La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità della legge e definizione di piccola impresa)
4.Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2.
5.Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.
6.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.