La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XII dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS , Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Accordo- art. I
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA E LA REPUBBLICA ITALIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica del Venezuela ed il Governo della Repubblica Italiana, (qui di seguito denominate Parti Contraenti); desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra; considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consista nell'assicurare un clima propizio agli investimenti, nel rispetto delle leggi del Paese ricevente; riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti, contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1) Per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investiti o reinvestiti in una attivita' produttiva, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti similari - anche in caso di partecipazione minoritaria - nonche' fondi al cui trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato, in societa' costituite territorio di una delle Parti Contraenti; c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi collegati ad investimenti e che abbiano un valore economico, come altresi' redditi capitalizzati; d) crediti e prestiti direttamente collegati ad un investimento, effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in tale investimento sia effettuato; e) diritti d'autore, di proprieta' industriale od intellettuale - quali brevetti invenzione; licenze; marchi registrati; segreti, modelli e designs industriali - nonche' procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento; f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonche' ogni licenza o concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio delle relative attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2) Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente od abbia assunto, nei confronti di quest'ultima, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel suo territorio. - Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformita' alle sue leggi. - Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita conformemente alla normativa di una Parte Contraente, con domicilio nel territorio di tale Parte, e da questa ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitano attivita' economiche, societa' di persone o di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. Agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacita' di ciascuna persona fisica o giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest'ultima. 3) Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento compatibilmente con la situazione economico-finanziaria di quest'ultimo, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 4) Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita', diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.
Accordo- art. II
ARTICOLO II Promozione e Protezione degli Investimenti 1) Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2) Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterra' dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
Accordo- art. III
ARTICOLO III Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita 1) Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attivita' connesse con gli investimenti stessi nonche' a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori od a investitori di Paesi terzi. 2) Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri accordi di natura fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontalieri.
Accordo- art. IV
ARTICOLO IV Risarcimento per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento offrira', per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.
Accordo- art. V
ARTICOLO V Nazionalizzazione ed Esproprio 1. a) Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento inerenti agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, salvo specifiche disposizioni di leggi, di sentenze e di decisioni emanate dai competenti Tribunali nonche' altre disposizioni non discriminatorie di carattere generale, destinate a disciplinare le attivita' economiche. b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni: - che i relativi provvedimenti siano stati adottati per motivi di pubblica utilita' ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di interesse nazionale; - che essi siano stati adottati in conformita' alle procedure di legge previste; - che essi non siano discriminatori ne' contrari a diverso impegno assunto; - che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato. c) Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora un valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' imprenditoriali. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un Accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che adottato il provvedimento, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di soluzione delle controversie di cui all'Art. 8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sara' autorizzato il rimpatrio. 2) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima. 3) Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra siano stati colpiti dai provvedimenti di cui al presente articolo, avranno diritto ad un riesame di tali provvedimenti da parte delle competenti Autorita' giudiziarie od amministrative della Parte Contraente che li avesse adottati e, questo, allo scopo di accertarne la validita' nonche' la corrispondenza con ogni relativa norma o procedura di legge.
Accordo- art. VI
ARTICOLO VI Trasferimento e Rimpatrio di Capitali, Redditi, Retribuzioni e Risarcimenti 1) Ognuna della Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi e regolamenti, garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato od in altra valuta convertibile senza indebito ritardo ed al tasso di cambio applicabile al dat de trasferimenti, a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti; b) redditi quali definiti al paragrafo 3 dell'art. 1 del presente Accordo; c) somme derivanti dalla realizzazione di attivita' di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale iniziale investito; d) crediti e somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente assunti, direttamente collegati con investimenti e documenti secondo le disposizioni vigenti nel Paese ricevente nonche' somme destinate al pagamento degli interessi relativi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente, derivanti da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresi' compensi per assistenza e servizi tecnici; f) risarcimenti pagati in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo. 2) Il libero trasferimento avra' luogo in conformita' alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.
Accordo- art. VII
ARTICOLO VII Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente, od una sua Istituzione, abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente - o la sua Istituzione - verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da effettuare a beneficio della Parte Contraente o della sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Accordo- art. VIII
ARTICOLO VIII Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1) Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sara' per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le parti in controversia medesime. 2) Se tali consultazioni non consentissero una soluzione, la controversia potra' essere sottoposta alla competente magistratura ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento. 3) Ove tra una Parte Contraente ed un investitore sussista ancora controversia, dopo trascorso un periodo di 18 mesi dalla notifica di inizio di una azione avanti le magistrature nazionali indicate al punto 2, tale controversia potra' essere sottoposta ad arbitrato internazionale. A tale effetto ed ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente conferisce fin d'ora consenso anticipato ed irrevocabile affinche' qualsiasi controversia venga sottoposta ad arbitrato secondo le modalita' in esso stabilite. 4) Fin dal momento in cui abbia avuto inizio un procedimento arbitrale, ciascuna delle parti nella controversia adottera' ogni utile iniziativa intesa a far desistere dall'azione giudiziale in corso. 5) In caso di ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia sara' sottoposta, a scelta dell'investitore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati: a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito della Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965 qualora ognuno dei Paesi Pparte nel presente Accordo vi avesse aderito. Ove questa condizione non sussista, ciascuna delle Parti Contraenti conferisce il proprio consenso affinche' la controversia sia sottoposta ad arbitrato, in conformita' alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione l'arbitrato del predetto Centro Internazionale il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti. b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito caso per caso. L'arbitrato si effettuera' secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti. Qualora necessario il Presidente dell'Istituto di arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma verra' incaricato della nomina degli arbitri, in conformita' con il Regolamento sopracitato. La sede arbitrale sara' Stoccolma, salvo diverso accordo fra le parti. 6) Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne' in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite. 7)Il Tribunale arbitrale decidera' sulla base del diritto della Parte Contraente parte nella controversia, comprese le norme di quest'ultima relative ai conflitti di leggi nonche' sulla base delle disposizioni del presente Accordo, di clausole di eventuali particolari accordi relativi all'investimento o dei principi di diritto internazionale applicabili in materia. 8) Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti. 9) Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario gia' in corso, finche' le procedure relative non siano state concluse e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.
Accordo- art. IX
ARTICOLO IX Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti 1) Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni amichevoli per vie diplomatiche, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche gia' istituite tra le Parti medesime. 2) Nel caso che tali controversie non possano essere composte entro sei mesi, a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato richiesta scritta, esse saranno sottoposte, su iniziativa di una due Parti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3) Il Tribunale arbitrale sara' costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di lodo arbitrale, ciascuna delle Parti nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri dovranno successivamente scegliere un cittadino di un Paese terzo che assumera' le funzioni di Presidente. Il Presidente dovra' essere nominato entro due mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4) Se i termini indicati al precedente punto 3 non fossero stati osservati, in mancanza di altro accordo, ciascuna Parte potra' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui possibile accettare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verra' invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segua immediatamente in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle due Parti. 5) Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti, in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' il proprio regolamento.
Accordo- art. X
ARTICOLO X Applicazioni di Disposizioni Varie 1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli al loro caso. 2) Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti commerciali abbia adottato, per gli investimenti dell'altra, una normativa piu' vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verra' agli stessi accordato il trattamento piu' favorevole.
Accordo- art. XI
ARTICOLO XI Investimenti effettuati prima dell'Entrata in Vigore del presente Accordo Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e registrati da quest'ultima come investimento straniero in conformita' alle proprie disposizioni di legge. Il ogni caso, esso non si applichera' alle controversie gia' iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore ne' alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre, esso non si applichera' a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.
Accordo- art. XII
ARTICOLO XII Entrata in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si siano data notizia dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
Accordo- art. XIII
ARTICOLO XIII Durata e Scadenza 1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 12 e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ciascuna delle relative scadenze. 2) Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Accordi da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. Fatto in duplice copia in Roma il giorno cinque del mese di giugno dell'anno millenovecentonovanta, in due esemplari originali in lingua spagnola ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede. (firma illeggibile) PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA REPUBBLICA ITALIANA (firma illeggibile) Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA E LA REPUBBLICA ITALIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica Italiana sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state altresi' concordate le clausole seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo medesimo: 1. Con riferimento all'Articolo 1: a) Non potranno beneficiare dell'Accordo le persone fisiche di ciascuna Parte Contraente le quali, al momento di effettuare un investimento, siano: - cittadini di entrambe le Parti Contraenti e che abbiano residenza o che siano domiciliate nel territorio di una delle Parti predette; - cittadini di una delle due Parti Contraenti e che abbiano residenza o siano domiciliate nel territorio dell'altra. b) Il domicilio di un investitore sara' determinato in conformita' alle leggi, regolamenti e disposizioni della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento sia stato realizzato. 2. Con riferimento all'Articolo 3: a) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro ed agli spostamenti nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei familiari loro che svolgono attivita' connesse agli investimenti in virtu' del presente Accordo. b) L'art. 3 nonche' il punto 2 dell'art. 10 del presente Accordo debbono essere interpretati nel senso che i principi del trattamento della nazione piu' favorita e dell'applicazione della normativa piu' favorevole, non si estendano ai privilegi particolari che le Parti Contraenti potrebbero reciprocamente riservare ad investitori dell'altra per investimenti effettuati nel quadro di un credito agevolato, qualora tra di esse venisse concluso un accordo analogo al Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina. 3) Con riferimento all'Articolo 10: allo scopo di favorire i reciproci investimenti, le Parti Contraenti si ripromettono di concordare miglioramenti utili e opportuni ai contenuti di singole disposizioni del presente Accordo stesso. Fatto in duplice copia in Roma il giorno cinque del mese di giugno dell'anno millenovecentonovanta in due esemplari originali, in lingua spagnola ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede. (firma illeggibile) PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA REPUBBLICA ITALIANA (firma illeggibile) Parte di provvedimento in formato grafico