LEGGE 5 ottobre 1991, n. 339
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Convenzione- art. 1
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, NONCHE' AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON GLI ADATTAMENTI AD ESSI APPORTATI DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, divenendo membri della Comunita', si sono impegnati ad aderire alla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al protocollo relativo all'interpretazione di tale convenzione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri della Comunita' per apportare i necessari adattamenti, CONSAPEVOLI che il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunita' e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio hanno concluso a Lugano la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che parteciperanno a tale convenzione; HANNO DECISO di concludere la presente convenzione ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Sig. Jacques de LENTDECKER Capo Gabinetto del Ministro della Giustizia; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Sig.ra Jette Birgitte SELS0 Incaricata d'affari all'Ambasciata di Danimarca a Madrid; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Dott. Georg TRESSPZ Ministro plenipotenziario all'Ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid; Dott. Klaus KINKEL Sottosegretario di Stato presso il Ministero federale della Giustizia; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Sig. Giannis SKOULARIKIS Ministro della Giustizia; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Sig. Enrique MUGICA HERZOG Ministro della Giustizia; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Sig. Pierre ARPAILLANGE Guardasigilli, Ministro della Giustizia; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Sig. Patrick WALSHE Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Irlanda in Spagna; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Sig. Giuliano VASSALLI Ministro di Grazia e Giustizia; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Sig. Ronald MAYER Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Lussemburgo in Spagna; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Sig. Frits KORTHALS ALTES Ministro della Giustizia; Sig. J. SPOORMAKER Primo Segretario d'Ambasciata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Sig. Fernando NOGUEIRA Ministro della Presidenza e Ministro della Giustizia; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sig. John PATTEN Ministro aggiunto per l'Interno; I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata "convenzione del 1968", ed al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato "protocollo del 1971", con gli adattamenti ad essi apportati: - dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in appresso denominata "Convenzione del 1978" relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia. - dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, in appresso denominata "Convenzione del 1982" relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commericale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.
Convenzione- art. 2
ARTICOLO 2 Gli adattamenti sostanziali apportati dalla presente convenzione alla convenzione del 1968 e al protocollo del 1971, adattati dalla convenzione del 1978 e dalla convenzione del 1982, figurano nei titoli da II a V. Gli adattamenti formali della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978 e dalla convenzione del 1982 figurano, separatamente per ciascuna versione autentica in questione, nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente convenzione.
Convenzione- art. 3
ARTICOLO 3 Il seguente trattino e' inserito all'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978, e dall'articolo 3 della convenzione del 1982, tra il nono e il decimo trattino: "- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Codigo de Processo Civil) e l'articolo 11 del Codice di procedura del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho)."
Convenzione- art. 4
ARTICOLO 4 Il testo dell'articolo 5, punto 1 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 5 della convenzione del 1978, e' sostituito dal testo seguente: "1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo e' quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attivita'; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attivita' in un solo paese, il datore di lavoro puo' essere citato dinanzia al giudice del luogo in cui e' situato o era situato lo stabilimento presso il quale e' stato assunto;"
Convenzione- art. 5
ARTICOLO 5 L'articolo 6 della convenzione del 1968 e' completato dal punto seguente: "4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato."
Convenzione- art. 6
ARTICOLO 6 Il testo dell'articolo 16, punto 1 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "1. a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato; b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto e' domiciliato, purche' il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente;" ...
Convenzione- art. 7
ARTICOLO 7 All'articolo 17 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 11 della convenzione del 1978, - il testo del primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tal campo, e' ampliamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola e' domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoche' il giudice o i giudici la cui competenza e' stata convenuta non abbiano declinato la competenza.", - il testo seguente e' aggiunto come ultimo comma: "In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva competenza e' efficace solo se posteriore al sorgere della controversia o se il lavoratore l'adduce per adire giudici diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui all'articolo 5, punto 1."
Convenzione- art. 8
ARTICOLO 8 Il testo dell'articolo 21 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 21 Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finche' sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. Se la competenza del giudice preventivamente adito e' stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito."
Convenzione- art. 9
ARTICOLO 9 Il testo dell'articolo 31, primo comma della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.".
Convenzione- art. 10
ARTICOLO 10 Il trattino seguente e' inserito all'articolo 32, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 16 della convenzione del 1978 e dall'articolo 4 della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino: "- in Spagna, al "Juzgado de Primera Instancia"," e il trattino seguente e' inserito tra il nono e il decimo trattino: "- in Portogallo, al "Tribunal Judicial de Circulo",".
Convenzione- art. 11
ARTICOLO 11 1. Il trattino seguente e' inserito all'articolo 37, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978 e dall'articolo 5 della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino: "- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial"," e il trattino seguente e' inserito tra il nono e il decimo trattino: "- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relacao",". 2. Il testo dell'articolo 37, secondo comma, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978 e dall'articolo 5 della convenzione del 1982, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi," e il trattino seguente e' inserito tra il quarto e il quinto trattino: "- ricorso per motivi di diritto in Portogallo".
Convenzione- art. 12
ARTICOLO 12 Il trattino seguente e' inserito all'articolo 40, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 19 della convenzione del 1978 e dall'articolo 6 della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino: "- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial"," e il trattino seguente e' inserito tra il nono e il decimo trattino: "- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relacao",".
Convenzione- art. 13
ARTICOLO 13 Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978 e dall'articolo 7 della convenzione del 1982, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi," e il trattino seguente e' inserito tra il quarto e il quinto trattino: "- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,".
Convenzione- art. 14
ARTICOLO 14 Il testo dell'articolo 50, primo comma della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente, sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza puo' essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico e' contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.".
Convenzione- art. 15
ARTICOLO 15 L'articolo 52, terzo comma della convenzione del 1968 e' soppresso.
Convenzione- art. 16
ARTICOLO 16 Il testo dell'articolo 54 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 54 Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto. Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione. Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente al 1› giugno 1988 per l'Irlanda o al 1› gennaio 1987 per il Regno Unito, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.".
Convenzione- art. 17
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