LEGGE 5 ottobre 1991, n. 341

Type Legge
Publication 1991-10-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Martelli

Accordo- art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione fra i due Paesi ed in particolare, determinare favorevoli condizioni per investimenti italiani in Bolivia e per quelli boliviani in Italia; consapevoli che la promozione e la protezione di tali investimenti stimolano i trasferimenti di capitali e di tecnologia tra i due Paesi e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno ad incentivare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica: a) diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni,obbligazioni, quote di partecipazione, ogni altro titolo di credito ovvero titoli di Stato e pubblici; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche', come definiti nel successo punto 5. del presente Articolo, i redditi da investimento reinvestiti; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti comerciali, nomi commerciali e good- will; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come Istituti pubblici e persone giuridiche in genere, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' e di giurisdizione.

Accordo- art. 2

Articolo 2 Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle societa' e dalle imprese del Paese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Accordo- art. 3

Articolo 3 Trattamento nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi. 2. Il trattamento accordato alle attivita', connesse con gli investimenti, di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita', connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o subregiornali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo- art. 4

Articolo 4 Risarcimento per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito ne offrira' adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi terzi.

Accordo- art. 5

Articolo 5 Nazionalizzazione o Esproprio 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti. b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno, ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non- discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge. c) Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri reali di riferimento internazionalmente accettati. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di azienda nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' di impresa. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al LIBOR a sei mesi, ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato ed autorizzato al rimpatrio. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultimo.

Accordo- art. 6

Articolo 6 Libero Trasferimento dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, di: a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto; c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento; d) somme destinate al rimborso di prestiti riferiti ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti; 2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora piu' favorevole.

Accordo- art. 7

Articolo 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo- art. 8

Articolo 8 Modalita' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale, qualora esistente, ovvero al cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento.

Accordo- art. 9

Articolo 9 Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra in relazione agli investimenti, incluse quelle sull'importo ed il pagamento dei risarcimenti, dovranno per quanto possibile essere amichevolmente risolte. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta di composizione, l'investitore interessato potra' a sua scelta sottoporle: a) al tribunale competente per giurisdizione territoriale, e sue suc- cessive istanze della Parte Contraente in cui gli investimenti furono effettuati; b) ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' del Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); c) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative a investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" qualora o non appena le Parti Contraenti vi avessero entrambe validamente aderito. 3) Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lordo del tribunale arbitrale od alla sentenza del tribunale ordinario adito entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.

Accordo- art. 10

Articolo 10 Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non fossero ancora stato effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui possibile accettare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verra' invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Accordo- art. 11

Articolo 11 Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Accordo- art. 12

Articolo 12 Applicazione di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli al loro caso. 2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa piu' vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verra' agli stessi riservato il trattamento piu' favorevole.

Accordo- art. 13

Articolo 13 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Accordo- art. 14

Articolo 14 Durata e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalle rispettive scadenze. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede. (firma illeggibile) (firma illeggibile) Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Bolivia Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

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