DECRETO 28 giugno 1991, n. 323
Entrata in vigore del decreto: 17/10/1991
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;
Visto il decreto ministeriale 1› giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina, e successive modificazioni;
Viste le norme di attuazione per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Vista la legge 22 dicembre 1977, n. 984;
Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare del 13 dicembre 1979, pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 20 ottobre 1980, con la quale e' stato adottato il "Piano agricolo nazionale" applicativo della legge 22 dicembre 1977, n. 984, che prevede l'istituzione dei centri di controllo genetico da parte delle associazioni nazionali allevatori giuridicamente riconosciute;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 maggio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista l'ordinanza in data 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985, e successive modifiche;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;
Visto il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nelle sedute dell'11 e 21 aprile 1989;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 28 settembre 1989 e del 12 dicembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 26 aprile 1991;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.I bovini dei centri di controllo genetico delle associazioni nazionali allevatori di bovini, giuridicamente riconosciute, previste dal piano agricolo nazionale, applicativo della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono sottoposti ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, nonche' ai provvedimenti di applicazione citati in premessa.
2.A tal fine, la relativa attivita' di profilassi deve essere prevista nei programmi coordinati dalle regioni predisposti ai sensi dell'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124.
3.Le associazioni allevatori che gestiscono i predetti centri devono rispettare le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, dai provvedimenti di applicazione dell'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982 e dal decreto ministeriale 21 settembre 1985, citati in premessa, nonche' le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il provvedimento qui pubblicato e' finalizzato a regolamentare in forma organica gli aspetti riguardanti i centri genetici in cui dovranno affluire vitelli maschi da riproduzione e da selezione che verranno poi provati nei centri tori dislocati nel territorio nazionale e l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica. - La legge n. 124/1976 concerne il rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. - La legge n. 984/1977 riguarda fra l'altro il coordinamento degli interventi pubblici nel settore della zootecnica. - La legge n. 833/1978 prevede l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini alle condizioni e con le garanzie sanitarie di cui ai successivi articoli.
2.Nei predetti centri di controllo genetico possono affluire esclusivamente bovini maschi per le prove di valutazione genetica, che abbiano superato la prova della sieroneutralizzazione con esito negativo per la rinotracheite infettiva dei bovini (virus IBR - IPV).
3.Non possono essere presenti altri capi della specie bovina, e capi della specie bufalina, ovicaprina e suina o volatili da cortile, nonche' equina.
Art. 3
1.I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi bovina alle seguenti condizioni: che vi affluiscano esclusivamente bovini maschi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi bovina nei quali i controlli periodici per la tubercolosi siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso che il soggetto abbia raggiunto o superato le sei settimane di eta' dovra' essere sottoposto nell'allevamento di origine alla prova tubercolinica intradermica con esito negativo eseguita nei trenta giorni precedenti il trasferimento nel centro; che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico anche sospetto riferibile a tubercolosi bovina e che nei bovini eventualmente deceduti non e' stata constatata alcuna lesione anatomo-patologica riferibile a tubercolosi; che tutti i bovini durante il periodo di permanenza nel centro abbiano reagito negativamente ad una prova tubercolinica intradermica eseguita a distanza di tempo non inferiore a quattro mesi dall'introduzione nel centro stesso.
Art. 4
1.I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1, sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi bovina alle seguenti condizioni: che tutti i bovini che vi affluiscono provengano da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi bovina e, sino e non oltre al 31 dicembre 1992, anche da allevamenti indenni da brucellosi; nei predetti allevamenti i controlli periodici per la brucellosi bovina siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso che il soggetto abbia raggiunto o superato il sesto mese di eta' abbia presentato un titolo di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. agglutinanti ed un titolo inferiore a 20 U. CEE/ml alla fissazione del complemento eseguiti nei trenta giorni precedenti l'introduzione nel centro; che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico riferibile a brucellosi; che tutti i bovini durante il periodo di permanenza nel centro abbiano presentato un tasso di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. per ml ed una reazione negativa alla fissazione del complemento ripetute dopo una distanza di almeno tre mesi. Il secondo controllo va comunque praticato dopo il compimento del dodicesimo mese di eta'. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 2 dicembre 1993, n. 588 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la deroga prevista dal presente articolo, concernente il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi bovina, viene prorogata fino al 30 giugno 1994.
Art. 5
1.I centri di controllo genetico, di cui al precedente art. 1, sono riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, alle seguenti condizioni: che tutti i bovini che vi affluiscono provengano da allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica nei quali i controlli periodici per la leucosi bovina enzootica siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso in cui il soggetto abbia raggiunto o superato il sesto mese di eta', deve essere sottoposto nell'allevamento di origine ad un esame sierologico per la leucosi con esito negativo entro i trenta giorni precedenti il trasferimento nel centro; che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico anche sospetto riferibile alla leucosi e che nei bovini eventualmente deceduti non sia stata constatata alcuna lesione anatomo-patologica, anche sospetta, riferibile a leucosi bovina enzootica; che tutti i bovini, durante la permanenza nel centro, siano stati sottoposti, con esito negativo, a due esami sierologici per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, il primo eseguito al sesto mese di eta' ed il secondo dopo il compimento del dodicesimo mese di eta'. La prima prova non e' richiesta per quei soggetti che siano stati sottoposti ad un esame sierologico per la diagnosi della leucosi bovina enzootica nell'allevamento di provenienza nei trenta giorni antecedenti l'ingresso nel centro.
Art. 6
1.In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5 e fino al 31 dicembre 1992 possono essere introdotti nel centro di controllo genetico anche bovini provenienti da allevamenti, non ancora riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, ma sotto controllo per la malattia secondo i piani di risanamento, di cui al decreto ministeriale 21 settembre 1985, alle seguenti condizioni: che provengano da un allevamento sotto controllo ufficiale per la leucosi bovina enzootica nel quale risulti da apposita certificazione della competente autorita' sanitaria che sono stati rispettati i tempi e le modalita' di esecuzione dei piani di profilassi della leucosi e che nell'allevamento stesso, negli ultimi due anni, non sia stato constatato alcun segno clinico riferibile a leucosi bovina enzootica e nei bovini eventualmente deceduti non sia stata constatata alcuna lesione anatomo-patologica riferibile a detta malattia; che tutti i bovini dell'allevamento di provenienza, di eta' superiore a dodici mesi, siano stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, entro i tre mesi precedenti l'introduzione dei capi nel centro; che tutti i bovini che affluiscono al centro e le relative madri abbiano presentato esito negativo ad una prova per la diagnosi della leucosi bovina enzootica praticata entro i trenta giorni precedenti l'introduzione nel centro stesso.
Art. 7
1.I controlli sui soggetti prima dell'ammissione al centro previsti negli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto possono essere ripetuti in un apposito reparto di isolamento. In questo caso la durata del periodo di isolamento dei soggetti e' fissata in trenta giorni dal ricevimento degli esiti degli accertamenti diagnostici effettuati. Se qualcuna delle prove di cui sopra risultasse positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento per essere avviato direttamente alla macellazione. In tali casi i restanti soggetti del gruppo dovranno essere sottoposti agli accertamenti diagnostici previsti dagli articoli 3, 4 e 5 per tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica dei bovini, relativamente alla malattia constatata, trascorsi trenta giorni dall'allontanamento dei capi positivi e dalle disinfezioni e disinfestazioni dei locali del centro.
2.I bovini devono essere introdotti nel reparto di isolamento del centro in gruppi, allo scopo di poter effettuare compiutamente i controlli previsti. Ogni gruppo deve essere allontanato dal reparto di isolamento trascorso il previsto periodo e prima della introduzione del gruppo successivo.
Art. 8
1.I controlli diagnostici sono effettuati secondo i metodi, le tecniche di esecuzione ed i criteri di valutazione previsti dai provvedimenti di attuazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e suc- cessive modifiche, nell'ambito dei programmi di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina, ai sensi della legge 31 marzo 1976, n. 124 e, per quanto concerne la leucosi bovina enzootica, dal decreto ministeriale 21 settembre 1985. I predetti controlli sono eseguiti dal servizio veterinario delle unita' sanitarie locali.
Art. 9
1.Nel caso in cui, a seguito dei controlli diagnostici previsti dal presente decreto, nei bovini del centro genetico si riscontrino capi infetti da tubercolosi o da brucellosi o da leucosi bovina enzootica, questi devono essere immediatamente isolati per essere avviati direttamente alla macellazione entro otto giorni dalla constatazione della malattia.
2.Per la malattia constatata viene sospeso immediatamente il riconoscimento di centro ufficialmente indenne.
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