LEGGE 5 ottobre 1991, n. 318

Type Legge
Publication 1991-10-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.I titoli professionali del personale marittimo addetto ai servizi di coperta e ai servizi di macchina sulle navi adibite al trasporto di passeggeri e di merci e sulle navi da pesca sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio di Stato, nel rispetto delle convenzioni internazionali di cui l'Italia sia parte.

2.Con la procedura di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri per la conversione dei titoli professionali del personale marittimo rilasciati sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.