DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 300
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/677/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.La legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, di seguito indicata come "legge", è modificata in conformità a quanto previsto dagli articoli successivi.
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