LEGGE 5 ottobre 1991, n. 314
Entrata in vigore della legge: 8/10/1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 1991. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 37.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1991, N. 247. L'articolo 1 e' soppresso. All'articolo 2, comma 1, il capoverso e' sostituito dal seguente: " h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;".
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