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LEGGE 5 ottobre 1991, n. 338

Current text a fecha 1991-10-31

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Convenzione- art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE. Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando facilitare l'applicazione tra i due Paesi di alcune disposizioni della Convenzione concernente la procedura civile firmata all'Aja il 1 marzo 1954, sviluppare la cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia civile e disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze,hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari: - il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli, - il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

Convenzione- art. 2

ARTICOLO 2 PROTEZIONE GIURIDICA 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda i diritti della persona ed i diritti patrimoniali, della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Convenzione- art. 3

Articolo 3 DISPENSA DALLA "CAUTIO IUDICATUM SOLVI" 1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che promuovono o intervengono in un giudizio dinanzi alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte non puo' essere imposta, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di questa ultima, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura. 2. L'autorita' giudiziaria che delibera sulla domanda di esecuzione della sentenza che condanna la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" al rimborso delle spese di procedura si limita ad accertare che la sentenza sulle spese e' passata in giudicato.

Convenzione- art. 4

ARTICOLO 4 GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di tale Parte, del gratuito patrocinio. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse ed altre spese di procedura, nonche' di ogni altro beneficio previsto dalla legge. 3. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza nel territorio delle Parti, tale certificazione e' rilasciata dalla autorita' competente della Parte di cui egli e' cittadino, ai sensi della propria legge.

Convenzione- art. 5

ARTICOLO 5 ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Gli originali e le copie autentiche degli atti, dei documenti e delle traduzioni sono esenti da legalizzazione.

Convenzione- art. 6

ARTICOLO 6 PERSONE GIURIDICHE Le disposizioni della presente Convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, in quanto ad esse riferibili, alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio dell'altra Parte e sono costituite secondo la legge di tale Parte.

Convenzione- art. 7

Articolo 7 OGGETTO DELL'ASSISTENZA Ciascuna Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, su richiesta, si impegna: a) a prestare all'altra Parte assistenza per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare provvedendo alle notificazioni, all'audizione di parti e di testimoni, all'acquisizione di perizie e all'assunzione di altre prove; b) a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza; c) a trasmettere all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedura giudiziaria, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

Convenzione- art. 8

ARTICOLO 8 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA L'assistenza e' rifiutata se l'esecuzione della domanda puo' portare pregiudizio alla sovranita' ed alla sicurezza della Parte richesta o se e' contraria all'ordine pubblico.

Convenzione- art. 9

ARTICOLO 9 COMUNICAZIONI Le autorita' competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

Convenzione- art. 10

ARTICOLO 10 LINGUE 1. Le domande di assistenza sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta. Gli atti e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte richiesta, sono accompagnati da una traduzione nella lingua di tale Parte. La traduzione deve essere certificata conforme da un agente diplomatico o consolare ovvero da un traduttore giurato o da qualsiasi altra persona a cio' autorizzata in una delle due Parti. 2. Gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione e alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta e le risposte sono trasmesse nella stessa lingua.

Convenzione- art. 11

ARTICOLO 11 SPESE L'esecuzione dell'assistenza non puo' dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonche' delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della presente Convenzione.

Convenzione- art. 12

ARTICOLO 12 COMMISSIONI ROGATORIE 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti: a) l'autorita' giudiziaria richiedente; b) autorita' giudiziaria richiesta, ove possibile; c) il procedimento per il quale e' domandata; d) l'identita' e il recapito delle parti e dei loro rappresentanti; e) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare; f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. Qualora la commissione rogatoria ha ad oggetto l'audizione di persone, essa contiene altresi' l'identita' e il recapito delle stesse e le domande da porre loro.

Convenzione- art. 13

ARTICOLO 13 ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della comissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di forme particolari, la Parte richiesta acconsente se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, ove possibile, provvede all'integrazione necessaria. 3. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta fa conoscere, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti oggetto della rogatoria. I rappresentanti dell'autorita' giudiziaria nonche' le parti processuali possono assistere all'esecuzione, purche' cio' non sia in contrasto con la legge della Parte richiesta. 4. Se vi e' impedimento temporaneo o definitivo all'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta informa la Parte richiedente, indicandone i motivi.

Convenzione- art. 14

ARTICOLO 14 LA NOTIFICAZIONE DI ATTI 1. Alla notificazione di atti si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 13 della presente Convenzione. 2. La prova dell'avvenuta notificazione e' data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto o da una attestazione dell'autorita' competente dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la sua qualita', la data, il luogo e le modalita' della consegna. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, di tale circostanza si fa menzione nell'attestazione.

Convenzione- art. 15

ARTICOLO 15 COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, il testimone od il perito che non vi ottempera non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonche' la corresponsione delle altre somme previste dalla legge della Parte richiedente. 3. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non puo' essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale per fatti commessi prima dell'arrivo nel territorio della Parte richiedente. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'autorita' competente che la sua presenza non e' piu' necessaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 5. La disposzione del paragrafo 3, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non preclude la possibilita' di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento e' previsto dalla legge della Parte richiedente.

Convenzione- art. 16

ARTICOLO 16 PRESUPPOSTI Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorita' giudiziarie di ciascuna parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni: a) la sentenza e' stata pronunciata da una autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 17 della presente Convenzione; b) il convenuto, in caso di contumacia, e' stato regolarmente citato ovvero e' stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata pronunciata; c) la sentenza e' passata in giudcato secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata pronunciata; d) la sentenza non e' in contrasto con altra sentenza pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'autorita' giudiziaria dalla Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento; e) non e' pendente davanti all'autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio tra le stesse parti per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all'introduzione della domanda, davanti all'autorita' giiudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento; f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento.

Convenzione- art. 17

ARTICOLO 17 COMPETENZA Ai fini della presente Convenzione l'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e' considerata competente se esiste una delle seguenti condizioni: a) il convenuto, alla data della presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; b) il convenuto e' stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attivita' a carattere commerciale, industriale o di altra natura svolta nel territorio di detta Parte; c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'autorita' giudiziaria di detta Parte, sempre che la legge della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento non vi si opponga; d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza; e) in materia contrattuale, l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; f) in materia di responsabilita' extra contrattuale, il fatto da cui essa deriva si e' verificato nel territorio di detta Parte; g) in materia di obbligazione alimentare, il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, residenza o domicilio nel territorio di detta Parte; h) in materia di successioni, il defunto era al momento della morte cittadino della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunziato la sentenza, o in questa aveva il proprio ultimo domicilio; i) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza.

Convenzione- art. 18

ARTICOLO 18 DOCUMENTI DA PRESENTARE La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare: a) una copia autentica ed integrale della sentenza; b) una attestazione comprovante che la sentenza e' passata in giudicato ed e' esecutiva; c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa; d) un documento comprovante che l'incapace e' stato regolarmente rappresentato, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa; e) una traduzione certificata conforme ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della presente Convenzione della sentenza e dei documenti sopra indicati nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

Convenzione- art. 19

ARTICOLO 19 TRANSAZIONI GIUDIZIARIE 1. Gli atti ricevuti da notaio e le transazioni concluse davanti all'autorita' giudiziaria nel corso di un processo civile ed aventi efficacia esecutiva in una delle Parti sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della parte ove viene chiesto il riconoscimento o l'esecuzione. 2. La parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione deve presentare una copia autentica dell'atto o della transazione e un documento dal quale risulti che gli stessi hanno efficacia esecutiva, con allegata una traduzione certificata conforme ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della presente Convezione nella lingua della Parte ove viene chiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

Convenzione- art. 20

ARTICOLO 20 PROCEDIMENTO 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, degli atti ricevuti da notaio e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge. 2.L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento o sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte.

Convenzione- art. 21

ARTICOLO 21 RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sara' effettuato a Varsavia. 2. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avra' ricevuta la relativa notifica. Fatto a Varsavia il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per ordine del Presidente Per ordine del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana della Repubblica Popolare di Polonia Giuliano Vassalli Lukasz Balcer (firma illeggibile) (firma illeggibile) Parte di provvedimento in formato grafico