LEGGE 5 ottobre 1991, n. 330
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalita' preliminari per contrarre matrimonio, fatto a Vienna il 29 marzo 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vi ore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Accordo
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