DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 385

Type DPR
Publication 1991-09-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20/12/1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, e dell'art. 1, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, con l'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si evince l'applicabilita' di quest'ultima legge al personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65, che disciplina con normativa specifica il personale dell'A.N.A.S. e che prevede l'istituzione di una commissione paritetica con competenze analoghe a quelle della commissione ex art. 10 della legge n. 312 del 1980;

Considerato che detta commissione piu' volte costituita non ha mai iniziato i propri lavori;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica datato 5 marzo 1986, n. 68, il personale dell'A.N.A.S. e' stato inserito nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica datato 18 maggio 1987, n. 269, in base al quale dovevano essere avviate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le procedure per definire i profili professionali, secondo le previsioni e le modalita' di cui all'art. 18 della legge quadro sul pubblico impiego;

Considerato che il predetto art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987 si e' limitato a stabilire la necessita' di definire i profili professionali, senza tuttavia individuarne le procedure;

Visto l'art. 2 della legge 5 luglio 1990, n. 183, che prevede:

la definizione dei profili professionali dell'A.N.A.S. mediante intesa tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale, costituite ai sensi dei commi primo e quarto dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

l'individuazione, con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali, delle corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali del personale in questione, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312 del 1980 con decorrenza giuridica 1› gennaio 1978 ed economica 1› luglio 1978;

l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'art. 4 della legge n. 312 del 1980 al medesimo personale;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 22 febbraio 1991 dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale, relativo sia alla definizione dei profili professionali che alla individuazione della corrispondenza tra le attribuzioni delle qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 4, comma ottavo, della legge n.

312 del 1980;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991 contenente due osservazioni concernenti l'una le modalita' di accesso e di mobilita' fra profili professionali, materia che appare sottratta alla disciplina regolamentare, l'altra l'adeguamento dei profili dell'area elaborazione dati ai criteri previsti per il comparto Ministeri, salvo peculiarita' di taluni contenuti mansionistici dell'area informatica dell'Azienda:

per quanto riguarda quest'ultima osservazione, si ritiene sussistano le peculiarita' dei contenuti mansionistici propri dell'area elaborazione dati dell'Azienda per cui si conferma la formulazione concordata;

circa l'altra osservazione, la legge n. 183 del 1990, di disciplina dei profili dell'Azienda, prescrive la "definizione" degli stessi. Il termine "definizione" sembra consentire oltre che la ricognizione dei contenuti dei profili anche la individuazione dei diversi aspetti ad essi connessi, quali il titolo di studio per l'accesso e gli sviluppi e movimenti all'interno e fra le varie qualifiche funzionali mediante disciplina regolamentare;

del resto, mediante disciplina regolamentare sono stati definiti i profili professionali di tutti i comparti del pubblico impiego compresi gli aspetti relativi all'accesso ed alla mobilita';

si conferma, percio', il protocollo d'intesa sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale il 22 febbraio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione del suddetto protocollo d'intesa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il protocollo d'intesa, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e' composto dalla tabella A, relativa alla definizione dei profili professionali del personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dalla tabella B, mediante la quale al personale in questione viene riconosciuta, ai fini dell'inquadramento ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento e le attribuzioni dei profili professionali.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1991

Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 6

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