DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 302
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE, concernente i fondi propri degli enti creditizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.La Banca d'Italia emana istruzioni per la determinazione del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e suc- cessive modificazioni e integrazioni. Il patrimonio così determinato è utilizzato nell'applicazione delle norme di vigilanza che recepiscono disposizioni comunitarie di armonizzazione.
2.Le istruzioni stabiliscono gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza tenendo conto delle prescrizioni comunitarie; individuano altresì le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori muovendo dalle norme in materia di bilanci.
3.Allo scopo di salvaguardare la rispondenza del patrimonio di vigilanza alla funzione di garanzia della stabilità degli enti creditizi e di migliorare il grado di omogenità delle modalità di determinazione, le istruzioni possono prevedere l'esclusione dal computo di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati o componenti negativi, nonchè la rettifica dei valori. Non può essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammessi dalla direttiva.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.