LEGGE 8 agosto 1991, n. 279
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale ad essi collegato, ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, agli appartenenti alle forze armate, esclusi i militari di leva, graduati e di truppa, ed ai corpi militarmente organizzati in possesso di qualifiche dirigenziali, in servizio presso uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, è attribuita, con decorrenza 1 gennaio 1991, un'indennità speciale di seconda lingua, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale corrispondente in servizio presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
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