DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 305

Type DPR
Publication 1991-07-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 10/10/1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze per la consultazione degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale collegamento verra' assicurato dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici tecnici erariali competenti per territorio nei limiti delle potenzialita' dei sistemi medesimi.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera c), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.L'autorizzazione al collegamento e' concessa, su istanza della parte interessata, dal Ministro delle finanze o, su sua delega, ((dal direttore generale del Dipartimento del territorio)) che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.

Art. 3

1.L'autorizzazione e' concessa, dopo aver valutato i motivi di interesse pubblico e le esigenze professionali che presiedono al suo rilascio, in base alle capacita' elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nei singoli uffici tecnici erariali, tenuto conto anche delle disponibilita' di collegamento esistenti al momento del rilascio.

Art. 4
Art. 5

1.L'autorizzazione puo' cessare per le cause previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero delle finanze puo' revocare, sospendere o limitare la concessione nel caso in cui subentrino motivi di interesse pubblico o si verifichino gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione e' comunicata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

Art. 6

1.La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata e scade il 31 dicembre successivo. La mancanza di disdetta da parte del Ministero delle finanze o da parte dell'utente, da darsi con raccomandata da inviare non meno di tre mesi prima della scadenza, comporta il tacito rinnovo della convenzione per un altro anno. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 7

1.L'utente dovra' collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza ((del Dipartimento del territorio)). Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonche' quelle del collegamento con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario, per la realizzazione del collegamento, l'utente dovra' dotarsi del software per il servizio telematico acquisendone la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero delle finanze che vi potra' provvedere direttamente od avvalendosi di societa' all'uopo delegate.

Art. 8

1.Il Ministero delle finanze ha la piena titolarita' delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresi', la facolta' di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilita' deriva all'Amministrazione finanziaria per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, ne' per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, ne' per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione e' inserita apposita clausola con cui il Ministero delle finanze e' esonerato dalle dette responsabilita'.

Art. 9

1.E' fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attivita' e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali. Non e' consentita la commercializzazione delle informazioni o la loro duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica; e' fatto, altresi', assoluto divieto di compiere o tentare di compiere attivita' di elaborazione elettronica sui dati memorizzati. La riproduzione in testi e riviste dei documenti desunti dagli archivi elettronici e' consentita soltanto su espressa autorizzazione della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e deve contenere l'indicazione dell'ufficio tecnico erariale emittente, nonche' gli estremi dell'atto autorizzativo.

Art. 10

1.La violazione dei divieti di cui all'art. 9 comporta la revoca della concessione e, ove ricorra il caso, la denuncia del fatto all'autorita' giudiziaria.

Art. 11

2.Gli importi suddetti sono fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, ad eccezione di quello previsto dalla lettera c) del comma 1 che e' determinato nella stessa misura di quello stabilito dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. Il canone di abbonamento viene revisionato in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.

3.E' in facolta' del Ministero delle finanze di fissare, con apposito decreto motivato da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, un ammontare diverso.

4.L'importo dei corrispettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione e' costituita con le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. L'attestato del versamento deve essere trasmesso all'amministrazione per il tramite dei suoi organi centrali e periferici.

5.Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4.

6.Le ((note di addebito)) devono essere pagate per intero entro trenta giorni dalla data di emissione, altrimenti sono considerate insolute a tutti gli effetti.

7.Ciascuna ((nota di addebito)) riguarda il canone anticipato per il trimestre in corso e l'ammontare relativo alle visure effettuate nel trimestre precedente. In caso di insolvenza, relativamente anche ad una sola ((nota di addebito)), il servizio viene sospeso con diritto del Ministero delle finanze di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

Art. 12

1.L'utente che si colleghi al centro con piu' terminali, e' tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalita' stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario.

2.Tuttavia, e' consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento per il collegamento di piu' terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede, concentrati in una linea telefonica. In tale ipotesi le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 MAGGIO 1997, N. 212))

Art. 14

1.La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 68

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