DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 257

Type Decreto legislativo
Publication 1991-08-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, in materia di formazione dei medici specialistici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Formazione a tempo pieno del medico specialista

1.La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.

2.L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità.

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