un lavoro temporaneo e che rimangano vittime di un infortunio o di una malattia professionale durante tale permanenza temporanea, avranno diritto alle relative prestazioni in natura, a carico dell'istituzione competente di questo Stato e secondo la legislazione che questa applica. 2. I lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale, che successivamente all'inizio del beneficio delle prestazioni trasferiscono la propria residenza definitiva nell'altro Stato contraente di cui sono cittadini, avranno diritto a fruire delle prestazioni in natura a carico dell'istituzione del luogo di nuova residenza, secondo la legislazione che questa applica.

Convenzione - art. 12

Art. 12. Prestazioni per malattie professionali Se il lavoratore, vittima di una malattia professionale, ha svolto sotto la legislazione dei due Stati contraenti una attivita' lavorativa che possa aver causato detta malattia, le prestazioni cui il lavoratore e i suoi superstiti hanno diritto sono concesse esclusivamente in base alla legislazione dello Stato sul cui territorio l'attivita' in questione sia stata svolta da ultimo, sempre che l'interessato soddisfi le condizioni previste da questa legislazione. Se le condizioni non sono soddisfatte, i diritti a prestazioni saranno esaminati in base alla legislazione dell'altro Stato contraente che, se del caso, ne assumera' l'onere.

Convenzione - art. 13

Art. 13. Aggravamento di una malattia professionale In caso di aggravamento di una malattia professionale, per la quale un lavoratore ha beneficiato o beneficia di un indennizzo ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, se il beneficiario risiede nel territorio dell'altro Stato, sono applicabili le seguenti disposizioni: A) se il lavoratore non ha svolto, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, un'attivita' professionale suscettibile di causare o aggravare la malattia in questione, l'istituzione competente del primo Stato sara' tenuta a farsi carico dell'onere delle prestazioni tenendo conto dell'aggravamento in base alle disposizioni della legislazione che essa applica; B) se il lavoratore ha svolto una attivita' sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, suscettibile di causare o aggravare la malattia in questione, l'istituzione competente del primo Stato sara' tenuta a farsi carico delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato concedera' al lavoratore un supplemento il cui importo e' pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero spettate prima dell'aggravamento. Tale supplemento sara' concesso in base alle disposizioni della legislazione del secondo Stato, come se la malattia considerata fosse sorta sotto la legislazione di questo Stato.

Convenzione - art. 14

Art. 14. Valutazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali pregresse Ai fini della valutazione del grado di inabilita' risultante da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale ai sensi della legislazione italiana o venezuelana, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali accaduti precedentemente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente saranno presi in considerazione come se fossero accaduti sotto la legislazione del primo Stato contraente.

Convenzione - art. 15

Art. 15. Assimilazione dei periodi di assicurazione Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione delle prestazioni disciplinate nel capitolo I del titolo II della presente convenzione alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione al momento del verificarsi dell'evento che da' diritto alle prestazioni, tale condizione si considera soddisfatta se a tale momento il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altro Stato o e' pensionato in base a tale legislazione.

Convenzione - art. 16

Art. 16. Decorrenza dei diritti 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione, ma comunque non prima dell'entrata in vigore delle rispettive legislazioni nazionali e il pagamento delle prestazioni non potra' avvenire con effetto retroattivo. 2. I periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dei due Stati contraenti anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni che sono riconosciute in base alla stessa. Cio' nonostante la istituzione del Venezuela non riconoscera' periodi di assicurazione anteriori al 1› gennaio 1967.

Convenzione - art. 17

Art. 17. Accordi amministrativi Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in accordi di natura amministrativa le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.

Convenzione - art. 18

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