DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 312
Entrata in vigore del decreto: 19-10-1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Viste le direttive n. 83/90/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, n. 85/323/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 88/288/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, che modificano la direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nonche' la direttiva n. 86/587/CEE del Consiglio del 18 novembre 1986, che modifica l'allegato I della citata direttiva n. 64/433/CEE;
Considerato che per l'attuazione delle predette direttive il Governo e' stato autorizzato a provvedere in via regolamentare, a norma del combinato disposto dell'art. 3 e dell'allegato C della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Ritenuta l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, numero 86/587/CEE e n. 88/288/CEE;
Tenuto conto anche delle disposizioni contenute nell'art. 12 della direttiva n. 89/662/CEE;
Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante attuazione della direttiva n. 64/433/CEE;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 2
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 5
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 6
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 8
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 9
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193 ))
Art. 12
1.Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 e gli allegati della legge 29 novembre 1971, n. 1073, sono abrogati.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 69
Allegato I
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