DECRETO 24 giugno 1991, n. 322

Type Decreto
Publication 1991-06-24
Ultimo aggiornamento 1991-10-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1/11/1991

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 20 concernente l'ordinamento dei servizi dell'Istituto;

Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Viste le proposte formulate dal comitato amministrativo dell'ISPESL, sentito il comitato tecnico scientifico dello stesso Istituto;

Udito il parere n. 306/90 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990 e considerato tuttora vigente l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80;

Vista la comunicazione in data 31 gennaio 1991 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1991;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione e attivita' dell'Istituto

1.L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si struttura in dipartimenti centrali, uffici amministrativi e tecnici e dipartimenti periferici.

3.I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'attivita' svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unita' funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attivita' svolta dalle unita' funzionali di fronte al direttore del dipartimento.

4.Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico scientifico, per un triennio.

5.Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, per un triennio.

6.Gli incarichi di direzione di dipartimento o di coordinamento di unita' funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve, ovvero revocati con la stessa procedura di cui ai commi precedenti.

7.I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati tra i dirigenti di ricerca.

8.I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati tra i dirigenti di ricerca o fra i primi ricercatori.

9.Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unita' funzionale amministrativo-contabile cui competono attivita' amministrative di supporto ai compiti di istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilita' e contratti. L'unita' funzionale in questione e' retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

10.I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'unicita' di indirizzo delle attivita' dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unita' funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.

11.Gli uffici amministrativi sono costituiti dai servizi e dalle divisioni di cui al successivo art. 8. Essi sono retti dai dirigenti amministrativi che ne sono responsabili nei confronti del direttore dell'Istituto.

12.Il servizio tecnico patrimoniale di cui al successivo art. 9 e' retto da un dirigente di ricerca o da un primo ricercatore.

13.La preposizione dei dirigenti agli uffici amministrativi e tecnici e l'atttribuzione delle altre funzioni dirigenziali sono disposte o revocate dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.

14.Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono indicate nelle allegate tabelle A e B.

15.Con successivi provvedimenti, da emanarsi con le procedure di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80, saranno definiti, sentite le organizzazioni sindacali, i profili professionali delle varie qualifiche funzionali e la ripartizione delle dotazioni organiche, ai soli fini delle esigenze di servizio, fra i dipartimenti centrali e periferici e gli altri uffici.

16.L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti, servizi, divisioni e uffici viene disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unita' funzionali viene disposta dal direttore di dipartimento.

17.I dipartimenti periferici sono trentaquattro e sono complessivamente regolati dall'art. 10 all'art. 18.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 619/1980 (Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) e' il seguente: "Art. 20 (Ordinamento dei servizi). - Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del comitato amministrativo, sentito il comitato tecnico scientifico, viene definito l'ordinamento dei servizi che deve prevedere: numero, denominazione e organizzazione interna dei dipartimenti; organici di ciascun dipartimento; unita' funzionali nelle quali e' articolato ogni dipartimento; modi e forme per realizzare: a) il coordinamento tra i dipartimenti (comitato interdipartimentale); b) la interdisciplinarita' delle attivita' dell'Istituto; c) la partecipazione degli operatori alla programmazione dell'attivita' del dipartimento (assemblee di dipartimento) ed alla gestione funzionale del dipartimento (consigli di dipartimento); d) la partecipazione delle parti sociali e degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa ed alla determinazione delle specifiche tecniche; e) la temporaneita' degli incarichi di direzione di dipartimento e di unita' funzionale. La dotazione complessiva dei ruoli organici dell'Istituto non potra' comunque superare quella dei ruoli dell'Istituto superiore di sanita' quale prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 2

Dipartimento igiene del lavoro

1.Il dipartimento di igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, proposta normativa e controlli di laboratorio in materia riguardanti gli ambienti di lavoro in rapporto ai vari tipi di rischio, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

2.I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unita' funzionali: I - Laboratorio agenti fisici; II - Laboratorio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; III - Laboratorio polveri e fibre; IV - Laboratorio agenti chimici; V - Laboratorio biochimica applicata al lavoro; VI - Laboratorio chimica tossicologica; VII - Laboratorio analisi di processo; VIII - Laboratorio mezzi personali di protezione delle vie respiratorie.

Art. 3

Dipartimento medicina del lavoro

1.Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di ricerca, sperimentazione consulenza, proposta normativa e controlli in materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

2.I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unita' funzionali: I - Laboratorio fisiologia e ergonomia; II - Laboratorio psicologia e sociologia del lavoro; III - Laboratorio patologia del lavoro e di tossicologia industriale; IV laboratorio fisiopatologia sperimentale; V - Laboratorio epidemiologia e statistica sanitaria occupazionale.

Art. 4

Dipartimento tecnologie di sicurezza

1.Il dipartimento per le tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, sperimentazione, consulenza, proposte normative nonche' analisi di sistema e controlli di laboratorio finalizzati alla sicurezza, alla qualita' ed alla standardizzazione di materiali, macchine, strutture nonche' alla individuazione di sistemi ed apprestamenti di sicurezza di apparecchi ed impianti in relazione all'evoluzione tecnologica.

2.I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unita' funzionali: I - Apparecchi ed impianti di sollevamento e trasporto di persone e cose; II - Apparecchi ed impianti per il solevamento e il trasporto di materiali; III Apparecchi a pressione; IV - Impianti in pressione; V Macchine utensili ed operatrici; VI - Apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici; VII - Macchine, impianti e tecnologie nel settore dell'industria delle costruzioni; VIII - Macchine, impianti e tecnologie nelle attivita' agricole e forestali; IX - Laboratorio chimico e tecnologico per i materiali; X - Laboratorio metallografico; XI Laboratorio tecnologico per le strutture; XII - Laboratorio controlli non distruttivi; XIII - Laboratorio elettrotecnico.

Art. 5

Dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale

1.Il dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale svolge compiti di ricerca, studio, consulenza, rilevazioni sperimentali, analisi di sistema in relazione a problemi di sicurezza e compatibilita' ambientale legati ad interazioni tra insediamenti produttivi e condizioni ambientali esterne ai luoghi di lavoro, anche con riferimento alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti comportanti rischi di incidenti rilevanti, di incendio, esplosione, emissioni tossiche o comunque connessi a forme di energia capace di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico.

2.Effettua interventi di assistenza tecnica e sovraintende alle attivita' espletate, in collaborazione con il dipartimento omologazione, anche in situazioni di emergenza, dai dipartimenti periferici sugli impianti per i quali si rendano necessarie analisi particolari e studi di sicurezza, ivi compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88.

3.I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unita' funzionali: I - Analisi di rischio e di affidabilita'; II - Valutazione delle conseguenze e sistemi di intervento; III - Localizzazioni e vulnerabilita'; IV - Sicurezza attivita' speciali; V Valutazione impatto ambientale; VI - Sistemi infrastrutturali di sicurezza; VII - Inquinamento chimico dell'aria; VIII - Inquinamento chimico del suolo e dell'acqua; IX Rumori e vibrazioni; X - Inquinamento ambientale da radiazioni ed ultrasuoni; XI - Inquinamento termico.

Nota all'art. 5: - Il D.P.R. n. 175/1988 reca: "Approvazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".

Art. 6

Dipartimento omologazione

1.Il dipartimento centrale di omologazione coordina lo svolgimento dell'attivita' di omologazione dei dipartimenti periferici dell'Istituto con compiti sia di indirizzo tecnico ed organizzativo sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale nonche' per una univoca applicazione delle norme vigenti nell'ambito dell'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione. Provvede a fornire ai dipartimenti periferici gli eventuali chiarimenti interpretativi della regolamentazione tecnica. Per quanto di competenza provvede alla elaborazione di specifiche tecniche per l'omologazione e alla consulenza relativa. Assicura, altresi', le attvita' di omologazione non esercitabili direttamente dai dipartimenti periferici individuate dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto sentito il direttore del dipartimento e provvede alla registrazione delle attestazioni omologative dei prototipi di serie.

2.Il dipartimento centrale omologazione in collaborazione con il DTS esercita la vigilanza su aziende, organismi e laboratori autorizzati che svolgono attivita' di certificazione nei settori omologativi di competenza dell'ISPESL. Il dipartimento centrale di omologazione e' dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio della sua attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390.

3.I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unita' funzionali: I - Mezzi di sollevamento e trasporto materiali; II Mezzi di sollevamento e trasporto di persone e cose; III Attrezzature elettriche; IV - Apparecchi a pressione fissi; V - Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti; VI - idroestrattori a forza centrifuga; VII Impianti a pressione; VIII - Attrezzature provvisionali e mezzi individuali di protezione; IX - Dispositivi di sicurezza; X - Accordi di reciprocita' con organismi omologatori esteri.

Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 390/1982 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) e' il seguente: "I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densita' e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti dell'attivita' omologativa. Ad integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e' istituito un dipartimento dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio delle attivita' di omologazione di cui al precedente art. 2, primo comma".

Art. 7

Dipartimento documentazione, informazione e formazione

1.Il dipartimento di documentazione, informazione e formazione svolge, attraverso un sistema centralizzato, attivita' di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto.

2.I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unita' funzionali: I - Informazione; II - Documentazione; III - Attivita' statistiche-attuariali per la prevenzione; IV - Progettazione e sviluppo software; V - Tecnologie informatiche; VI Biblioteca; VII - Formazione.

Art. 8

Servizi amministrativi

1.I servizi amministrativi dell'ISPESL si compongono dei seguenti uffici di livello dirigenziale.

2.Uffici cui sono preposti i dirigenti superiori amministrativi con funzioni di capo servizio: Servizio I - Affari generali, organizzazione e metodi; Servizio II - Relazioni esterne; Servizio III - Elaborazione dati; Servizio IV - Organi collegiali e contenzioso; Servizio V - Studi giuridici; Servizio VI - Programmazione economico-finanziaria; Servizio VII - Relazioni interne; Servizio VIII - Coordinamento amministrativo periferico. Il direttore del servizio si avvale per l'attivita' di vigilanza, dei servizi amministrativi dei dipartimenti periferici, della collaborazione degli uffici centrali amministrativi e di due dirigenti superiori.

3.Uffici cui sono preposti primi dirigenti amministrativi con funzione di direttore di divisione: Divisione I - Amministrazione del personale; Divisione II - Reclutamento e svolgimento delle carriere - Ufficio matricola; Divisione III - Trattamento economico di attivita'; Divisione IV - Trattamento di previdenza, quiescenza ed assistenza; Divisione V - Contratti; Divisione VI - Spese in economia - Ufficio del consegnatario; Divisione VII - Bilancio; Divisione VIII - Servizi a terzi; Divisione IX - Servizi comuni di supporto area di Monteporzio; Divisione X - Servizi comuni di supporto area Casilina.

4.Servizio I - Affari generali, organizzazione e metodi: Affari generali - Protocollo generale ed archivio posta e telex - Accettazione e spedizione corrispondenza - Atti e procedure per le designazioni di personale in seno a commissioni, comitati, collegi - Nomina dei funzionari delegati, ufficiale rogante, cassiere, consegnatario - Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni - Rapporti con le divisioni II, III e IV, l'ufficio del consegnatario, l'ufficio cassa e l'ufficio tecnico - Affari non attribuiti ad altri servizi o divisioni - Brevetti - Portinerie, custodia, centralini telefonici - Organizzazione dei servizi di trasporto dell'Istituto - Gesione autoparco ed autisti dell'Istituto - Gesione, noleggio mezzi di trasporto - Problemi connessi con l'organizzazione degli uffici centrali e periferici del lavoro - Rilevazione di dati relativi agli uffici ed al personale nonche' alla produttivita' e alle condizioni di lavoro - Indagini, rilevazioni e progetti di intervento per la razionalizzazione delle procedure organizzative e la maggiore efficienza dei servizi - Centro stampa - Stampa in offset - Autografia e fotodocumentazione - Fotoriproduzione - Tessere di riconoscimento ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80 - Passaporti di servizio.

5.Servizio II - Relazioni esterne: Rapporti amministrativi con gli organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di interesse - Collegamenti con le pubbliche amministrazioni e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione - Rapporti amministrativi, collaborazione e coordinamento con l'Istituto superiore di sanita', le regioni e gli altri enti operanti nel campo di interesse - Attivita' amministrativa riguardante convenzioni con istituti pubblici e privati di riconosciuto valore scientifico e convenzioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. - Assistenza a borsisti e visitatori stranieri - Assicurazione degli ospiti - Attivita' amministrativa relativa all'organizzazione con analoghe strutture del Servizio sanitario nazionale, di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per il personale dell'Istituto e per gli operatori dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali - Organizzazione di congressi, convegni, mostre e altre manifestazioni promosse dall'Istituto - Spese di rappresentanza. - Gestione di mezzi audiovisivi e realizzazione di filmati cinematografici e televisivi - Videotape e servizi fotografici - Partecipazione a mostre, fiere, ecc. - Progettazione, realizzazione di opuscoli vari, e di cartellonistica inerenti al tema della sicurezza - Selezione della stampa quotidiana e periodica italiana ed estera, in riferimento a notizie di interesse istituzionale - Rapporti con la stampa e con i mass-media.

6.Servizio III - Elaborazione dati. Il servizio elaborazione dati svolge compiti di gestione dell'hardware, nonche' studio e consulenza in materia tecnico statistica e di informatica: studio e progettazione del sistema informatico per l'attivita' di gestione dell'Istituto e delle sue implementazioni, cordinamento dello sviluppo dell'attivita' informatica dei servizi e divisioni dell'Istituto nonche' dei dipartimenti periferici e del dipartimento centrale omologazione per quanto attiene alle procedure amministrativo-contabili.

7.Servizio IV - Organi collegiali e contenzioso: Segreteria del comitato amministrativo, del comitato esecutivo, delle commissioni consiliari. Adempimenti riguardanti la convocazione la verbalizzazione e le deliberazioni. Tenuta del registro delle deliberazioni. Formulazione ed elaborazione di tutti gli atti relativi al funzionamento degli organi collegiali e delle rispettive segreterie. Cura della raccolta e diffusione degli atti relativi. Predisposizione dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali (comitato amministrativo, comitato esecutivo, comitati tecnici). Rapporti con l'interno e l'esterno per le attivita' degli organi collegiali dell'Istituto. - Collegamenti con il vice- presidente e con il direttore. Segreteria del comitato tecnico scientifico, del comitato interdipartimentale, della commissione permanente di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80. Adempimenti riguardanti la convocazione e la verbalizzazione. Predisposizione dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali dell'Istituto (comitato tecnico scintifico, comitato interdipartimentale, commissione permanente di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80). - Contenzioso per le controvesie con il personale e con terzi estranei all'amministrazione. Contenzioso amministrativo e contabile. Controdeduzioni per ricorsi proposti al T.A.R., al Consiglio di Stato ed al Presidente della Repubblica. Rapporti con l'Avvocatura dello Stato. - Contenzioso relativo alle prestazioni e alle attivita' svolte dall'Istituto. Problematiche riguardanti il recupero dei crediti. Espletamento servizio ingiunzionale per la sede centrale e i dipartimenti periferici. Insinuazioni nelle procedure fallimentari e concorsuali di cui alla legge fallimentare regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive integrazioni. Problematiche concernenti l'applicazione delle tariffe.

8.Servizio V - Studi giuridici: Studi di legislazione italiana ed estera, in particolare comunitaria, in materia prevenzionistica di sicurezza sul lavoro, ecc., con riguardo ai compiti istituzionali dell'ISPESL - Raccolta e studio degli atti parlamentari nelle materie concernenti l'Istituto ed il suo funzionamento. Predisposizione di elementi occorrenti per risposte ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari. - Consulenza giuridica interna per le attivita' in attribuzione all'Istituto stesso. Pareri su disegni e proposte di legge. Consulenza, per la direzione dell'Istituto, circa l'iter parlamentare dei disegni di legge riguardanti i compiti istituzionali.

9.Servizio VI - Programmazione economico-finanziaria: Analisi raccolta e valutazione dei dati concernenti l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; consulenza ai dipartimenti centrali per l'analisi dei costi delle ricerche e delle prestazioni tecnico- scientifiche rese a terzi; Consulenza per la direzione su materia economica-finanziaria per le autorizzazioni all'apertura di crediti a favore dei funzionari delegati centrali e periferici. Analisi e studi econometrici dei progetti e dei piani pluriennali di ricerca - Studio delle modalita' di applicazione delle normative riguardanti la contabilita' generale dello Stato. Studio delle procedure di decentramento in materia amministrativo-contabile. Analisi del piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento e la ricerca scientifica. Istruzioni in materia di contabilita' generale concernente le spese. - Predisposizione di atti ed elementi per i ministeri e per il CIPE in ordine alla determinazione delle tariffe per le attivita' prestate dall'Istituto. Valutazione in ordine ai risultati conseguiti dai dipartimenti periferici rispetto ai programmi e progetti di spesa. Consulenza contabile per il dipartimento omologazione in ordine alla gestione dell'esercizio finanziario ed ai costi di gestione finalizzati all'analisi della produttivita' dei dipartimenti periferici.

10.Servizio VII - Relazioni interne: Rapporti con le organizzazioni sindacali - Contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali. - Analisi delle richieste sindacali - Convocazione, verbalizzazione delle riunioni sindacali - Predisposizione degli atti preliminari - Atti preliminari riguardanti la compilazione del piano triennale di attivita' e del piano annuale a seguito delle proposte formulate dai dipartimenti centrali - Predisposizione atti e provvedimenti di istituzione e nomina dei comitati tecnici - Raccolta elementi e predisposizione delle relazioni sull'attivita' dell'Istituto (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80, Corte dei conti, Presidenza Consiglio Ministri, ecc).

11.Servizio VIII - Coordinamento amministrativo periferico: Vigilanza sull'attivita' amministrativa dei dipartimenti periferici per la conforme attuazione delle direttive emanate dalla sede centrale in stretto collegamento con il dipartimento centrale omologazione. Indirizzi ed ottimizzazione dell'azione amministrativa dell'ISPESL per il migliore conseguimento dei fini istituzionali.

12.Divisione I - Amministrazione del personale: Affari generali concernenti il personale. - Assegnazione agli uffici - Pratiche medico-legali - Infermita' da cause di servizio - Collocamento fuori ruolo - Procedimenti e provvedimenti disciplinari - Rapporti informativi e giudizi complessivi sul personale - Trasferimenti - Missioni - Congedi ordinari e straordinari - Aspettative - Comandi e distacchi - Assenze dal servizio e provvedimenti relativi - Accertamenti sanitari - Indennita' di rischio al personale - Gestione libretti di rischio - Adempimenti gestione amministrativa della sorveglianza fisica e medica della radio-protezione - Denunzie e richieste di autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi in materia di impiego pacifico della energia nucleare.

13.Divisione II - Reclutamento e svolgimento delle carriere - Ufficio matricola: Concorsi di assunzione del personale amministrativo, tecnico e professionale. Bandi, programmi ed esami, nomina delle commissioni giudicatrici, istruttoria delle domande ed ogni altra attivita' connessa con lo svolgimento dei concorsi. Approvazione graduatoria e nomina in prova. Assunzioni obbligatorie. Atti e provvedimenti di concorso o reclutamento di personale della ricerca. Immissione nel ruolo della carriera dei ricercatori - Assunzioni di personale scientifico da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani e stranieri (lettera c), art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80). Incarichi speciali ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Riconoscimento ai fini dello svolgimento della carriera dei servizi prestati presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. - Cooperazione a termine con studiosi ed enti di ricerca italiani e stranieri (ex art. 2 della legge n. 519/73). Borse di studio: atti e provvedimenti relativi alla messa a concorso, all'assegnazione e gestione delle borse. Trasferimenti da e per le unita' sanitarie locali. Cessazioni dal servizio - Nomina in ruolo. Inquadramento e progressione di carriera del personale. Profili professionali. Passaggi di qualifica funzionale. Conferimento di funzioni dirigenziali e deleghe di attribuzioni dirigenziali. Provvedimenti di promozione dei dirigenti. - Provvedimenti di proposta e nomina del personale negli organi e negli incarichi di direzione dell'Istituto. Provvedimenti di conferimento e revoca di incarichi. Sorveglianza, lettera d), art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80 e relativi provvedimenti - Stato matricolare. Fascicoli personali. Schedario. Ruoli di anzianita'. Rilascio certificati e copie, provvedimenti relativi al personale in servizio. Bollettino ufficiale.

14.Divisione III - Trattamento economico di attivita' - Ufficio cassa: Assegni fissi al personale - Assegni per il nucleo familiare - Emolumenti e indennita' particolari. - Provvedimenti economici concernenti particolari categorie di personale. - Provvedimenti economici conseguenti e riconoscimenti, ricongiunzione e valutazione di servizi. - Ritenute per prestiti, mutui e conto terzi - Adempimenti fiscali - Adempimenti concernenti le assicurazioni sociali - Operazioni in valuta estera - Rapporti con il sistema informativo della Ragioneria centrale dello Stato. - Compensi per lavoro straordinario - Indennita' variabili. - Indennita' di missione e di trasferimento. - Liquidazione spese per accertamenti sanitari al personale. - Liquidazione verso terzi di particolari prestazioni professionali. - Compensi ed indennita' ai componenti di comitati, commissioni e collegi. - Relativi adempimenti fiscali. - Servizio di cassa - Gestione fiduciaria per gli assegni al personale. - Rendiconti trimestrali. - Anticipi per missioni in territorio nazionale ed all'estero. - Buoni di cassa per anticipi ed emissione titoli di spesa. - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979.

15.Divisione IV - Trattamento di previdenza quiescenza ed assistenza: Trattamento di previdenza - Prestazioni ENPAS - Indennita' di buonuscita - liquidazione - Riliquidazione e supplemento indennita' di buonuscita - Indennita' Una tantum diretta e indiretta - Riscatti utili ai fini del trattamento di previdenza - Rapporti con l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali - Trattamento di quiescienza - Trattamento pensionistico ordinario e privilegiato (diretto, indiretto e di reversibilita') - Assegni accessori della pensione - Riscatti servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza - Riconoscimenti e ricongiunzioni di servizi - Riconoscimenti e ricongiunzioni servizi personale scientifico proveniente da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Costituzione posizione assicurativa presso l'INPS - Posizioni assicurative - Rapporti con il Ministero del tesoro - Ufficio pensioni e con l'INPS - Trattamento di assistenza - Adempimenti conseguenti al riconoscimento di infermita' dipendenti da causa di servizio - Equo indennizzo - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio od in quiescenza ed ai loro familiari - Prestazioni creditizie.

16.Divisione V - Contratti: Contratti: adempimenti preliminari stipulazione approvazione ed atti modificativi. - Esecuzione dei contratti; collaudi; applicazione clausole penali. - Emissione dei titoli di pagamento. - Attivita' dell'ufficiale rogante. - Transazioni. - Albo dei fornitori. - Fabbisogno dei servizi amministrativi e tecnici. - Adempimenti amministrativi relativi alla locazione immobili per le sedi centrali e periferiche e relative manutenzioni. - Canoni spese condominiali ed altri oneri accessori. - Convenzioni per l'uso dei locali a titolo gratuito.

17.Divisione VI - Servizi e spese in economia - Ufficio del consegnatario: Acquisti, manutenzioni, noleggi, lavori e servizi in economia. - Accertamenti della regolarita' di fatture e conseguenti adempimenti. - Buoni di cassa ed emissioni di titoli di spesa. - Spese per l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni di interesse dell'amministrazione. - Emissioni titoli di spesa e rendiconti - Tenuta albo fornitori. - Tenuta ed aggiornamento atti, tariffe ditte, spedizioni. - Ufficio del consegnatario. - Scritture inerenti all'inventario dei beni immobili. - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti dall'Istituto. - Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito. - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979.

18.Divisione VII - Bilancio: Bilancio di previsione. Predisposizione tecnica e tenuta delle scritture contabili e del bilancio di previsione annuale e triennale di competenza e di cassa. Coordinamento della gestione del bilancio. Raccolta ed elaborazione dati. Riscontro del bilancio dell'Istituto con il sistema informativo della Ragioneria centrale dello Stato. Assestamento di bilancio e variazione alle dotazioni di competenza e di cassa - Registrazione e controllo degli impegni e dei titoli di spesa emessi dai servizi e dalle divisioni. Rilevazioni periodiche dello stato di attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto con segnalazione della trasformazione da impegni provvisori in definitivi. Coordinamento delle procedure inerenti la meccanizzazione dei dati contabili sulla gestione delle spese per la elaborazione della situazione finanziaria del bilancio. Situazione mensile di competenza e di cassa dei capitoli di spesa. Ripartizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa del bilancio con successiva analisi dell'andamento delle spese per il coordinamento della gestione del bilancio. Emissione ordini di accreditamento a favore dei responsabili dei dipartimenti periferici, ai funzionari delegati e al cassiere della direzione. Controllo sulla gestione dei fondi di spesa assegnati ai funzionari delegati periferici e della direzione. Controllo sull'attivita' contabile dei dipartimenti periferici, della cassa centrale e dei funzionari delegati della direzione nonche' rilevazioni mensili delle spese sostenute. Esame dei rendiconti dei responsabili dei dipartimenti periferici dei funzionari delegati e del cassiere della direzione. - Rendiconto consuntivo dell'Istituto e rendiconto contabilita' separata delle attivita' omologative. Tenuta contabile dei residui contenente le spese per il funzionamento, le manutenzioni e le spese generali dei dipartimenti periferici e degli uffici amministrativi centrali. Predisposizione relazione amministrativa sul consuntivo della gestione dell'Istituto. Emissioni ordini di accreditamento in conto residui ai funzionari delegati dei dipartimenti periferici e centrali.

19.Divisione VIII - Servizi a terzi: Predisposzione di prospetti mensili riepilogativi degli addebiti, degli incassi residui e competenze a seguito elaborazioni meccanografiche. Controlli tra gli incassi ed i servizi resi e predisposizione relazioni per attivita' residua. Predisposizione situazioni contabili trimestrali da inviare ai Ministeri del tesoro e della sanita' inerenti l'intera attivita' dell'Istituto per i capitoli di entrata 3696, 3697, 3698, 3699. Emissione avvisi di pagamento per attivita' omologative rese all'estero. Effettuazione rimborsi per somme erroneamente versate o per duplicati di pagamento e conseguente emissione dei decreti e degli ordinativi. Predisposizione dati per il bilancio annuale di previsione e succes- sive variazioni e prospetti periodici di raffronto tra i dati previsionali e l'attivita' svolta. Tenuta registri IVA e denuncia annuale - Adempimenti connessi con i fermi amministrativi disposti dalle Intendenze di Finanza con relativa tenuta dello schedario delle ditte e societa'. Predisposizione situazioni mensili in ordine all'andamento degli incassi dei servizi istituzionali. Rilevazione degli incassi affluiti sul c.c.p. centralizzato e raccordo con i dati forniti dal servizio elaborazione dati con le consuete elaborazioni mensili. Identificazione dei versamenti registrati dal servizio elaborazione dati quali somme versate in eccedenza e predisposizione della relativa modulistica. Adempimenti contabili connessi con gli annullamenti dei crediti. Predisposizione degli ordini di pagamento per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale sugli avvisi emessi dall'Istituto. Attivita' contabile concernente i rapporti contrattuali derivanti da convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e private in campo nazionale ed internazionale erogatrici di contributi a favore dell'Istituto per lo svolgimento di ricerche particolari. Pratiche amministrativo-contabili inerenti la predisposizione dei rendiconti della gestione dei contributi ricevuti.

20.Divisione IX - Servizi comuni di supporto dell'area Monteporzio: Manutenzione ordinaria immobili dell'area. Fabbisogno dei servizi tecnici. Accettazione e spedizione corrispondenza, autografia e fotodocumentazione, portineria, custodia, centralini telefonici, gestione automezzi. Servizi e spese in economia. Buoni cassa ed emissione titoli di spesa e rendiconti. Tenuta registri infortuni. Adempimenti amministrativi connessi al regime autorizzativo e/o di denunce relative a: abitabilita', scarichi, impianti, ecc. (comuni, unita' sanitarie locali, vigili del fuoco, ecc.) - Ufficio del consegnatario; scritture inerenti all'inventario dei beni mobili. Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti all'Istituto. Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito. Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979.

21.Divisione X - Servizi comuni di supporto dell'area Casilina: Manutenzione ordinaria immobili dell'area. Fabbisogno dei servizi tecnici. Accettazione e spedizione corrispondenza, autografia e fotodocumentazione, portineria, custodia, centralini telefonici, gestione automezzi. Servizi e spese in economia. Buoni cassa ed emissione titoli di spesa e rendiconti. - Tenuta registri infortuni. Adempimenti amminsitrativi connessi al regime autorizzativo e/o di denuncie relative a: abitabilita', scarichi, impianti, ecc. (comuni, unita' sanitarie locali, vigili del fuoco, ecc.) - Ufficio del consegnatario; Scritture inerenti all'inventario dei beni mobili. Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti all'Istituto. Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito. Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979.

Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 12 (Commissione permanente del comitato amministrativo). - Ferme restando le modalita' di collaborazione con le regioni, previste dal quinto comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ogni determinazione concernente l'accesso del personale dell'Istituto nei luoghi di lavoro e' assunta dall'Istituto secondo le indicazioni di una commissione permanente del comitato amministrativo composta: dal presidente del comitato amministrativo o, in caso di assenza, dal vice presidente; da cinque rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori; da tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali; da tre rappresentanti delle regioni". - Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente: "Art. 69 (Determinazione dei titoli di dottorato e delle universita' abilitate a rilasciarli). - Le facolta' e i dipartimenti, ove esistano, abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare sono individuati sulla base di criteri generali di programmazione che tengano conto delle esigenze complessive e di quelle settoriali della ricerca scientifica, e della notoria e peculiare idoneita', a tal fine, delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facolta' o i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di convenzioni con altre universita' anche straniere o con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di ricerca eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate. A tal fine i rettori delle universita' interessate inviano al Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno, moti- vate e documentate proposte di istituzione dei corsi di dottorato da attivare nell'ateneo, specificandone le particolari modalita' di svolgimento, le strutture utilizzabili, la peculiare esperienza del coordinatore e la disponibilita' di un sufficiente numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica e originale produzione scientifica, nonche', le eventuali proposte di convenzioni e le procedure di attivazione. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato universitario nazionale determina, con proprio decreto, sulla base delle motivate valutazioni tecniche formulate nel rispetto delle predette condizioni dal suddetto consesso, i titoli di dottore di ricerca che possono essere conseguiti e le universita' che li rilasciano. La durata dei corsi non potra' essere inferiore a tre anni accademici. Le universita' dove esistano corsi di dottorato faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione alla fine di ogni triennio una particolareggiata relazione dell'attivita' svolta per i singoli dottorati di ricerca, congiuntamente con le relazioni dei coordinatori, alle quali verranno allegati i giudizi delle commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73 sui candidati provenienti dal corso. Tenuto conto di tali elementi di valutazione, il Ministro, osservate le procedure di cui al precedente comma, procede entro il successivo anno alle eventuali revisioni". - Il R.D. n. 267/1942 reca: "Disciplina dei fallimenti, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa". - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 11 (Attribuzioni del direttore dell'Istituto). - Il direttore dell'Istituto e' responsabile dell'attuazione dei piani di attivita' e delle deliberazioni assunte dal comitato amministrativo. In particolare, il direttore dell'Istituto: sovraintende al funzionamento ed alle attivita' dell'Istituto; emettere e firma i mandati; presenta al Ministro della sanita', entro il primo semestre di ogni anno, una relazione scritta sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente e propone lo schema sui programmi dell'Istituto; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dal regolamento adottato dal comitato amministrativo". - Il testo dell'art. 16, lettera c), del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) e' il seguente: " c) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la possibilita' di assunzione di personale scientifico che abbia svolto attivita' prevenzionale presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. Il servizio prestato presso universita' o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 519/1973 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanita') e' il seguente: "Art. 2 (Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca). - Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini. Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, puo' accogliere in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e puo' conferire nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri. Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio puo' autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone con contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta. I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". - Il testo dell'art. 16, lettera d), del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) e' il seguente: " d) viene stabilito il divieto di esercizio delle attivita' di libera professione". - Il D.P.R. n. 718/1979 reca: "Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato".

Art. 9

1.Servizio tecnico patrimoniale: Individuazione dei lavori necessari al buon funzionamento, all'aggiornamento tecnico e alla acquisizione e mantenimento dello stato di sicurezza di immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto: elaborazione dei relativi progetti. Parere sui progetti redatti da ditte e tecnici estranei all'amministrazione. Direzione dei relativi lavori. Progettazione, direzione, esecuzione (quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private) e collaudo dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni mobili, immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto. - Adempimenti amministrativi connessi all'attivita' di competenza.

Art. 10

1.I dipartimenti periferici dell'ISPESL di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Terni, Torino, Venezia sono classificati di prima categoria.

Art. 11

1.I dipartimenti periferici dell'ISPESL di Alessandria, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Como, Forli', Livorno, Lucca, Padova, Pescara. Piacenza, Potenza, Sassari, Taranto, Treviso, Udine, Verona sono classificati di seconda categoria.

Art. 12

1.Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente sulle circoscrizioni riportate nella tabella C.

Art. 13

1.I dipartimenti periferici si articolano in tre unita' funzionali tecnico-scientifiche ed in una unita' funzionale amministrativo- contabile.

2.Le tre unita' funzionali tecnico-scientifiche dei dipartimenti si riferiscono alle attivita' di omologazione e impatto ambientale concernenti rispettivamente "apparecchi ed impianti a pressione" e "apparecchi ed impianti di sollevamento e vari" e "impianti".

3.L'unita' funzionale amministrativo-contabile svolge attivita' amministrativa di supporto ai compiti di Istituto relativa all'amministrazione del personale, protocollo di archivio, contabilita' e contenzioso, ufficio del funzionario delegato ed ufficio del consegnatario.

Art. 14

1.I direttori dei dipartimenti periferici di prima categoria sono nominati tra i dirigenti di ricerca.

2.I direttori dei dipartimenti periferici di seconda categoria sono nominati tra i dirigenti di ricerca o tra i primi ricercatori.

Art. 15

1.Nei dipartimenti periferici le tre unita' funzionali tecnico- scientifichedi cui all'art. 13 sono dirette ciascuna da un primo ricercatore o da un consulente professionale della X qualifica funzionale.

Art. 16

1.Nel dipartimento periferico di prima categoria l'unita' funzionale amministrativo-contabile di cui all'art. 13 e' diretta da un primo dirigente del ruolo amministrativo che svolge altresi' le funzioni di funzionario delegato.

Art. 17

1.Nel dipartimento periferico di seconda categoria l'unita' funzionale amministrativo-contabile di cui all'art. 13 e' retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

Art. 18

1.I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'attivita' complessiva svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. Recepiscono ed applicano le disposizioni emanate dal direttore dell'Istituto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere tecnico ed organizzativo, dovra' sentire il dipartimento centrale omologazione e gli altri dipartimenti centrali eventualmente interessati. Coordinano e sovraintendono, con compiti di unicita' di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, le attivita' delle unita' organiche tecnico-scientifiche e di quelle amministrative. Attuano l'organizzazione delle unita' funzionali disposta dalla direzione dell'Istituto su proposta dello stesso dipartimento periferico sentito il dipartimento centrale competente. Il direttore del dipartimento di seconda categoria assolve altresi' i compiti di funzionario delegato.

2.Gli incarichi di dirigenza dei dipartimenti periferici sono conferiti dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto sentito il direttore del dipartimento centrale competente, per un triennio.

3.Ai direttori dei dipartimenti periferici e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti dirigenti. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.

Art. 19

Segreteria tecnico-scientifica

1.La segreteria tecnico-scientifica coadiuva il direttore, su richiesta dello stesso, nell'espletamento di particolari compiti in materia di programmazione e indirizzo delle attivita' tecniche dell'Istituto. La segreteria tecnico-scientifica e' costituita da personale dipendente di livello e qualifica elevati. L'incarico di membro della segreteria tecnico-scientifica non e' compatibile con il mantenimento di responsabilita' di direzione di dipartimento o di coordinamento di unita' funzionale e di uffici amministrativi e tecnici.

2.Il numero delle unita' di personale dipendente, da assegnare alla segreteria tecnico scientifica, e' stabilito dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.

3.La nomina a componente la segreteria tecnico scientifica e' disposta dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.

Art. 20

S e g r e t e r i e

1.

Per le esigenze di segreteria sono istituiti due uffici denominati rispettivamente segreteria del vice-presidente, segreteria del direttore. 2. Il numero delle unita' di personale dipendente, da assegnare a ciascuna segreteria, e' stabilito dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto. 3. Alla segreteria del vice-presidente e' assegnato personale del ruolo amministrativo dell'Istituto. 4. Alla segreteria del direttore e' assegnato personale dipendente dei diversi ruoli e qualifiche dell'Istituto. 5. L'assegnazione del personale alle segreterie e' disposta dal direttore dell'Istituto.

Art. 21

Consiglio interdipartimentale

1.Il consiglio interdipartimentale e' composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e dai direttori dei dipartimenti centrali.

3.Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del proprio presidente o, in via straordinaria, su richiesta del direttore o di almeno la meta' dei componenti. L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 619/1980 (Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) e' il seguente: "Art. 22 (Coordinamento delle attivita' degli istituti). - Il coordinamento delle attivita' dell'Istituto superiore della prevenzione e della sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanita' viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanita' e composta dai direttori dei due istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita' designati dal consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanita', e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro".

Art. 22

Consiglio di dipartimento

1.In ciascun dipartimento e' istituito un consiglio di dipartimento. Il consiglio e' composto dal direttore del dipartimento, che lo presiede, dai coordinatori delle unita' funzionali e da tre rappresentanti eletti dal personale del dipartimento. Il consiglio di dipartimento collabora con il direttore del dipartimento per il coordinamento dell'attivita' delle unita' funzionali.

3.Il consiglio di dipartimento si riunisce in via ordinaria, su convocazione del proprio presidente, almeno due volte all'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei coordinatori delle unita' funzionali.

Art. 23

Assemblea di dipartimento

1.L'assemblea di dipartimento e' costituita da tutto il personale di ruolo del dipartimento e si riunisce su convocazione del direttore del dipartimento in via ordinaria almeno un volta a semestre, a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del dipartimento o in via straordinaria, su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

Art. 24

I n c a r i c h i

1.Il Ministro della sanita', per lo studio e la soluzione di particolari e urgenti problemi attinenti la funzionalita' dell'Istituto, su proposta del direttore, sentito il comitato amministrativo, puo' affidare speciali incarichi ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 380 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente: "Art. 380 (Conferimento di speciali incarichi). - Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consuntivi istituiti presso le amministrazioni centrali. In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da' assolversi per conto di amministrazioni di- verse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovra' essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito".

Art. 25

Comitati tecnici

1.Al fine di realizzare, a norma dell'art. 20, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, la partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministro della sanita', su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnicoscientifico, istituisce, con propri decreti, comitati tecnici per determinate materie.

2.I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione sono istituiti su conforme parere dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 26

1.Nella prima attuazione del presente ordinamento, gli incarichi di direttore dei dipartimenti centrali e periferici, nonche' gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali e periferici, sono conferiti, con le procedure di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ai dipendenti della X qualifica funzionale, profilo di consulente professionale e di ricercatore e al personale delle qualifiche dirigenziali che abbia esercitato l'opzione di cui al punto 6 dell'art. 14 e al punto 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Nota all'art. 26: - Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 619/1980 (per il titolo ved. nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 18 (Conferimento degli incarichi per il primo triennio). - Il primo conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti e di coordinamento delle unita' funzionali ha la durata di un triennio e viene effettuato dal comitato amministrativo sulla base di apposite graduatorie compilate secondo criteri definiti, che tengano conto dei requisiti di qualificazione professionale connessi con l'espletamento di tali incarichi e delle anzianita' effettive di servizio nelle amministrazioni e negli enti di provenienza". - Il testo dell'art. 14, punto 6, del D.P.R. n. 568/1987 (Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87) e' il seguente: "6. Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica e' prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali e' prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni". - Il testo dell'art. 15, punto 11, del sopra citato D.P.R. n. 568/1987 e' il seguente: "11. Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sara' inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverra' con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto e' tenuto ad adottare".

Art. 27

Con successivo decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, saranno definiti i compiti delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali e periferici nonche' delle sezioni dei servizi e delle divisioni.

Il Ministro della sanita' DE LORENZO p. Il Ministro del tesoro PAVAN

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1991

Registro n. 10 Sanita', foglio n. 204

Nota all'art. 27: - Per il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 619/1980 ved. nota all'art. 1.

Tabelle

TABELLA A ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE DELL'ISPESL III Qualifica funzionale 40 IV Qualifica funzionale 30 V Qualifica funzionale 154 VI Qualifica funzionale 126 VII Qualifica funzionale 144 VIII Qualifica funzionale 465 IX Qualifica funzionale 77 X Qualifica funzionale: Consulente professionale 90| Ricercatore 144| 450 Primo ricercatore 144| Dirigente di ricerca 72| Totale. . . 1.486 In corrispondenza delle posizioni soprannumerarie determinatesi nella V per effetto degli inquadramenti di cui alla deliberazione del comitato amministrativo del 20 ottobre 1988 sono resi indisponibili per nuove assunzioni altrettanti posti nella VI qualifica funzionale. TABELLA B DIRIGENZA Dotazioni Qualifiche Funzioni organiche - - - Dirigente superiore........ Capo Servizio amm.vo centr.| Incarico di coordinamento | 10 divisioni e uffici ammini- | strativi e periferici | Primo dirigente ........... Direttore di divisione am- 24 ministrativa centrale e di unita' funzionale ammini- strativo contabile perife- rica I suddetti ruoli sono riferiti alla dirigenza di strutture amministrative. Per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali tecniche che non transiti nella X qualifica funzionale (profili di consulente professionale o ricercatore), per effetto dell'opzione di cui all'art. 14, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987 e delle procedure di cui al successivo art. 15, punto II del decreto del Presidente della Repubblica stesso sono previsti, in aggiunta alle dotazioni organiche sopra indicate, altrettanti posti ad esaurimento ripartiti in base alle qualifiche rivestite dal personale medesimo. Un ugual numero di posti e' accantonato e reso indispensabile nella X qualifica funzionale (profilo professionale di ricercatore e consulente professionale). Ai suddetti dirigenti sono affidate mansioni di studio e ricerca per lo svolgimento dell'attivita' tecnica e di omologazione. TABELLA C DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISPESL Sede Indirizzo Territorio - - - Alessandria Via Cesare Lombroso, 14 Alessandria - Asti Ancona Via Cadorna, 10 Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli P. Bari Via Piccinni, 164 Bari - Foggia Bergamo Via G. Paglia, 40 Bergamo Biella Via V. Cerruti, 7 Aosta - Vercelli - Novara Bologna Via Boldrini, 14 Bologna - Modena - Ferrara Bolzano Via Orazio, 49 Bolzano - Trento Brescia C.so Cavour, 15 Brescia - Cremona - Mantova Cagliari Via Malta, 45 Cagliari - Oristano Campobasso Via Nazario Sauro, 6 Campobasso - Isernia Catania Largo dei Vespri, 19 Catania - Enna - Messi - Ragusa - Siracusa Catanzaro Via Francesco Spasari, 3 Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza Como Viale Giulio Cesare, 17 Como, Sondrio - Varese Firenze Viale Gramsci, 19 Firenze - Arezzo - Siena Forli' P.le della Vittoria, 12 Forli' - Ravenna Genova Piazza Brignole, 3 Genova - Imperia - La Spezia - Savona Livorno Via Grande, 129 Livorno - Grosseto - Pisa Lucca Via Bonamici, 9 Lucca - Massa Carrara - Pistoia Milano Via Mangiagalli, 3 Milano - Pavia Napoli Via Chiatamone, 33 Napoli - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno Padova Via Berchet, 9 Padova - Rovigo - Vicenza Palermo Via M. Stabile, 9 Palermo - Agrigento Caltanissetta - Trapani Piacenza Via Taverna, 273 Piacenza - Parma - Reggio Emilia Pescara Corso V. Emanuele II, 10 Pescara - Chieti - L'Aquila - Teramo Potenza Via F. Baracca, 17 Potenza - Matera Roma Via delle Zoccolette, 30 Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo Sassari Via Amendola, 82 Sassari - Nuoro Taranto Via D'Aquino, 40 Taranto - Brindisi - Lecce Terni Via Annio Floriano, 23 Terni - Perugia Torino Corso Turati, 11 Torino - Cuneo Treviso (Sede e competenze territoriali da definire) Udine Viale Ungheria, 32 Udine - Pordenone - Gorizia - Trieste Venezia Corso del Popolo, 133 Venezia - Treviso - Belluno Verona Via Luigia Poloni, 7 Verona

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