LEGGE 5 ottobre 1991, n. 325

Type Legge
Publication 1991-10-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 40 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 12.444.000 a decorrere dal 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Accord

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo- art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE --------- ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1989 SULLA JUTA E SUI PRODOTTI DI JUTA PREAMBOLO Le parti al presente Accordo Richiamando la Dichiarazione ed il Programma di Azione relativo alla instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale (1); Richiamando le risoluzioni 93(IV), 124 (V) e 155 (VI), relative al Programma integrato per i prodotti di base che la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha adottato nella sua quarta, quinta e sesta sessione ed il capitolo II, sezione B dell'Atto finale della settima sessione della Conferenza. Richiamando inoltre il nuovo programma sostanziale di azione per gli anni 80 a favore dei paesi meno progrediti ed in particolare il suo paragrafo 82 (2); Riconoscendo l'importanza della juta e degli articoli di juta per l'economia di vari paesi in via di sviluppo esportatori, Considerando che una stretta cooperazione internazionale alla soluzione dei problemi posti da questo prodotto di base favorira' lo sviluppo economico dei paesi esportatori e rafforzera' la cooperazione economica tra paesi esportatori ed importatori, Considerando che l'Accordo internazionale del 1982 sulla juta e gli articoli di juta ha contribuito a questa cooperazione tra paesi esportatori e importatori, Hanno convenuto quanto segue 1/ Risoluzioni 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) dell'Assemblea generale del 1 maggio 1974. 2/ Vedere Rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno progrediti (pubblicazione delle Nazioni Unite, Numero di vendita: F. 82.I.8), prima parte, sezione A Articolo primo Obiettivi 1. Nell'interesse delle due categorie di membri esportatori ed importatori al fine di conseguire gli obiettivi pertinenti adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV), 124 (V) e 155 (VI), relative al programma integrato per i prodotti di base, ed in considerazione della risoluzione 98 (IV) e della sezione B del capitolo II dell'Atto finale della settima sessione della Conferenza, gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1989 sulla juta e gli articoli di juta in appresso denominato "il presente Accordo") sono: a) di offrire un quadro efficace per la cooperazione e le consultazioni tra i membri esportatori ed i membri importatori per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia della juta; b) di favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale della juta e degli articoli di juta; c) di migliorare le caratteristiche strutturali del mercato della juta; d) di dare all'ambiente tutto lo spazio necessario nelle attivita' della Organizzazione, dando in particolar modo consapevolezza dei vantaggi dell'utilizzazione della juta in quanto prodotto naturale; e) di rafforzare la competitivita' della juta e degli articoli di juta; f) di preservare e di allargare i mercati esistenti e di istituire nuovi mercati della juta e degli articoli di juta; g) di migliorare l'informazione sul mercato in vista di assicurare una maggiore trasparenza del mercato internazionale della juta; h) di mettere a punto nuove utilizzazioni finali della juta ed in particolare di nuovi articoli di juta in vista di incrementare la domanda di juta; i) di incoraggiare una trasformazione piu' avanzata e quantitativamente piu' importante della juta e degli articoli della juta sia nei paesi importatori che nei paesi esportatori; j) di incrementare la produzione della juta in vista soprattutto di migliorare i rendimenti e la qualita' nell'interesse dei paesi importatori e dei paesi esportatori; k) di accrescere la produzione di articoli di juta, in vista soprattutto di migliorare la qualita' di questi articoli e di ridurre i costi di produzione; l) di accrescere il volume della produzione, delle esportazioni ed importazioni di juta e di articoli di juta in modo da soddisfare alle esigenze della domanda mondiale e dell'approvvigionamento. 2. Gli obiettivi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo dovrebbero essere conseguiti in particolar modo con i seguenti mezzi; a) progetti di ricerca-sviluppo, di promozione delle vendite e di riduzione dei costi, compresa la valorizzazione delle risorse umane; b) Raccolta e diffusione di informazioni relative alla juta ed agli articoli di juta, ed in particolare di informazioni sul mercato; c) esame dei problemi importanti concernenti la juta e gli articoli di juta, come la questione della stabilizzazione dei prezzi e degli approvvigionamenti e quella della concorrenza con i prodotti sintetici ed i prodotti di sostituzione; d) Realizzazione di studi sulle tendenze suscitate dai problemi a breve e lungo termine dell'economia mondiale della juta.

Accordo- art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1) Per "juta" si deve intendere la juta grezza, il kenaf e le altre fibre affini - compresa l'Urena lobata, l'Abutilon avicennae e la Cephalonema polyandrum: 2) per "articoli di juta" si devono intendere i prodotti fabbricati nella loro totalita' o quasi-totalita' con la juta, oppure i prodotti il cui elemento il piu' importante, in peso, e' la juta; 3) Per "membro" si deve intendere un governo oppure una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che ha accettato di essere vincolata dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo; 4) Per "membro esportatore" si deve intendere un membro che esporta piu' juta ed articoli di juta di quanti ne importa e che si e' dichiarato "membro esportatore"; 5) Per "membro importatore" si deve intendere un membro che importa piu' juta ed articoli di juta di quanto ne esporta e che si e' dichiarato membro importatore; 6) Per "Organizzazione" si deve intendere l'Organizzazione internazionale della juta istituita in conformita' all'art. 3; 7) Per "Consiglio" si deve intendere il Consiglio internazionale della juta istituita in conformita' con l'articolo 6; 8) Per "voto speciale" si deve intendere un voto che richiede almeno i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti ed i due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, alla condizione che tali voti siano espressi con la maggioranza dei membri esportatori e da almeno quattro membri importatori presenti e votanti; 9) Per "voto a maggioranza semplice ripartita" si deve intendere un voto che richiede piu' della meta' del totale dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e piu' della meta' del totale dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente. I voti richiesti per i membri esportatori devono essere espressi dalla maggioranza dei membri esportatori presenti e votanti; 10) Per "esercizio" si deve intendere il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno incluso; 11) Per "campagna agricola della juta" si deve intendere il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno incluso; 12) Per "Governo ospite" si deve intendere il govenro del paese dove si trova la sede dell'organizzazione; 13) Per "esportazioni di juta" o "esportazioni di articoli di juta" si devono intendere la juta ovvero gli articoli di juta che escono dal territorio doganale di un membro e, "per importazione di juta" oppure "importazioni di articoli di juta", la juta oppure gli articoli di juta che entrano sul territorio doganale di un membro rimanendo inteso che ai fini delle presenti definizioni il territorio doganale di un membro che si compone di piu' territori doganali e' considerato come essendo costituito dai suoi territori doganali combinati; 14) Per "valute liberamente utilizzabili" si deve intendere il marco tedesco, il dollaro degli Stati Uniti, il franco francese, la libbra sterlina e lo yen giapponese nonche' ogni altra valuta evenutualmente designata da una organizzazione monetaria internazionale competente, come essendo di fatto correntemente utilizzata per effettuare pagamenti a titolo di transazioni internazionali e correntemente scambiata sui principali mercati dei cambi.

Accordo- art. 3

Articolo 3 Sede, struttura e mantenimento dell'Organizzazione internazionale della Juta 1. L'Organizzazione internazionale della juta, creata dall'Accordo internazionale del 1982 sulla juta e gli articoli di juta, continua ad esistere per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e sovraintendere al suo funzionamento. 2. L'organizzazione esercita le sue funzioni tramite il Consiglio internazionale della juta e del Comitato dei progetti, organi permanenti, nonche' del Direttore esecutivo e del personale. Il Consiglio puo', per mezzo di una votazione speciale e per fini determinati creare comitati e gruppi di lavoro con un mandato espressamente determinato. 3. L'Organizzazione ha la propria sede a Dacca (Bangladesh) 4. La sede dell'Organizzazione e' situata in ogni tempo sul territorio di un membro.

Accordo- art. 4

Articolo 4 Membri dell'Organizzazione 1. Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione, e cioe': a) I membri esportatori; b) i membri importatori. 2. Un membro puo' cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Accordo- art. 5

Articolo 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a "governi" sara' considerato come essendo valido anche per la Comunita' economica europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa avente responsabilita' per la negoziazione, la stipula e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare accordi concernenti i prodotti di base. Di conseguenza ogni menzione nel presente Accordo della firma, ratifica, accettazione o approvazione, ovvero della notifica di applicazione provvisoria, o adesione, sara' considerata, nei casi di tali organizzazioni intergovernative, come essendo valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione ovvero per la notifica di applicazione provvisoria o per l'adesione di queste organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale di voti attribuibili ai loro Stati membri in conformita' con l'articolo 10. In tal caso gli Stati membri di tali oreganizzazioni intergovernative non sono autorizzate ad esercitare i loro diritti di voto individuali.

Accordo- art. 6

Articolo 6 Composizione del Consiglio Internazionale della Juta 1. L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale della Juta, costituito dai tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un solo rappresentante e puo' designare supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio. 3. Un supplente e' abilitato ad agire ed a votare a nome del rappresentante in assenza di quest'ultimo o in circostanze eccezionali.

Accordo- art. 7

Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, ovvero vigila sull'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'applicazione del presente Accordo. 2. Ilo Consiglio, con voto speciale adotta i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, compatibili con queste ultime, in particolare il suo regolamento interno, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Tale regolamento finanziario contiene disposizioni applicabili in particolare alle entrate ed uscite di fondo del conto amministrativo e del conto speciale. Il Consiglio, nel suo regolamento interno, puo' prevedere una procedura che gli consente di adottare decisioni, senza riunirsi, su questioni specifiche. 3. Il Consiglio tiene gli archivi di cui necessita per esercitare le funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo.

Accordo- art. 8

Articolo 8 Presidente e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio, elegge, per ciascun anno che corrisponde alla campagna agricola della juta, un Presidente ed un Vice-Presidente che non sono rimunerati dall'Organizzazione. 2. Il Presidente d il Vice-Presidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri esportatori, l'altro tra quelli dei membri importatori. La presidenza e la vice-presidenza sono assegnate a turno a ciascuna delle due categorie di membri per un anno, rimanendo inteso tuttavia che tale alternanza non impedisce la rielezione in circostanze eccezionali del Presidente o del Vice-Presidente, oppure dell'uno o dell'altro, qualora il Consiglio cosi' decida per mezzo di un voto speciale. 3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice-presidente e' incaricato in sua vece della presidenza. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e del vice presidente, oppure in caso di assenza permanente dell'uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari di queste funzioni tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o tra i rappresentanti dei membri importatori, a seconda dei casi, a titolo provvisorio o permanente.

Accordo- art. 9

Articolo 9 Sessione del Consiglio 1. In linea di massima il Consiglio si riunisce semestralmente in sessione ordinaria, nell'anno corrispondente alla campagna agricola della juta. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora decida in tal modo oppure se ha ricevuto una richiesta in tal senso: a) dal Direttore esecutivo, agente di comune accordo con il Presidente del Consiglio; oppure b) da una maggioranza dei membri esportatori ovvero da una maggioranza dei membri importatori: oppure c) da membri che detengono almeno 500 voti. 3. Le sessioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se, dietro invito di un membro, il Consiglio si riunisce altrove membro, il Consigli dell'Organizzazione, tale membro si assumera' le spese supplementari che ne risultano, e concedera' privilegi ed immunita' analoghi a quelli previsti da conferenze internazionali simili. 4. Il Direttore esecutivo annuncia le sessioni ai membri e fa loro pervenire l'ordine del giorno, nonche' la documentazione ivi menzionata, con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in casi di urgenza, per i quali il preavviso sara' di almeno sette giorni.

Accordo- art. 10

Articolo 10 Ripartizione dei voti 1. I membri esportatori detengono congiuntamente 1 000 voti ed i membri importatori detengono congiuntamente 1 000 voti. 2. I voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: 150 voti sono divisi in parti uguali tra tutti i membri esportatori, la cifra essendo arrotondata al numero intero piu' vicino per ciascun membro; la rimanenza dei voti e' ripartita proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni nette di juta e di articoli di juta per le tre precedenti campagne agricole di juta, sotto riserva che nessun membro esportatore detenga piu' di 450 voti. I voti in eccedenza del massimo vengono ripartiti tra tutti i membri esportatori che detengono meno di 250 voti ciascuno proporzionalmente alla loro quota di transazioni. 3. I voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: ciascun membro importatore detiene inizialmente un massimo di cinque voti, rimanendo inteso che il numero totale dei voti iniziali cosi' detenuti non puo' superare 150 voti. La rimanenza dei voti e' ripartita in proprorzione al volume annuo medio delle loro importazioni nette di juta e di articoli di juta per un periodo di tre anni, avente inizio quattro anni civili prima della ripartizione dei voti. 4. Il Consiglio suddivide i voti per ogni esercizio, all'inizio della prima sessione dell'esercizio, in conformita' con le diposizioni del presente articolo. Questa ripartizione rimane in vigore per il periodo rimanente dell'esercizio, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo. 5. Quando la composizione dell'Organizzazione cambia oppure quando il diritto di voto di un membro e' sospeso o ristabilito in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformita' con le disposizioni del presente articolo. Il Consiglio fissa la data alla quale la nuova ripartizione avra' effetto. 6. Non puo' esservi un frazionamento dei voti. 7. Quando si arrotonda al numero intero piu' vicino, ogni frazione inferiore a 0,5 e' arrotondata al numero intero immediatamente inferiore ed ogni frazione superiore o uguale a 0,5 e' arrotondata al numero intero immediatamente superiore.

Accordo- art. 11

Articolo 11 Procedura di voto al Consiglio 1. Ciascun membro dispone, per il voto, del numero di voti in suo possesso e nessun membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia, un membro non e' tenuto ad esprimere, nello stesso senso dei suoi voti, quelli che e' autorizzato ad utilizzare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore puo' autorizzare ogni altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare ogni altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e esercitare il suo diritto di voto ad ogni seduta o sessione del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti che tale altro membro detiene in virtu' dell'articolo 10 utilizza questi voti in conformita' con le istruzioni di detto membro. 4. Se un membro si astiene, si riterra' che non ha utilizzato i suoi voti.

Accordo- art. 12

Articolo 12 Decisioni e Raccomandazioni del Consiglio 1. Il Consiglio si sforza di adottare tutte le sue decisioni e di formulare tutte le sue raccomandazioni per via di consenso. Qualora un consenso non possa essere raggiunto, tutte le decisioni del Consiglio vengono adottate e tutte le raccomandazioni formulate per mezzo di un voto a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accordo non preveda un voto speciale. 2. Se un membro invoca le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11 ed i suoi voti sono utilizzati in una seduta del Consiglio, questo membro e' considerato ai fini del paragrafo 1 del presente articolo come presente e votante. 3. Tutte le decisioni e raccomandazioni del Consiglio devono essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo.

Accordo- art. 13

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