LEGGE 5 ottobre 1991, n. 340
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, fatta a Roma il 5 febbraio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Martelli
Convenzione- art. 1
CONVENZIONE tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno Il Presidente della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero considerata l'opportunita' di rettificare il tracciato del confine nel settore della diga di Livigno, hanno deciso di concludere una Convenzione e a tale fine hanno nominato quali loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica Italiana il Professor Luigi Ferrari Bravo, Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico, dei Trattati e degli Affari Legislativi del Ministero degli Affari Esteri; Il Consiglio federale svizzero il Signor Mathias Krafft, Ambasciatore, Capo della Direzione del Diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. A parziale modifica della Convenzione del 24 luglio 1941 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do e il Mont Dolent, il tracciato della frontiera italo-svizzera nel tratto Ova Chaschabella o Torrente della Cera - Ova dal Gal o Acqua del Gallo - Fiume Spol, tra i cippi 6E (R) e 5A, e' rettificato, mediante uno scambio di uguali superfici tra i due Stati, di mq. 21.020 circa, conformemente al piano allegato a scala 1:5000 che fa parta integrante della presente Convenzione. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entita' che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.
Convenzione- art. 2
Articolo 2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero procedera': a) alla materializzazione del tracciato di confine quale e' definito dal piano di cui all'articolo 1, comma 1, b) a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a).
Convenzione- art. 3
Articolo 3. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Berna. Essa entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Roma il 5 febbraio 1990 in due esemplari originali, in lingua italiana. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA (firma illeggibile) (firma illeggibile) Parte di provvedimento in formato grafico
Commissione
COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO-SVIZZERO Impianto di accumulazione di Livigno Cippi di riferimento lungo il tratto di confine sommerso Spol-Acqua del Gallo-Ova Chaschabella Corografia 1:5000 WABERN, aprile 1987 DELEGAZIONE SVIZZERA Parte di provvedimento in formato grafico
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