DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Dopo il comma primo dell'art. 1742 del codice civile è inserito il seguente: "Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto.".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.